Sentenza 27 aprile 2012
Massime • 1
In tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con legge 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. (Fattispecie in cui i reati tributari per cui l'estradando era stato condannato in Romania erano esattamente sovrapponibili a quelli previsti dalla abrogata legge n. 516 del 1982 e non a quelli del D.Lgs. n. 74 del 2000).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/2012, n. 18536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18536 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 27/04/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 776
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - rel. Consigliere - N. 10835/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VU DA, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 10/01/2012 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ercole Aprile;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Riello Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito per la estradanda l'avv. Falciarli Alessandro, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Napoli dichiarava l'esistenza delle condizioni per l'accoglimento della domanda di estradizione presentata dallo Stato di Romania nei confronti della cittadina rumena VU DA, in relazione alla sentenza definitiva di condanna, pronunciata il 05/02/2002, con la quale la Pretura di Craiova aveva riconosciuto la penale responsabilità della VU, condannandola alla pena di anni tre di reclusione, per i reati di omessa registrazione in contabilità, tra il 1996 ed il 2000, di ventidue fatture e altri documenti fiscali, e per avere presentato negli stessi anni dichiarazioni d'imposta infedeli mediante le quali aveva evaso l'imposta per un ammontare complessivo pari a circa Euro 9.532,70 (importo determinato convertendo la somma indicata nella valuta nazionale rumena). Rilevava la Corte di appello come sussistessero tutte le condizioni previste tanto dalla Convenzione europea di estradizione di Parigi del 13 dicembre 1957, ratificata e resa esecutiva in Italia dalla L.30 gennaio 1963, n. 300, quanto dal Protocollo aggiuntivo adottato a
Strasburgo il 17 marzo 1978, ratificato e reso esecutivo in Italia dalla L. 18 ottobre 1984, n. 755, per accogliere quella richiesta di estradizione passiva.
In particolare, la Corte territoriale osservava come i reati, per i quali la VU era stata condannata in Romania con sentenza irrevocabile, rientrassero nel novero di quelli per i quali è consentita l'estradizione, in quanto corrispondenti alle fattispecie previste sia dalla L. 7 agosto 1982, n. 516, art. 1, comma 2, che dal successivo D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 4, contenente la "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto"; ed ancora, come fosse irrilevante che, per la configurabilità degli illeciti regolati dai predetti articoli della legge italiana, sia stabilito il superamento di "soglie di punibilità" e che tali limiti non risultassero superati con gli importi di imposte evase indicati nella sentenza dell'autorità giudiziaria rumena.
2. Avverso tale sentenza ha presentato ricorso la persona richiesta, con atto sottoscritto dal suo difensore avv. Alessandro Falciani, la quale ha dedotto, con un unico motivo, la violazione di legge in relazione agli artt. 2 e 5 della Convenzione europea di estradizione del 1957, resa esecutiva con la L. n. 300 del 1963, così come modificati dal Protocollo aggiuntivo di Strasburgo del 1978, reso esecutivo con la L. n. 755 del 1984. In dettaglio, la ricorrente ha evidenziato come il mancato superamento, con riferimento ai reati per i quali aveva riportato condanna all'estero, delle "soglie di punibilità' previste dalla corrispondente normativa italiana in materia di reati fiscali, esclude in radice che possa considerarsi rispettato il principio della doppia incriminazione dei medesimi fatti nello Stato richiedente e nello Stato richiesto: e ciò tanto più ove si consideri che l'importo dell'imposta evasa, di poco superiore a Euro 9,500,00 circa, va riferito a ben cinque anni d'imposta, con la conseguenza che l'importo per ogni anno solare risulta di gran lunga inferiore ai limiti previsti dalla legislazione penale italiana per la punibilità di quelle condotte omissive.
3. Nel corso dell'odierna udienza il difensore della VU ha depositato;
in allegato ad una propria memoria, documentazione varia da cui risulta che la prevenuta è residente in Italia da molti anni e che l'autorità giudiziaria rumena avrebbe sospeso l'esecuzione della sentenza di condanna in relazione alla quale è stata formulata la richiesta di estradizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il motivo del ricorso è infondato.
