Sentenza 13 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/2026, n. 9770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9770 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2026 |
Testo completo
09770-26
In caso di diffusione del proscute provvedimento emelle generalità 9 dentificativi,
ten de d.lgs. 10903
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE
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Composta da
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- Presidente-
IN NN R. PA - Relatrice -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sent. n. 246/2026
P.U. 10/02/2026
R.G.N. 33519/2025
sul ricorso proposto da
RC TE SA, nato a [...] il [...]
avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 23/04/2025
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere IN NN IA PA;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo di annullare la sentenza impugnata limitatamente al riconoscimento dell'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen.; letta la memoria depositata dall'Avv. Eva Di Fonzo, difensore del ricorrente, che ha chiesto di accogliere il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 23 aprile 2025 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia emessa il 10 maggio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della stessa città nei confronti di TE SA
RC, ha rideterminato la pena per il reato di cui all'art. 572, commi primo e secondo, cod. pen. in anni due di reclusione e ha confermato nel resto.
2. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto i motivi di seguito indicati.
2.1. Mancanza di motivazione in ordine alla richiesta di acquisizione della relazione finale degli assistenti sociali del Comune di Vimercate, incaricati dal Tribunale per i minorenni di Milano, che avrebbe avuto rilevanza decisiva al fine sia di escludere l'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., in quanto dimostrativa dell'assenza di pregiudizio per i minori, sia di concedere le attenuanti generiche prevalenti e le pene sostitutive.
2.2. Mancanza di motivazione in relazione alle specifiche censure, sollevate con l'atto di appello, concernenti l'insussistenza dell'elemento oggettivo del reato. La Corte territoriale avrebbe taciuto sulla versione resa dall'imputato e sul materiale probatorio acquisto nel procedimento R.G.N. 13135/2021, da cui sarebbe emerso che gli insulti e le offese erano reciproche e che il comportamento della persona offesa appariva in contrasto con quello di una donna vessata.
2.3. Vizi della motivazione circa il requisito dell'abitualità richiesto dall'art. 572 cod. pen., in quanto le condotte si sarebbero sostanziate in soli due episodi e nell'invio di messaggi concentrati in un'unica settimana. La Corte di merito, invece, avrebbe retrocesso le condotte maltrattanti al 2018, quando il periodo dal 2018 al 2021 è stato oggetto di altro giudizio, concluso con sentenza di assoluzione, passata in giudicato.
2.4. Erronea applicazione dell'art. 572, comma secondo, cod. pen. e vizi della motivazione circa la configurabilità dell'aggravante della presenza di minori, che, nel caso in esame, sarebbero stati presenti solo in una occasione.
2.5. Vizi della motivazione in merito alla mancata applicazione delle sanzioni sostitutive, avendo la Corte territoriale affermato l'impossibilità di formulare una prognosi favorevole in ordine al futuro comportamento dell'imputato, pur a fronte di elementi comprovanti un'evoluzione positiva della sua personalità, indicati nella relazione conclusiva dell'indagine psicosociale svolta nei confronti del nucleo familiare RC/Fortino, di cui la difesa aveva chiesto l'acquisizione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato nei termini e limiti di seguito indicati.
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2. Il primo motivo del ricorso è manifestamente infondato. Dalla lettura della sentenza impugnata (cfr. pag. 7), dal verbale di udienza e dagli atti allo stesso allegati risulta che l'informativa del Servizio sociale del Comune di Vimercate, unitamente ad altra documentazione, è stata acquisita agli atti del procedimento con il consenso del Procuratore Generale, poiché ritenuta utile ai fini della decisione "in quanto riguardante la persona dell'imputato e la sua condotta successiva ai fatti di reato".
