Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 18536
CASS
Sentenza 27 aprile 2012

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In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. (Fattispecie in cui i reati tributari per cui l'estradando era stato condannato in Romania erano esattamente sovrapponibili a quelli previsti dalla abrogata legge n. 516 del 1982 e non a quelli del D.Lgs. n. 74 del 2000).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 18536
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 18536
    Data del deposito : 27 aprile 2012

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