2. Questa Corte ha più volte sottolineato che, ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, per soddisfare il requisito della doppia incriminazione di cui all'art. 13 c.p., comma 2, non è necessario che lo schema astratto della norma incriminatrice dell'ordinamento straniero trovi il suo esatto corrispondente in una norma del nostro ordinamento, ma è sufficiente che lo stesso fatto sia previsto come reato da entrambi gli ordinamenti, a nulla rilevando l'eventuale diversità, oltre che del trattamento sanzionatorio, anche del titolo e di tutti gli elementi richiesti per la configurazione del reato (così, tra le molte, Sez. 6, n. 40169 del 09/11/2010, Schucter, Rv. 248930; Sez. 6, n. 4965 del 13/01/2009, Mihai, Rv. 242697; Sez. 6, n. 47614 del 01/10/2003, Buda, Rv. 227818; Sez. 1, n. 4407 del 14/09/1995, Aramini, Rv. 202384). Tale principio ha trovato ulteriore specificazione nei rapporti tra l'Italia e la Romania ed in materia di reati fiscali, posto che, in relazione a tali illeciti, trovano applicazione i già richiamati artt. 2 e 5 della Convenzione europea di estradizione di Parigi del 1957 che, nel testo novellato dal Secondo Protocollo addizionale di Strasburgo del 1978, stabiliscono che "Se la domanda di estradizione concerne più fatti distinti puniti ciascuno dalla legge della Parte richiedente e della Parte richiesta con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà, ma di cui taluni non adempiono la condizione sulla quota della pena, la Parte richiesta avrà la facoltà di accordare l'estradizione anche per questi ultimi. Questa facoltà sarà applicabile anche a fatti che sono passibili solo di sanzione di natura pecuniaria" (art. 2, paragr. 2); e che "In materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, l'estradizione sarà concessa tra le parti contraenti, in conformità alle disposizioni della convenzione per i fatti che corrispondono, secondo la legge della parte richiesta, ad un reato della stessa natura. L'estradizione non potrà essere rifiutata a motivo che la legislazione della parte richiesta non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di regolamentazione in materia di tasse o di imposte, di dogana e di cambio della legislazione della parte richiedente" (art. 5).
In base a tale normativa, dunque, è ininfluente che i reati fiscali previsti dagli Stati interessati alla procedura di estradizione siano puniti, oltre che con pena detentiva, anche con pena pecuniaria;
e,soprattutto, che non vi sia una esatta corrispondenza tra gli elementi costitutivi dei reati fiscali disciplinati nei due ordinamenti, essendo sufficiente che si tratti di illeciti della medesima natura, salvo che non vi sia, nelle due normative, totale diversità tra tasse e imposte (differenza che, nella fattispecie, non è stata dedotta).
In tale ottica, non vi è ragione alcuna per modificare il consolidato orientamento di questa Corte - esattamente confacente specie - secondo il quale, in tema di estradizione per l'estero, ai fini dell'applicazione dell'art. 2 del Secondo Protocollo addizionale del 17 marzo 1978, reso esecutivo in Italia con L. 18 ottobre 1984, n. 755, che consente l'estradizione anche per i reati di natura fiscale, il principio della "doppia incriminabilità specifica" va inteso nel senso che tra le figure penalmente rilevanti dell'una e dell'altra legislazione vi sia una equivalenza delle concezioni repressive, senza pretendere una loro totale sovrapponibilità, essendo inevitabile la modulazione delle varie ipotesi di reato rispetto alla specificità e complessità delle discipline fiscali. Ne consegue che non assumono rilievo le soglie di punibilità, legate all'ammontare delle imposte evase, previste dalla legislazione italiana. In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito in relazione alla richiesta estradizionale, avanzata dal governo della Romania, avente ad oggetto la condotta di omessa dichiarazione dei redditi, per un importo inferiore alla soglia di punibilità prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 (Sez. 6, n. 16198 del 18/02/2008, Bot, Rv. 239675; Sez. 6,
n. 38954 del 19/09/2003, Lamers, Rv. 226671).
3. Irrilevante è l'ulteriore documentazione prodotta dalla difesa, in quanto è pacifico che le questioni in executivis proposte dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente non hanno influenza sulla procedura di estradizione.
Spetterà al Ministero della giustizia, nell'esercizio del potere squisitamente politico previsto per legge, valutare, in sede di adozione del decreto di estradizione, le peculiarità della vicenda e le circostanze desumibili dagli altri documenti prodotti dalla difesa, quale quella riguardante la pluriennale permanenza in Italia dell'odierna ricorrente.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore dell'erario delle spese del presente procedimento ed al pagamento delle spese processuali in favore della Cassa delle ammende di una somma, che si stima equo fissare nell'importo indicato nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 203 disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 27 aprile 2012.
Depositato in Cancelleria il 15 maggio 2012