Sentenza 20 luglio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/07/2001, n. 9938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9938 |
| Data del deposito : | 20 luglio 2001 |
Testo completo
O 2 L 7 - L 0 1 O - B 6 2 I L D E D A 2 4 T 6 S R . PUBBLICA ITALIANA O R . P P . IN NOME 9 93 8 0 M U D I B . l A l D a E T CORTE SUPREMA DECA 2 N Oggetto 2 E be S Спорачал E SEZIONE PRIMA CIVILE рей рім. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 16647/99 Presidente Dott. Corrado CARNEVALE Consigliere Dott. Vincenzo PROTO Cron.22541 Consigliere Dott. Mario ADAMO Rep. 3345 Dott. Massimo BONOMO Rel. Consigliere Ud. 30/04/01 -Consigliere Dott. IG MACIOCE CORTE SUPLEMA DE CASSAZIONE ha pronunciato la seguente CAMPOME CIVILE SE N TENZA 65907 sul ricorso proposto da: ESPOSITO LUIGI, ESPOSITO GIUSEPPE, ESPOSITO SALVATORE, ESPOSITO GIUSEPPINA, ESPOSITO RITA, ESPOSITO CARMELA, CANCELLERIA ESPOSITO GENOVEFFA, le ultime due quali eredi di SOMMA ROSA, domiciliati in ROMA presso la CANCELLERIA CIVILE della CORTE SUPREMA di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato ROBERTO BUONANNO, giusta delega 00105584 in calce al ricorso;
CORTE SUPP CASSAZIONE ricorrente - Richiesta come pudio contro dal Sig SOLE 24 ORE por drim i 6000 COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE MINISTERO PER IL #23 LUG, 2001 2001 CIVIL E, in persona del Ministro pro tempore, IL CANCELLIERE 1148 domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
controricorrente
contro
COMUNE DI POZZUOLI, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE PARIOLI 761 presso 10 studio LIBERATI D'AMORE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO DEL VECCHIO, giusta mandato a margine del controricorso;
controricorrente - avverso la sentenza n. 827/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 31/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/04/2001 dal Consigliere Dott. Massimo BONOMO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. OSrio RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso e l'inammissibilità del ricorso del Comune di Pozzuoli. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione notificata il 26.10.89 IG, Giu- seppe, OR, PP, RI, LA e Genovef- fa ES, nonché OS Di MM premesso che erano proprietari di un fabbricato sito in Pozzuoli alla via T. Pollice nn. 21 e 23, che aveva subito danni non 2 gravi a seguito del bradisismo del 1983 esponevano: che con ordinanza n 338 del 5.9.84 il Ministro per il Coordinamento della Protezione civile aveva previ- sto che il Comune di Pozzuoli avrebbe dovuto elaborare i "piani di recupero" del patrimonio edilizio della città; che detti piani sarebbero divenuti esecutivi а norma dell'art. 1 bis della legge n. 748/83 e che l'approvazione degli stessi sarebbe equivalsa a di- chiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed -urgenza delle opere in essi previste;
che gli artt. 4 e 5 della stessa ordinanza disciplinavano la proce- dura espropriativa e gli indennizzi da corrispondere ai soggetti espropriati;
che il comune aveva appro- vato il piano di recupero e aveva quindi dichiarato le espropriazioni degli immobile nell'osservanza dei ter- mini fissati dall'ordinanza; che la comunicazione interessati era effet- del provvedimento ai soggetti tuata solo mediante affissione di manifesto pubblico in data 5.3.88, nel quale veniva anche indicata la da- ta in cui sarebbero stati effettuati i sopralluoghi preordinati all'occupazione e alla redazione dello stato di consistenza;
che l'immobile di essi attori - che nel corso era compreso tra quelli espropriati;
della proroga, disposta dal Ministro su richiesta del comune, del termine per procedere alla espropriazione, 3 il comune aveva, in data 24.5.88, reiterato la dichia- razione di espropriazione degli immobili e fissato un -nuovo calendario per i sopralluoghi;
che il termine, successivamente ancora prorogato dal Ministro, era scaduto senza che fossero effettuati i previsti SO- pralluoghi. Gli attori quindi, sostenendo che la pro- espropriativa era illegittima sotto svariati cedura profili e che il Ministero per la Protezione Civile, da loro diffidato a comunicare lo sviluppo e l'esito della procedura, nonché а determinare l'indennizzo do- vuto, non aveva dato alcuna risposta, convenivano in giudizio innanzi al tribunale di Napoli il Comune di Pozzuoli e 1'indicato Ministero al fine di sentire, previa disapplicazione di provvedimenti di esproprio illegittimi, accertare e dichiarare l'esclusiva pro- prietà in capo ai dichiaranti dell'immobile oggetto di domanda, per non essere mai intervenuto un legittimo esproprio;
