Sentenza 6 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 06/02/2003, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2003 |
Testo completo
CC.64516 . ITALIANA P REPUBBLICA S . L IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N A - T . A U CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE D A O E T A : 1 I N SEZIONE QUINTA CIVILE S 2 R E 0 1 7 72 /0 3 1 N S E E E . S T I N Compost dagl A A OGGETTO M Presidente Dott. Francesco CRISTARELL ORESTANO Successioni Consigliere Dott. Stefano MONACI Dilazione imposta Dott. Francesco RUGGIERO Consigliere Interessi-misura Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Consigliere Dott. Francesco Ant. GENOVESE R.G.N. ha pronunciato la seguente: 6843/99 SENTENZA 4066 sul ricorso proposto da: ER UI MA e AT Cron. CARLA, elettivamente domiciliati in Roma, via Lucrezio Rep. Caro n. 50, presso l'avv. Giancarlo ROCCHI, che li Ud. 18/06/02 KIE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresenta e difende giusta delega in atti;
CAMPIONE CIVILE - ricorrente contro elettivamente domiciliato inN." 64516 MINISTERO DELLE FINANZE, Roma, via dei Portoghesi n. 12 I presso l'Avv. Gen. dello Stato, che lo rappresenta e difende per legge;
- controricorrente avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte n. 25 dede '11 marzo 1998 .11 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica 1 2791 udienza del 18/06/02 dal Relatore Cons. Francesco Antonio GENOVESE;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore che Generale Dott. Vincenzo MACCARONE, ha concluso Per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. A seguito dell'apertura della successione di LE AN, deceduto il 30 gennaio 1990, coeredi chiesero la dilazione del pagamento della parte dilazionabile dell'imposta di successione. Con atto pubblico del 21 novembre 1991, l'Ufficio del Registro-Successioni di Torino e i coeredi stabilirono che il pagamento fosse dilazionato, come richiesto, e da effettuare in nove rate annuali, comprensive di interessi, al tasso annuo del 9%. A partire dalla prima l'Ufficio emise il relativo avviso dirata, liquidazione, applicando il tasso annuo del 9%. I coeredi AT CA e LE IG Maria e, ritenendoeseguirono il pagamento che fosse 5%, di cui applicabile alla dilazione il tasso del all'art. 43 del d. P. R. n. 537 del 1972, chiesero il rimborso della maggior somma risultante dall'applicazione del più alto tasso di interesse. Con ricorso del 20 febbraio 1995, diretto alla Commissione tributaria di I° grado di Torino, i predetti coe redi impugnarono il silenzio rifiuto (sull'istanza di rimborso del 17 febbraio 1995) chiedendo il dell'Intendente di Finanza di Torino, 2 rimborso della somma non dovuta (dopo che già avevano richiesto il rimborso di altre rate, pagate in precedenza). La Commissione adita, con decisione n.363 /12/95 del 14 luglio 1997, respinse il ricorso. dell'appello dei coeredi, la Commissione A seguito Regionale del Piemonte, con sentenza Tributaria 25/8/1998 del 19 febbraio 1998 (depositata 1'11 marzo 1998), respinse il gravame, osservando che la pretesa dell'Ufficio era conforme alla normativa vigente al momento della concessione dell'autorizzazione alla che essa formava oggetto di specifica dilazione e pattuizione nell'atto di dilazione.
