Sentenza 14 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 14/05/2003, n. 7394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7394 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2003 |
Testo completo
REGISTRAZIONE E LI;
N. 689 a penale.ICA ITALIANA ART. 23 L. 24-114 ESENTE DA al sistem I IN NOME DEL PO07 394/03 odifiche m LA CORTE SUPREM Oggetto OPPOSIZIONE A SANZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE AMMINISTRATIVA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 2020/01 Dott. Rosario DE MUSIS Presidente Consigliere Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Cron.16424 Consigliere Dott. Donato PLENTEDA Consigliere Rep. Dott. Salvatore SALVAGO Ud. 15/01/2003Rel. Cons Dott. Aniello NAPPI igliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: SE TO elettivamento domiciliato in ROMA VIA QUATTRO FONTANE 16 presso l'Avvocato EUGENIO PICOZZA rappresentato e difeso dall'Avvocato LUIGI PASSINO giusta procura a margine del ricorso;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI SIENA, in persona del Prefetto pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2003 controricorrente 62 contro 1 MINISTERO INTERNO;
intimato - avverso la sentenza n. 278/99 del Tribunale di SIENA, depositata il 29/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/01/2003 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per l'accoglimento del sesto motivo;
rigetto del resto;
Svolgimento del processo IO SE impugna per cassazione la sentenza che ne ha respinto l'opposizione proposta avverso l'ordinanza con la quale gli era stato ingiunto il pa- gamento di una sanzione amministrativa per eccesso di velocità rilevata a mezzo di autovelox. Propone sei motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso il Prefetto di Siena. Entrambi i ricor- renti hanno depositato memorie. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente deduce viola- 1. zione degli art. 203 e 204 codice della strada, lamen- tando che l'ordinanza ingiunzione gli era stata tardi- vamente notificata oltre il prescritto termine di no- vanta giorni dalla presentazione del suo ricorso. 2 ! Il motivo è palesemente infondato, essendo indi- scusso che il termine di novanta giorni è fissato dalla legge per la legittimità dell'adozione, non della noti- fica, della decisione sul ricorso amministrativo. Se- condo la giurisprudenza di questa Corte, invero, "in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme sulla circolazione stradale, il rispetto, da par- te del Prefetto, del termine complessivo di novanta giorni, risultante dal combinato disposto degli art. 204, comma 1, e 203, comma 2, cod. strada e decorrente dalla data della presentazione del ricorso o da quella della sua spedizione postale (data in cui si considera presentato il ricorso ai sensi dell'art. 388 del rego- lamento al C. strad.), per l'emissione dell'ordinanza motivata di pagamento o di archiviazione, costituisce requisito di legittimità della fattispecie tipica pre- figurata dalla legge per la conclusione del relativo procedimento sanzionatorio amministrativo, con la con- seguente annullabilità per violazione di legge dell'or- ingiunzione tardivamente emessa, suscettibi-dinanza le, tuttavia, di divenire inoppugnabile se non impugna- ta dall'interessato in sede giudiziaria entro i termini previsti dalla legge, deducendo espressamente il vizio di legittimità costituito dalla tardiva emissione. L'invalidità del provvedimento tardivo deriva infatti 3 dai principi posti dalla 1. n. 241 del 1990 (in diretta attuazione del principio di buona amministrazione posto dall'art. 97, comma 1, cost.), ed in particolare dal- l'art. 2, dal quale può desumersi la regola generale secondo la quale, nell'ipotesi in cui il procedimento consegua direttamente ad una istanza, e per esso la legge determini il termine in cui deve concludersi, la p.a. ha il dovere di concluderlo, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, entro il termine previsto dalla legge" (Cass., sez. III, 27 luglio 2000, n. 9889, Cass., sez. III, 9 agosto 2000, n. 10541).
2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce vio- lazione dell'art. 383 codice della strada e degli art. 2698 e S. C.C., lamentando che il verbale di accerta- mento dell'illecito amministrativo sia stato redatto su un modulo difforme da quello prescritto e risulta sot- toscritto dal pubblico ufficiale solo con una sigla, anziché con una firma leggibile. Il motivo è manifestamente infondato, perché il ri- corrente non chiarisce la rilevanza della dedotta dif- formità del modulo di accertamento dell'infrazione, mentre è indiscusso che ai fini della validità di un atto pubblico sufficiente la identificabilità de l pubblico ufficiale, anche quando la sua sottoscrizione non sia leggibile (Cass., sez. III, 3 marzo 1998, n. 4 2327, m. 513267, Cass., sez. III, 5 maggio 2000, n. 5675, m. 536192).