in caso si fosse ritenuto, invece, avvenuta una valida espropriazione, chiedevano condannarsi i convenuti al pagamento dell'indennizzo da commisurare al valore venale del bene, nonché al risarcimento dei danni cuiall'assegnazione delle provvidenze di al- о l'ordinanza n. 388. Costituitosi, il Comune di Pozzuoli sollevava nu- merose eccezioni, tra cui quella di difetto di giuri- 4 sdizione del giudice ordinario, contestando comunque nel merito la fondatezza della domanda di cui chiedeva il rigetto. Rimaneva invece contumace il Ministero per il Co- ordinamento della Protezione Civile. Il tribunale disponeva c.t.u. e, quindi, acquisito l'elaborato, con sentenza n. 7890/95 del 22.11.95, ri- teneva cessati gli effetti della dichiarazione di pub- blica utilità con riguardo alla procedura espropriati- va di cui è causa per non essere state le opere ini- ziate nel termine dei tre anni successivi dalla data di approvazione del piano (atto avente valore di di- chiarazione di pubblica utilità); riteneva che, comun- que, la disposta espropriazione era stata revocata, ad opera del Ministero, attraverso i provvedimenti di proroga dei termini dell'espropriazione; affermava che, pertanto, in mancanza di un valido titolo ablati- VO il bene rimaneva di proprietà degli attori, come riconosciuto dallo stesso comune, la cui IU aveva preso atto della impossibilità di realizzare il piano di recupero rinunciando ad interporre gravame alla sentenza del TAR Campania che, su ricorso di alcuni annullato al delibera di adozione diprivati, aveva detto piano. Il tribunale, quindi, preso atto della cessazione della materia del contendere con riguardo 5 alla domanda di restituzione, riconosceva agli attori il diritto al risarcimento dei danni subiti per la in- disponibilità del cespite nel periodo decorrente dal primo decreto di esproprio alla restituzione del bene, danni che commisurava al valore locativo dell'immobile e quantificava, sulla scorta della espletata c.t.u., in complessive £ 200.000.000 all'attualità, e condan- nava i convenuti in solido a corrispondere agli attori detto importo, oltre interessi dalla sentenza e spese. Avverso detta sentenza proponevano appello con di- stinti atti il Comune di Pozzuoli e il Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile. La Corte d'appello di Napoli, con sentenza del 12 febbraio - 31 marzo 1999 accoglieva l'appello proposto dal Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile e rigettava la domanda proposta dagli attori nei confronti dello stesso;
accoglieva, per quanto di ragione, l'appello proposto dal Comune di Pozzuoli e rigettava la domanda di risarcimento del danno propo- sta dagli attori nei confronti dello stesso comune;
dichiara interamente compensate fra tutte le parti le spese dei due gradi del giudizio. Osservava, in particolare la Corte territoriale, per quanto rileva in questa sede: a) che il Ministero non aveva preso parte in 6 alcun modo al procedimento espropriative dal quale sa- rebbe derivato il danno lamentato;
b) che la mancata la presa di possesso del- 1'immobile da parte del comune non escludeva astratta- mente la sussistenza del danno riconosciuto dal tribu- nale, in quanto l'indisponibilità giuridica del bene, che indubbiamente consegue, indipendentemente dalla materiale apprensione, alla intervenuta dichiarazione di espropriazione dell'immobile, era potenzialmente idonea ad arrecare danni ai proprietari, per esempio, per la perdita di eventuali opportunità di alienare o di concedere in locazione il bene che i proprietari possono subire per effetto della pronunciata espro- priazione;
c) che tale astratta possibilità non è però, di per sé sola, sufficiente a integrare il danno, es- quello cioè sendo risarcibile solo il danno concreto, 乃 effettivamente provocato dal comportamento illegittimo altrui ed a questo collegato da nesso di causalità; d) che della sussistenza di tale danno concre- to nessuna prova avevano dato gli attori su cui incom- beva il relativo onere, non bastando provare con la ritraibileespletata c.t.u., il "presumibile reddito da una destinazione locativa dell'edificio", ma occor- rendo fornire la prova specifica che tale reddito era 7 stato perduto a causa dell'operato illegittimo del CO- mune;