3. Le censure formulate nel secondo e nel terzo motivo del ricorso, concernenti l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli, sono tese a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze processuali, non consentita in questa sede. Al riguardo va rilevato che la Corte di appello, dopo avere detto che gli episodi di maltrattamento nei confronti della convivente erano iniziati nel 2018, ha affermato di non tenere conto delle vicende per cui era intervenuta sentenza di assoluzione dell'imputato e ha sottolineato che gli episodi rilevanti si erano concentrati in un lasso di tempo più circoscritto e prossimo alla data della querela (giugno 2022) ed erano degenerati nell'agosto del 2022, quando la persona offesa era stata costretta ad allontanarsi dall'abitazione familiare, portando con sé i bambini, per sottrarsi a un'aggressione fisica e verbale perpetrata ai suoi danni dall'imputato. Il Collegio di appello si è soffermato dettagliatamente sugli elementi che hanno portato all'affermazione dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, avendo evidenziato, in particolare, la condizione di sudditanza psicologica vissuta dalla donna, la quale risultava soggetta a una dipendenza emotiva dal partner. Tale stato emotivo e psicologico era stato determinato dal costante ricorso, da parte dell'imputato, a comportamenti caratterizzati da controllo e ossessività, manifestati attraverso agiti volti a limitare la libertà della convivente. L'imputato, inoltre, aveva agito con piena coscienza e volontà, persistendo deliberatamente in un'attività vessatoria ai danni della donna. Alla luce di quanto precede va rilevato che l'impugnata sentenza ha fatto buon governo dei principi che regolano la materia in esame, uniformandosi alla linea interpretativa costantemente tracciata da questa Corte, secondo cui la fattispecie incriminatrice descritta dall'art. 572 cod. pen. consiste nella sottoposizione dei familiari a una serie di atti di vessazione, tali da cagionare sofferenze, privazioni, umiliazioni, le quali costituiscono fonte di un disagio continuo ed incompatibile con le normali condizioni di vita (tra le altre: Sez. 6, n. 7192 del 04/12/2003, dep. 19/02/2004, C., Rv. 228461-01).
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È noto, del resto, che nello schema del delitto di maltrattamenti in famiglia non rientrano soltanto le percosse, le lesioni, le ingiurie, le minacce, le privazioni imposte alla vittima, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla sua dignità, che si risolvano in e proprie sofferenze morali (Sez. 6, n. 13422 del 10/03/2016, O., Rv. 26727001; Sez. 6, n. 8396 del 7/06/1996, dep. 12/09/1996, V., Rv. 205563).
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Come sottolineato dalla Corte di appello nella sentenza impugnata, anche i comportamenti di controllo della vita sociale e intima della persona offesa non perdono la loro valenza invasiva e la loro carica di vessatorietà sol perché determinati dalla gelosia. Di contro, tali atti implicano la necessità di un attento scrutinio della loro ricorrenza, perché gravemente lesivi della privacy dell'individuo, e dimostrano, per la scarsa considerazione e rispetto della parte offesa, una condotta di prevaricazione e la correlativa soggezione della persona offesa: elementi che costituiscono il dato caratterizzante la figura delittuosa di cui all'art. 572 cod. pen.. Va ribadito, inoltre, come già affermato da questa Corte (Sez. 1, n. 19769 del 10/04/2024, P., Rv. 286399 01; Sez. 3, n. 12026 del 24/01/2020, M., Rv. 278968-01) che il reato di maltrattamenti è configurabile anche nel caso in cui le condotte violente e vessatorie siano realizzate dai familiari in danno reciproco gli uni degli altri. Si è precisato, infatti, che l'art. 572 cod. pen. non prevede il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di "compensazione" fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere, risultando, invece, fondamentale evitare che determinate condotte oppressive e vessatorie, pur astrattamente conformi al paradigma normativo, vengano escluse dall'area previsionale del reato solo perché, in qualche misura, "bilanciate" da comportamenti di analogo tenore, adottati dalla vittima delle precedenti angherie. Una simile lettura, infatti, rischierebbe di creare un pericoloso spazio di impunità per l'autore delle condotte lesive, svuotando di significato la tutela offerta dalla norma e legittimando, di fatto, modalità di affermazione autonoma delle proprie ragioni all'interno del contesto familiare. All'opposto, la disciplina normativa impone che le relazioni interne al nucleo familiare siano sempre rigorosamente orientate ai principi di correttezza e rispetto reciproco.
4. Il quarto motivo del ricorso, relativo all'aggravante di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., è fondato.
