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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/03/2025, n. 11582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11582 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA OC nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/09/2024 della Corte d'appello di Bologna Udita la relazione svolta dal Consigliere Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Luca Sebastiani nella sua qualità di sostituto dell'avv. Laura Quagliotto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11582 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 29/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di LA OC per il reato di cui all'art. 495 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge. In tal senso viene eccepita la nullità della sentenza in conseguenza di quella del giudizio d'appello celebrato con rito camerale non partecipato ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha deciso l'appello dell'imputato assumendo che lo stesso fosse ancora difeso dall'avv. ER, il quale aveva proposto l'impugnazione, e non dall'avv. Quagliotto, nominato successivamente con contestuale revoca del precedente difensore, omettendo conseguentemente di considerare le conclusioni scritte presentate da quest'ultima. Non solo, sempre all'avv. ER e non all'avv. Quagliotto, venivano notificate le conclusioni presentate dal Procuratore Generale, con conseguente violazione del contraddittorio cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Dal verbale dell'udienza del 19 settembre risulta ancora difensore ER, ma si dà atto del deposito delle conclusioni scritte della difesa senza precisare che le ha firmate l'avv. Quagliotto, ma quelle sottoscritte da quest'ultima sono le uniche conclusioni agli atti e la sentenza risponde specificamente alle conclusioni (qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 496 e non dell'art. 495 c.p.) Le conclusioni del PG sono state notificate all'avv. ER il 20 agosto 2024 2. Risulta dagli atti che l'appello dell'imputato è stato proposto il 21 dicembre 2023 dall'avv. ER, all'epoca difensore di fiducia del LA. Successivamente, il 27 maggio 2024, questi provvedeva a nominare un nuovo difensore di fiducia nella persona dell'avv. Laura Quagliotto, procedendo contestualmente alla revoca dell'avv. ER. Come già accennato il giudizio d'appello, celebrato il 19 settembre 2024, si è svolto con il rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176 del 2020 - ed applicabile al caso di specie in forza di quanto stabilito dall'art. 94 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022, posto che l'appello dell'imputato è stato presentato prima del 30 giugno 2024 -, ma nel verbale d'udienza e nella stessa sentenza è stato indicato come difensore dell'imputato l'avv. ER - e non l'avv. Quagliotto che come illustrato gli era nel frattempo subentrato - al quale risultano essere state notificate il 20 agosto 2 2024 le conclusioni scritte presentate dal Procuratore generale. Sempre dal verbale di udienza risulta però che la Corte territoriale ha preso visione delle conclusioni scritte presentate dal difensore dell'imputato. È sì vero che nel suddetto verbale non è precisata l'identità del difensore che le ha sottoscritte, ma dagli atti risulta che quelle depositate dall'avv. Quagliotto il 12 settembre 2024 sono le uniche conclusioni scritte presentate nell'interesse del LA e non sussiste dubbio alcuno, dunque, che il giudice dell'appello ne abbia avuto contezza, tanto più che la sentenza le ha specificatamente confutate. 3. Alla luce delle risultanze in atti deve dunque ritenersi infondata la prima eccezione formulata dal ricorrente, atteso che le conclusioni scritte presentate dall'avv. Quagliotto sono state considerate dal giudice dell'appello, dovendosi dunque imputare ad un mero errore materiale che non ha inciso sul concreto esercizio del diritto di difesa l'indicazione nel verbale d'udienza e nell'intestazione della sentenza del nominativo del difensore revocato. Coglie invece nel segno l'altra eccezione proposta con il ricorso. Con riguardo alla procedura introdotta a causa dell'emergenza pandemica dall'art. 23- bis I. n. 176 del 2020 questa Corte ha chiarito che la mancata presentazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie condusioni (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). Nel caso in cui, invece, il pubblico ministero abbia effettivamente depositato le proprie conclusioni scritte, ma queste non siano state comunicate alle altre parti, si è precisato che tale omissione integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. che attiene all'intervento dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, E! Ouizi, Rv. 282905; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, RA, non mass.; Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non mass.). Le citate pronunzie non sono peraltro apparentemente concordi nell'individuazione del regime di deducibilità della menzionata nullità. Secondo le già citate Sez. 6, n. 7069 del 2022, El Ouizi e Sez. 5, n. 20885 del 2021, H. (e ancora più di recente secondo Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, Maccioni, Rv. 286498; Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349; Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486; 3 /4 Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532) questa può essere tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, mentre per Sez. 6, n. 10216 del 2022, M. e Sez. 2, n. 43889 del 2021, RA - nonché successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 e Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898 - deve invece trovare applicazione l'art. 182, comma 2, c.p.p. e, pertanto, qualora il difensore abbia presentato conclusioni scritte, è con tale atto che deve eccepire l'omessa comunicazione di quelle presentate dal pubblico ministero. In proposito, va anzitutto ribadito che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 c.p.p. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002). Tale consolidato principio, come osservato dalla citata sentenza El Ouizi, va peraltro coniugato con la peculiarità del rito introdotto dall'art. 23-bis della I. n. 176 del 2020, il quale, per definizione, non prevede la partecipazione delle parti se non nelle forme del contraddittorio cartolare. In tal senso deve dunque concludersi che la regola posta dall'art. 182, comma 2, c.p.p. si riferisce alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste. Al riguardo va rilevato che essendo le conclusioni della difesa solo facoltative, non si può desumere dalla loro mancata presentazione ovvero dalla mancata deduzione dell'omessa notifica delle conclusioni presentate dalla pubblica accusa l'implicita accettazione degli effetti della nullità, di cui il difensore può avere avuto contezza solo successivamente con il deposito della sentenza proprio a causa dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle conclusioni della parte pubblica che la legge prevede espressamente a carico della cancelleria del giudice di appello. Conseguentemente, nel caso di specie l'eccezione deve ritenersi tempestivamente dedotta, nonostante il difensore dell'imputato abbia presentato conclusioni scritte senza eccepire alcunché in proposito, oltre che fondata, atteso che le conclusioni del Procuratore generale risultano essere state notificate all'avv. ER, quando questi già non era più il difensore del LA, e non all'avv. Quagliotto che gli era succeduta, con evidente violazione del contraddittorio cartolare. Alla nullità determinata dalla violazione del contraddittorio cartolare consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 29/1/;025 •
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Nicola Lettieri, il quale ha richiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore dell'imputato avv. Luca Sebastiani nella sua qualità di sostituto dell'avv. Laura Quagliotto, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. 1 Penale Sent. Sez. 5 Num. 11582 Anno 2025 Presidente: PEZZULLO ROSA Relatore: PISTORELLI LUCA Data Udienza: 29/01/2025 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna ha confermato la condanna di LA OC per il reato di cui all'art. 495 c.p. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato deducendo violazione di legge. In tal senso viene eccepita la nullità della sentenza in conseguenza di quella del giudizio d'appello celebrato con rito camerale non partecipato ex art. 23-bis I. n. 176 del 2020. In particolare il ricorrente lamenta che la Corte territoriale ha deciso l'appello dell'imputato assumendo che lo stesso fosse ancora difeso dall'avv. ER, il quale aveva proposto l'impugnazione, e non dall'avv. Quagliotto, nominato successivamente con contestuale revoca del precedente difensore, omettendo conseguentemente di considerare le conclusioni scritte presentate da quest'ultima. Non solo, sempre all'avv. ER e non all'avv. Quagliotto, venivano notificate le conclusioni presentate dal Procuratore Generale, con conseguente violazione del contraddittorio cartolare. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è parzialmente fondato. Dal verbale dell'udienza del 19 settembre risulta ancora difensore ER, ma si dà atto del deposito delle conclusioni scritte della difesa senza precisare che le ha firmate l'avv. Quagliotto, ma quelle sottoscritte da quest'ultima sono le uniche conclusioni agli atti e la sentenza risponde specificamente alle conclusioni (qualificazione giuridica del fatto ai sensi dell'art. 496 e non dell'art. 495 c.p.) Le conclusioni del PG sono state notificate all'avv. ER il 20 agosto 2024 2. Risulta dagli atti che l'appello dell'imputato è stato proposto il 21 dicembre 2023 dall'avv. ER, all'epoca difensore di fiducia del LA. Successivamente, il 27 maggio 2024, questi provvedeva a nominare un nuovo difensore di fiducia nella persona dell'avv. Laura Quagliotto, procedendo contestualmente alla revoca dell'avv. ER. Come già accennato il giudizio d'appello, celebrato il 19 settembre 2024, si è svolto con il rito camerale non partecipato ai sensi dell'art. 23-bis I. n. 176 del 2020 - ed applicabile al caso di specie in forza di quanto stabilito dall'art. 94 comma 2 d.lgs. n. 150 del 2022, posto che l'appello dell'imputato è stato presentato prima del 30 giugno 2024 -, ma nel verbale d'udienza e nella stessa sentenza è stato indicato come difensore dell'imputato l'avv. ER - e non l'avv. Quagliotto che come illustrato gli era nel frattempo subentrato - al quale risultano essere state notificate il 20 agosto 2 2024 le conclusioni scritte presentate dal Procuratore generale. Sempre dal verbale di udienza risulta però che la Corte territoriale ha preso visione delle conclusioni scritte presentate dal difensore dell'imputato. È sì vero che nel suddetto verbale non è precisata l'identità del difensore che le ha sottoscritte, ma dagli atti risulta che quelle depositate dall'avv. Quagliotto il 12 settembre 2024 sono le uniche conclusioni scritte presentate nell'interesse del LA e non sussiste dubbio alcuno, dunque, che il giudice dell'appello ne abbia avuto contezza, tanto più che la sentenza le ha specificatamente confutate. 