e) che gli appellati avrebbero dovuto cioè provare che per l'immobile erano state formulate con- crete proposte di locazione da parte di terzi о ' quan- tomeno, che vi erano stati soggetti che avevano preso contatti о si erano dichiarati interessati a prendere in locazione lo stesso e che avevano poi rinunciato a tale proposito una volta conosciuta l'esistenza del vincolo costituito dalla dichiarazione di esproprio effettuata dal comune;
f) che tale prova non era stata neppure dedot- mentre la prova per testi formulata dagli appella- ta, ti era inammissibile siccome del tutto ininfluente. Avverso la sentenza d'appello IG, PP, OR, PP, RI, LA e FA Espo- sito, le due ultime anche quali eredi di OS Di MM, hanno proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Il Ministero per il Coordinamento della Protezione Civile ed il Comune di Pozzuoli hanno resistito con separati controricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il controricorso del Comune di Pozzuoli è inam- missibile. 8 1.1. Ai sensi dell'art. 370 c.p.c., il controri- corso deve essere notificato al ricorrente entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il de- posito del ricorso (venti giorni dall'ultima notifica- zione, in base all'art. 369 c.p.c.).
1.2. Nella specie, l'ultima notifica del ricorso ha avuto luogo il 2 agosto 1999, mentre il controri- corso del Comune di Pozzuoli è stato notificato Espo- sito il 12 luglio 2000. 2. Con l'unico mezzo d'impugnazione i ricorrenti lamentano violazione degli artt. 1226 e 2697 C. C., nonché omessa, contraddittoria ed insufficiente moti- vazione.
2.1. Con il decreto di esproprio, pronunciato il 5 marzo 1988, è stata trasferita la proprietà del bene al Comune ed i ricorrenti hanno perso di tutti i di- ritti sul medesimo, compreso il possesso legale, con conseguente impossibilità di disporre e di usufruire del fabbricato, ad essi non più appartenente. La "presa di possesso" del fabbricato da parte del- l'espropriante, che nella specie non vi era stata, non rappresentava un momento costitutivo della fattispecie espropriativa ed avrebbe avuto il solo scopo della re- dazione dello stato di consistenza. Solo con la secon- da comparsa conclusionale in primo grado nel settembre 9 1995 il Comune aveva riconosciuto l'avvenuta caduca- zione del decreto espropriativo conseguente alla sen- tenza del TAR Campania 24 gennaio 1992 n. 5. 2.2. I giudici di appello, dopo aver riconosciuto che l'indisponibilità giuridica del bene aveva costi- tuito sicuramente un danno, per la perdita di eventua- li opportunità di alienare o concedere in locazione il bene, avevano poi contraddittoriamente fatto discende- re l'inesistenza del danno dalla mancata prova di ave- re avuto gli interessati concrete opportunità di alie- nare il bene o di concederlo in locazione a terzi.
2.3. Tale prova era stata pretesa dalla Corte d'appello nonostante che fosse una prova impossibile, о estremamente difficile, in quanto il fabbricato, a non apparteneva più agli seguito dell'espropriazione, appellati.
2.4. Nella specie avrebbe potuto essere formulata una condanna di risarcimento del danno con formula ge- nerica, con riserva della quantificazione in un suc- cessivo giudizio.
2.5. In caso di indisponibilità di un bene immobi- è inoltre legittimo il ricorso al criterio del le, presumibile reddito locativo, giustamente utilizzato dal Tribunale in primo grado sulla base delle risul- tanze della c.t.u. 10 2.6. I ricorrenti hanno infine reiterato l'istanza di prova testimoniale respinta dai giudici di secondo grado con motivazione contraddittoria.
3. Il ricorso è fondato nei termini appresso pre- cisati.
3.1. La sentenza impugnata ha anzitutto affermato il principio che l'indisponibilità giuridica del bene conseguente alla dichiarata espropriazione dell'immo- bile è potenzialmente idonea ad arrecare danni ai pro- prietari, i quali non possono disporre giuridicamente del bene dopo la pronuncia del decreto anche se il- legittimo e fino a quando non ne sia accertata l'ille- 1gittimità che li priva di ogni diritto sul cespite. La sentenza ha, in particolare, richiamato la perdita di eventuali opportunità di alienare о concedere in locazione il bene.