4.1. Con l'introduzione dell'anzidetta aggravante, precedentemente prevista in via generale dall'art. 61 n. 11-quiquies cod. pen., in parte qua
contestualmente abrogato, il legislatore della novella del 2019 (c.d. Codice Rosso) ha recepito, sostanzialmente, gli approdi raggiunti nel corso del tempo dalla giurisprudenza di legittimità, che, sulla base della rivisitazione del bene giuridico tutelato, oggi individuato nell'integrità psicofisica dei membri della comunità familiare e nella salvaguardia della loro personalità, aveva distinto l'ipotesi della "violenza assistita" in cui il minore è vittima del reato ai sensi dell'art. 572 cod. pen. perché, sebbene non direttamente oggetto delle condotte di maltrattamento, ha comunque subito nella crescita l'effetto negativo causato dall'avere appunto assistito a condotte concretanti una situazione abituale di sopraffazione all'interno del proprio nucleo familiare - dalla differente ipotesi in cui il minore, senza subire un tale effetto, fosse stato solo presente durante la commissione di una delle condotte integranti il reato di cui all'art. 572 cod. pen. In tale seconda ipotesi si era affermata l'applicabilità non già dell'art. 572 cod. pen., bensì dell'aggravante disciplinata dall'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies, cod. pen.. L'art. 9, comma 1, della legge n. 69 del 2019, infatti, è intervenuto direttamente sull'art. 61 cit., sostituendo le parole «contro la libertà personale nonché il delitto di cui all'art. 572> con quelle «e contro la libertà personale», risultando, così, espunto il riferimento all'art. 572 cod. pen. Oltre all'anzidetta eliminazione del riferimento all'art. 572, con l'art. 9, comma 2, della legge n. 69 del 2019 si è prevista una pena più elevata (segnatamente la reclusione da tre a sette anni) e si è aggiunto, successivamente al primo, un nuovo comma con il quale è stata introdotta una circostanza ad effetto speciale, ove il fatto sia commesso in presenza o in danno di minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto sia commesso con armi». L'art. 9, comma 2, della legge n. 69 del 2019, inoltre, ha inserito nell'art. 572 cod. pen. un ultimo comma nel quale si prevede che il minore degli anni 18 che «assiste alla violenza debba essere considerato, a sua volta, persona offesa del reato».
4.2. A fronte di tale quadro normativo va ricordato che l'individuazione degli elementi necessari per l'integrazione dell'aggravante in parola è questione controversa anche nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un primo e più risalente orientamento, postosi in continuità con quello formatosi nella vigenza dell'omologa aggravante di cui all'art. 61, n. 11- quinquies, cod. pen., ai fini della configurabilità della circostanza di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen., non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, invece,
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sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato (tra le altre, Sez. 6, n. 19832 del 06/04/2022, S., Rv. 283162 - 01; in ordine all'aggravante di cui all'art. 61 n.
1-quinqies: Sez. 6, n. 8323 del 09/02/2021, G., Rv. 281051-01; Sez. 6, n. 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Z., Rv. 274924-01). Ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza (Sez. 1, n. 12328 del 02/03/2017, G., Rv. 269556). Siffatta impostazione ermeneutica, che si focalizza esclusivamente sul rapporto spazio-temporale tra la condotta di reato e la sua percepibilità da parte del minore, è stata oggetto di critiche da parte di un secondo indirizzo, che ha, invece, affermato che, ai fini della integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, non è sufficiente che il minore assista a un singolo episodio, in cui si concretizza la condotta maltrattante, ma è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico (Sez. 6, n. 20128 del 22/05/2025, P., Rv. 28810101; Sez. 6, n. 27802 del 15/04/2025, P., Rv. 288416 01; Sez. 6, n. 31929 del 25/06/2024, C., Rv. 286867-01). Tale secondo orientamento ha fatto leva soprattutto sul rilievo che la norma, ai fini della configurabilità dell'aggravante, richiede che "il fatto" sia commesso in presenza o in danno di una persona minore e, in assenza di ulteriori specifiche indicazioni normative, il termine "fatto" va necessariamente interpretato in correlazione con la ratio dell'aggravante e con la struttura abituale del reato, cui accede, così che deve ritenersi che il "fatto", a cui assiste il minore, deve essere costituito da un numero minimo di episodi idoneo a rivelare la maggiore pericolosità e offensività della condotta criminosa.