2. Avverso tale sentenza, hanno proposto ricorso i ir coeredi AT e LE, deducendo un solo motivo di censura. Resiste l'Amministrazione con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico motivo di gravame i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione degli artt. 38, secondo comma, e 63 del D. Lgs n. 346 del 1990, facendo valere le argomentazioni svolte dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, nella sentenza resa tra le stesse parti, relative alla prima richiesta di rimborso, in data 7 luglio 1994, proposta in via giurisdizionale con atto dell'8 giugno 1993, decisa con la sentenza n. 277 del 4 febbraio 1998, e poi confermata dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 7508 del 2000. 2. Il ricorso dev'essere accolto sulla base delle 3 seguenti considerazioni. Il D. Lgs n. 346 del 1990, con cui è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, reca una completa disciplina del tributo, con riguardo ai soggetti ed all'oggetto di esso, all'ammontare del prelievo, all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione. La diversa natura delle disposizioni avrebbe potuto comportare, a partire dalla data della loro entrata in vigore e con riferimento ai rapporti in corso, la necessità di distinguere fra le norme attinenti all'an ed al quantum dell'obbligazione tributaria, non applicabili retroattivamente in assenza di espressa previsione, e le norme suscettibili di ricadere nell'area di operatività del ius superveniens in base alle regole generali sull'efficacia della legge nel tempo (art. 11 disp. prel. cod. civ.). Orbene, l'art. 63 del D. Lgs. n. 346 del 1990 stabilisce che il presente testo unico entra in vigore il 1° gennaio 1991 e si applica alle successioni aperte ed alle donazioni fatte a partire da tale data>>. La seconda di dette espressioni va inequivocabilmente ad integrare e delimitare la prima, nel senso del globale assoggettamento alla legge previgente dei rapporti tributari discendenti da fatto generatore anteriore a quella data, indipendentemente dalla loro pendenza alla data stessa. L'inapplicabilità della nuova normativa, con conseguente ultrattività di quella anteriore, è infatti prevista in ragione del 4 precedente verificarsi della morte del de cuius o della stipulazione della donazione. Ne deriva che 1'insuperabile ostacolo di detto art. 63, la cui lettera e la cui ratio convergono nel precludere l'applicazione di norme del nuovo testo unico, quale che sia la consistenza, a successione anteriormente apertasi. Sulla scorta di tali rilievi, in adesione all'indirizzo già espresso da questa Corte con le sentenze nn. 3840 e 9685 del 1999, si deve accogliere il ricorso, affermandosi che l'art. 38, comma 2, del D. Lgs. n. 346 del 1990, in tema di interessi per il caso N della dilazione del pagamento dell'imposta di successione, non si applica, ai sensi dell'art. 63 dello stesso decreto, per le successioni che si siano aperte anteriormente al 1° gennaio 1991, anche se sia posteriore la concessione di quella dilazione. Tuttavia, nel caso di specie, risulta che le parti avevano stipulato la convenzione di dilazione, fissando la misura degli interessi per il pagamento dell'imposta nella misura del 9%, anziché del 5%, come avrebbero dovuto, in ossequio al diritto (come sopra ricostruito) applicabile. In ragione di tale violazione di legge, consegue la parziale nullità del contratto stipulato fra le parti, ai sensi dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ., perché stipulato in contrasto con la norma imperativa sopra ricostruita, e la necessità di sostituire la clausola nulla con la norma imperativa predetta. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, S decidere nel merito ai sensi e potendo questa Corte dell'art. 384 cod. proc. civ., va cassata la sentenza l'accoglimento del ricorso impugnata e disposto introduttivo in ordine al rimborso delle somme richieste in eccedenza (alla misura del 5% annuo) ricorrentidall'Ufficio e corrisposte dai coeredi (nella misura del 9%). giudizio vanno compensate, 3. Le spese dell'intero ricorrendo giuste ragioni. POM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo. Compensa le spese dell'intero giudizio. Così deciso in Roma, nella sede della Corte di Cassazione, il 18 giugno 2002. L'Estensore Dr. Francesco Antonio GENOVESE Il Presidente Dr. Francesco CRISTARELLA ORESTANO, IL CANCELLIERE C1 E Avalon Egsab N 5 O I 6 . S 8 Z I 9 A DEPOSITATO IN CANCELLERIA 1 G / R E A 4 - 6 FEB. 2003 T I R / S R I 7 A G A IL CANCELLIERE C1 E D T R U Oggi E 1 T B I t 7 N Arnal Le A E R 1 S I T 3 E R 1 E . T N A M 6