3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce viola- zione dell'art. 12 codice della strada e dell'art. 23 del relativo regolamento, lamentando che 1'amministrazione non abbia dimostrato la qualità di agente municipale del sottoscrittore del verbale. Anche questo motivo è palesemente infondato, per- ché, come lo stesso ricorrente riconosce, è stata pro- vata l'appartenenza dell'agente al corpo della polizia municipale, mentre è indiscusso che “rientra nei compi- ti della polizia municipale l'accertamento delle infra- zioni al codice della strada consumate nel territorio comunale, anche se fuori del centro abitato, atteso che l'art. 11, terzo comma, cod. str. - che demanda al Mi- nistero dell'interno i servizi di polizia stradale, con la sola salvezza delle attribuzioni dei comuni per attiene alla dire-quanto concerne i centri abitati - zione e predisposizione di tali servizi, nonché al loro coordinamento, ma non alla delimitazione delle compe- che è regolata daglitenze della polizia municipale, artt. 3, 4, primo comma, n. 3, e 5 della legge 3 luglio 1986, n. 65 con riferimento all'intero territorio del- l'ente di appartenenza" (Cass., sez. I, 1 marzo 2002, n. 3019, m. 552712, Cass., sez. I, 22 agosto 2001, n. 5 11183, m. 549028).
4. Con quarto e con il quinto motivo il ricorrente deduce violazione dell'art. 200 codice della strada e vizio di motivazione della sentenza impugnata, lamen- tando che non sia stata adeguatamente giustificata l'illegittima omissione della contestazione immediata dell'eccesso di velocità rilevato a mezzo autovelox, dipesa da una carenza organizzativa del servizio di vi- gilanza stradale. Anche questi motivi sono infondati, perché nella giurisprudenza di questa Corte è ormai indiscusso che "non costituisce obbligo imprescindibile dei verbaliz- zanti procedere alla contestazione immediata della con- travvenzione nel caso in cui, ai sensi dell'art. 384 lett. e) reg. esec., l'accertamento della violazione avvenga per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo (accertamento a mezzo "autovelox" della vio- lazione dei limiti di velocità)" (Cass., sez. I, 28 agosto 2001, n. 11293, m. 549096). Infatti "l'art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che indica, "di massima" i casi di materiale impossi- bilità della contestazione immediata, contempla alla lett. e), non solo il caso dell'accertamento della vio- lazione per mezzo di appositi apparecchi di rilevamento 6 che consentono la determinazione dell'illecito in tempo successivo ovvero dopo che il veicolo oggetto del vei- colo sia già a distanza dal posto di accertamento, ma anche quello in cui esso sia "nell'impossibilità di es- sere fermato in tempo utile nei modi regolamentari""; sicché "tale impossibilità, che sussiste con riferimen- to alla pattuglia preposta al funzionamento dell'appa- recchiatura autovelox che procede all'accertamento del- l'infrazione, non può essere esclusa dal giudice di me- rito con il rilievo dell'astratta possibilità che al servizio potesse essere preposta una seconda pattuglia con l'esclusivo compito di procedere alla contestazio- ne, non essendogli consentito sindacare le modalità or- ganizzative del servizio di rilevamento da parte della pubblica amministrazione in termini di impiego di uomi- ni e mezzi" (Cass., sez. III, 5 novembre 1999, n. 12330, m. 530919, Cass., sez. I, 21 febbraio 2001, n. 544004, Cass., sez. I, 29 marzo 2001, n. 2494, m. 4571, m. 545287, Cass., sez. I, 25 maggio 2001, n. 7103, m. 546972).
5. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente dedu- ce violazione dell'art. 91 c.p.c. e dell'art. 23 legge n. 689 del 1981, lamentando che siano state illegitti- mamente liquidate le spese di giudizio all'amministrazione resistente, non costituita а mezzo 7 avvocato. Il motivo è fondato. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, quando nel giudizio di opposizione a sanzioni ammini- strative ex art. 22 legge n. 689 del 1981 l'autorità amministrativa, che ha emesso il provvedimento sanzio- natorio, si avvale del potere di farsi rappresentare da un proprio funzionario da essa delegato, è illegittima la condanna dell'opponente rimasto soccombente al paga- mento di diritti ed onorari, e le spese possono essere liquidate solo a fronte della presentazione di una spe- cifica distinta (Cass., sez. I, 4 giugno 2001, n. 7540, m. 547249, Cass., sez. L, 2 marzo 1998, n. 2301, m. 513239, Cass., sez. I, 23 settembre 1997, n. 9365, m. 508183). La sentenza impugnata va, pertanto, cassata senza rinvio limitatamente alla pronuncia di condanna di An- tonio SE al rimborso delle spese in favore della Prefettura di Siena. Si ritiene di compensare le spese del presente giu- dizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta i prime cinque motivi del ricorso. in accoglimento del sesto motivo, cassa senza rinvio es la sentenza impugnata limitatamente alla pronuncia di 8 condanna di IO SE al rimborso delle spese in favore della Prefettura di Siena;
compensa le spese del giudizio di legittimità. Il Consigliere estensore Il Presidente Rosaric Musis Aniello Nappi Ди IL CANCELLIERE IL FUNZIONARIO CANCELLERIA (Dr Filoment run s CORTE SUPREMA DI CAGGATIONE Prima Seziono Civile Depositato in Cancelleria 14 MAG. 2003 از IL CANCELLIERE (D PA) 6