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Oltre ai sopra indicati orientamenti, si è registrata, infine, un'altra interpretazione dell'art. 572, secondo comma, cod. pen. (Sez. 6, n. 35850 del 16/09/2025, C., Rv. 288925 01), secondo cui, in tema di maltrattamenti contro familiari e conviventi, è sufficiente, per la configurabilità dell'aggravante della commissione del fatto in presenza di minore, che quest'ultimo assista anche a un singolo episodio in cui si concretizza la condotta illecita, a condizione che lo stesso, per le sue modalità di realizzazione, sia idoneo a determinare nella vittima uno stato di sofferenza, fisica o psicologica. Quest'ultima interpretazione è condivisa dal Collegio. Va rilevato, infatti, che, come affermato nella citata sentenza n. 27802 del 2025, l'adesione al primo suindicato orientamento, potrebbe
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comportare una frizione con il principio di offensività. L'interpretazione che prescinde dall'età del minore e dal suo grado di discernimento trascura la necessaria verifica della potenzialità lesiva, anche solo astratta, della condotta nei confronti dell'integrità psicofisica di chi non ha ancora compiuto diciotto anni. Di conseguenza, si potrebbe giungere ad applicare l'aggravante persino quando la condotta viene posta in essere alla presenza di un neonato, senza alcuna considerazione per la reale capacità di percezione e comprensione del soggetto minorenne. Un ulteriore profilo di criticità emerge in relazione al principio di proporzionalità della pena. In particolare, la commissione di un unico episodio delittuoso, indipendentemente dalla sua gravità, determina inevitabilmente un aumento della pena fino alla metà, nonché il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena stessa, secondo quanto disposto dall'art. 656, comma 9, lett. a), cod. proc. pen. Questo automatismo sanzionatorio rischia di non tenere conto della reale portata lesiva dell'episodio né della sua effettiva incidenza sulla vittima minorenne, compromettendo così il rispetto del principio di proporzionalità tra fatto e conseguenze penali. Il secondo suindicato orientamento, che, come detto, impone al giudice di verificare concretamente se i fatti cui il minore ha assistito siano o meno capaci di comprometterne lo sviluppo, supera le criticità del primo orientamento;
tuttavia, nel richiedere la verificazione di più episodi di maltrattamento, rischia di indebolire la tutela penalistica del minore a dispetto della stessa ratio posta a sostengo dell'introduzione dell'aggravante in questione. Come sottolineato nella sentenza n. 35850/2025, l'interpretazione letterale dell'ambigua formula legislativa, fatta propria dal secondo suindicato orientamento, condurrebbe ad un arretramento di tutela, «a svantaggio della vittima, in netto contrasto con la finalità di avanzamento della tutela - che costituisce il fondamento della legge n. 69 del 2019 e che, al comma quinto dell'art. 572 cod. pen., ha positivizzato, attribuendogli la veste di persona offesa dal reato, il minore che assiste ai maltrattamenti». Va sottolineato, infatti, anche un unico episodio di violenza può essere significativo sotto il profilo fattuale (ad es. una violenta aggressione agita sotto gli occhi del minore) ed essere idoneo a cagionare un profondo trauma al minore. Si è, infatti, osservato che, in ragione dell'incompletezza dello sviluppo psico-fisico del minori, costoro sono più sensibili ai riflessi dell'altrui azioni aggressiva, specie se è commessa da un genitore in danno dell'altro, e possono così rimanerne vulnerati.