3. Alla luce delle risultanze in atti deve dunque ritenersi infondata la prima eccezione formulata dal ricorrente, atteso che le conclusioni scritte presentate dall'avv. Quagliotto sono state considerate dal giudice dell'appello, dovendosi dunque imputare ad un mero errore materiale che non ha inciso sul concreto esercizio del diritto di difesa l'indicazione nel verbale d'udienza e nell'intestazione della sentenza del nominativo del difensore revocato. Coglie invece nel segno l'altra eccezione proposta con il ricorso. Con riguardo alla procedura introdotta a causa dell'emergenza pandemica dall'art. 23- bis I. n. 176 del 2020 questa Corte ha chiarito che la mancata presentazione da parte del pubblico ministero delle conclusioni nel giudizio di appello integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. b) e non la nullità prevista alla lettera c) del medesimo articolo, poiché non pregiudica il diritto della difesa di formulare le proprie condusioni (Sez. 6, n. 26459 del 25/05/2021, Iannone, Rv. 282175). Nel caso in cui, invece, il pubblico ministero abbia effettivamente depositato le proprie conclusioni scritte, ma queste non siano state comunicate alle altre parti, si è precisato che tale omissione integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p. che attiene all'intervento dell'imputato e va eccepita prima del compimento dell'atto o, se non possibile, immediatamente dopo (Sez. 6, n. 10216 del 03/03/2022, M., Rv. 283048; Sez. 6, n. 7069 del 08/02/2022, E! Ouizi, Rv. 282905; Sez. 5, n. 20885 del 28/04/2021, H., Rv. 281152; Sez. 2, n. 43889 del 03/11/2021, RA, non mass.; Sez. F, n. 31199 del 03/08/2021, Stirbu, non mass.). Le citate pronunzie non sono peraltro apparentemente concordi nell'individuazione del regime di deducibilità della menzionata nullità. Secondo le già citate Sez. 6, n. 7069 del 2022, El Ouizi e Sez. 5, n. 20885 del 2021, H. (e ancora più di recente secondo Sez. 4, n. 21050 del 14/05/2024, Maccioni, Rv. 286498; Sez. 2, n. 47308 del 11/10/2023, B., Rv. 285349; Sez. 2, n. 15657 del 19/01/2023, Castaldi, Rv. 284486; 3 /4 Sez. 5, n. 34790 del 16/09/2022, D'Incalci, Rv. 283901; Sez. 5, n. 29852 del 24/06/2022, V., Rv. 283532) questa può essere tempestivamente dedotta con il ricorso per cassazione, mentre per Sez. 6, n. 10216 del 2022, M. e Sez. 2, n. 43889 del 2021, RA - nonché successivamente, tra le altre, Sez. 5, n. 10864 del 01/02/2024, Benkaba, Rv. 286087 e Sez. 2, n. 27880 del 16/05/2023, Caponi, Rv. 284898 - deve invece trovare applicazione l'art. 182, comma 2, c.p.p. e, pertanto, qualora il difensore abbia presentato conclusioni scritte, è con tale atto che deve eccepire l'omessa comunicazione di quelle presentate dal pubblico ministero. In proposito, va anzitutto ribadito che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello, essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 c.p.p. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 c.p.p., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (ex multis Sez. 2, Sentenza n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002). Tale consolidato principio, come osservato dalla citata sentenza El Ouizi, va peraltro coniugato con la peculiarità del rito introdotto dall'art. 23-bis della I. n. 176 del 2020, il quale, per definizione, non prevede la partecipazione delle parti se non nelle forme del contraddittorio cartolare. In tal senso deve dunque concludersi che la regola posta dall'art. 182, comma 2, c.p.p. si riferisce alle sole nullità verificatesi in presenza della parte che vi assiste. Al riguardo va rilevato che essendo le conclusioni della difesa solo facoltative, non si può desumere dalla loro mancata presentazione ovvero dalla mancata deduzione dell'omessa notifica delle conclusioni presentate dalla pubblica accusa l'implicita accettazione degli effetti della nullità, di cui il difensore può avere avuto contezza solo successivamente con il deposito della sentenza proprio a causa dell'inadempimento dell'obbligo di comunicazione delle conclusioni della parte pubblica che la legge prevede espressamente a carico della cancelleria del giudice di appello. Conseguentemente, nel caso di specie l'eccezione deve ritenersi tempestivamente dedotta, nonostante il difensore dell'imputato abbia presentato conclusioni scritte senza eccepire alcunché in proposito, oltre che fondata, atteso che le conclusioni del Procuratore generale risultano essere state notificate all'avv. ER, quando questi già non era più il difensore del LA, e non all'avv. Quagliotto che gli era succeduta, con evidente violazione del contraddittorio cartolare. Alla nullità determinata dalla violazione del contraddittorio cartolare consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. 4
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Bologna. Così deciso il 29/1/;025 •