3.2. La Corte d'appello ha però aggiunto che è ri- sarcibile solo il danno concreto, quello cioè che è ک ے stato effettivamente provocato dal comportamento ille- gittimo altrui mediante un nesso di causalità, ed ha ritenuto che nessuna prova della sussistenza del danno concreto avessero fornito gli attori. In particolare non bastava provare con l'espletata c.t.u. il presumi- bile reddito ritraibile da una destinazione locativa dell'edificio, occorrendo invece provare che per l'im- 11 mobile erano state formulate concrete proposte di 10- cazione da parte di terzi 0, quantomeno, che vi erano stati soggetti che avevano preso contatti ○ si erano dichiarati interessati а prendere in locazione lo stesso e che avevano poi rinunciato a tale proposito una volta riconosciuta l'esistenza del vincolo costi- tuito dalla dichiarazione di esproprio.
3.3. Tale prova, a giudizio della Corte territo- riale, non era stata nemmeno offerta, in quanto la formulata dagli appellanti (secondo prova per testi cui i complessi immobiliari in Pozzuoli, ubicati nel centro storico, di superficie calpestabile di mq. 2000 furono posti in locazione durante gli anni dal 1987 al 1989 per canoni mensili di oltre lire 10.000.000 al mese) era irrilevante. Infatti tale circostanza (che dell'accertamento delripeteva in pratica l'oggetto c.t.u.), seppure vera non avrebbe potuto fornire la prova, indispensabile ai fini dell'accoglimento della domanda di risarcimento che per l'edificio degli atto- ri (che fra l'altro, secondo quanto da loro stessi SO- stenuto nella citazione introduttiva del giudizio, era stato danneggiato dal bradisismo) erano state formula- te richieste di locazione o, almeno, era stato manife- stato da terzi un interesse in tal senso e che tali richieste e manifestazioni di interesse erano venute 12 meno а causa della conosciuta indisponibilità del be- ne.
3.4. Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata non sia logicamente corretta. L'eventuale mancanza di richieste di locazione del- l'immobile o di manifestazioni di interesse per la lo- cazione non esclude la sussistenza di un danno in con- creto, potendo essere determinata dalla conoscenza in sede locale dell'espropriazione del bene, avvenuta nell'ambito di programmi dell'amministrazione comunale di carattere più vasto che erano stati portati a cono- scenza della comunità. In tale situazione, un soggetto che fosse interessato alla locazione non si sarebbe rivolto a chi, per effetto dell'espropriazione, non era più proprietario del bene. Inoltre, quando mancano le richieste di locazione i proprietari possono offri- re sul mercato il loro immobile in locazione, possibi- lità questa che è stata preclusa nella specie dal- M 1'espropriazione del bene (così come è stata preclusa la possibilità di porre il bene in vendita). Una volta - in una situazione di offerto 1'immobile in locazione abitato posto in una normalità riguardante un centro zona densamente popolata il numero delle risposte dipenderà dal livello del canone richiesto. La circo- stanza, poi, che 1'immobile fosse stato danneggiato 13 la sentenza impugna- dal bradisismo, cui pure accenna ta, anche se ne fa oggetto di una considerazione di carattere aggiuntivo, può essere valutata per la sua ripercussione negativa sul canone di locazione conse- stati tali da impedire guibile (se i danni fossero qualsiasi utilizzabilità del bene, i termini della sarebbero stati evidentemente posti in controversia maniera diversa).
4. In accoglimento del ricorso la sentenza deve causa va rinviata ad altra Sezione essere cassata e la della Corte d'appello che riesaminerà il punto sopra indicato.
5. Il giudice di rinvio provvederà in ordine alle spese del giudizio di cassazione. 201
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il controricorso 2 del Comune di Pozzuoli;
7 O - 0 L 1 L - 6 O 2 accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e B L E I D D 2 4 A rinvia la causa ad altra sezione della Corte d'appello 6 T . S R . O P . P D di Napoli, anche per le spese del giudizio di cassa- M D I . l l a A . D b a zione. t E 2 T 2 N . E r Così deciso in Roma il 30 aprile 2001. S E Il Cons. est. Il Presidente Dott. Corrado Carnevale Dott. Massimo Bonomo omar la M i Втомо