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In questi casi, la polarizzazione dell'interpretazione giurisprudenziale sul "numero degli episodi ne è sufficiente uno/non basta uno, ma ne occorrono molti rischia di dequotare la complessa evoluzione giurisprudenziale che si era registrata in materia di maltrattamenti in famiglia cd. assistiti (così sent. 35850/2025), che, come è noto, è stata determinata dall'avvertita esigenza di tutelare il minore in via prioritaria. Non può trascurarsi, infatti, che il best interest of the children è principio immanente all'ordinamento interno (artt. 2 e 30 Cost.) ed è sancito non solo dalla Cedu (artt. 3 e 8) ma anche dalla Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni unite il 20 novembre e ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991 n. 176, il cui articolo 3, paragrafo 1, stabilisce che in tutte le decisioni relative ai fanciulli di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, del tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente. Anche la Convenzione di Istanbul (artt. 26, 48 e 31) dispone che nei provvedimenti afferenti ai minori devono essere prese in considerazioni le eventuali pregresse azioni violente ad opera del genitore maltrattante non solo nel caso di violenza diretta sui minori o da essi assistita, ma anche nei casi in cui la condotta sia perpetrata esclusivamente in danno dell'altro genitore. Muovendo dal rilievo che, secondo una lettura costituzionalmente orientata, il bene giuridico tutelato dall'art. 572, secondo comma, cod. pen. è da individuarsi nell'integrità psico-fisica delle vittime che, per età o per rapporti di tipo familiare o di affidamento, siano costrette a subire, proprio nei contesti in cui dovrebbero ricevere maggior protezione, condotte di prevaricazione fisica o morale che le pregiudicano, ne discende che non è rilevante di per sé il numero degli episodi a cui il minore assiste e che è necessario accertare, invece, in considerazione della "qualità" piuttosto che della "quantità" degli episodi di violenza intrafamiliare cui il minore assiste, l'idoneità a determinarne uno stato di sofferenza, fisica o psicologica del minore. Le modalità di realizzazione e non il numero degli episodi debbono, dunque, orientare la valutazione del Giudice di merito: una tale soluzione appare coerente con una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla luce dei principi di offensività e di proporzionalità. Va, poi, ulteriormente precisato che, in considerazione della natura di reato di pericolo astratto del reato di maltrattamenti in famiglia, l'idoneità della condotta maltrattante a determinare uno stato di sofferenza, fisica o psicologica, nella vittima minorenne che vi assiste, non richiede la verifica di una idoneità in concreto, ma semplicemente la valutazione di astratta offensività, nel senso che,
sulla base dell'id quod plerumque accidit, quell'episodio o quegli episodi debbono essere tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del normale sviluppo psico-fisico del minore: diversamente opinando si trasformerebbe la struttura del delitto in reato di pericolo in concreto. Va poi osservato che l'interpretazione che richiede più episodi, ove posta in rapporto con la giurisprudenza secondo cui integra un autonomo delitto di maltrattamenti nei confronti di minore la reiterazione di condotte maltrattanti al suo cospetto, comporterebbe, poi, la sostanziale sovrapposizione fra tale ultima ipotesi e quella aggravata di cui al secondo comma dell'art. 572 cod. pen. Si è anche sottolineato che, se per "fatto" deve davvero intendersi il "fatto- tipico" dei maltrattamenti, non si comprende perché si ritiene invece sufficiente, ai fini dell'integrazione dell'aggravante in questione, l'utilizzo sporadico di un'arma. Il secondo comma dell'art. 572 cod. pen. prevede, testualmente, che "la pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi". Ebbene, in tale ultimo caso, si è affermato che, in tema di maltrattamenti contro familiari o conviventi, l'aggravante dell'uso di arma di cui all'art. 572, comma secondo, cod. pen. si configura anche in caso di uso meramente occasionale o isolato, in quanto comunque espressivo di un maggior disvalore della condotta (Sez. 6, n. 35859 del 16/09/2024, P., Rv. 286965-01).
4.3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche va rilevato che, nel caso in esame, la Corte territoriale ha disatteso la richiesta dell'appellante tesa ad escludere l'aggravante in parola con una motivazione viziata, essendosi limitata ad affermare che «<i maltrattamenti in famiglia sono aggravati se anche una sola delle condotte viene posta in essere alla presenza di un minore». In tal modo, però, non risultano chiarite le modalità dei fatti e non risulta effettuato alcun accertamento sulla loro idoneità a cagionare uno stato di sofferenza psicofisica nel minore spettatore passivo. Siffatta lacuna non è colmabile neanche sulla base della lettura della pronuncia di primo grado, così che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano, perché proceda a un nuovo giudizio sull'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 572, secondo comma, cod. pen., alla luce dei rilievi svolti e dei principi affermati sul punto.
5. Quanto alle pene sostitutive, dovendosi nuovamente esprimere il giudice del rinvio sul trattamento sanzionatorio, il motivo è assorbito dall'annullamento che precede.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Milano.
Così deciso il 10 febbraio 2026.
Il Consigliere estensore
Presidente
IN NN IA PA
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In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D. Lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 13 MAR 2026 L FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Geppina Cirimel
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T-Presidente ER Dr AN