Sentenza 18 dicembre 1998
Massime • 1
Gli artt. 279 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen. individuano la figura del "giudice che procede" in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice. Ne consegue che, in correlazione con lo sviluppo dinamico della vicenda processuale, l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice del dibattimento comporta inesorabilmente la perenzione del potere cautelare del giudice dell'udienza preliminare e lo spostamento della competenza in capo al giudice che "attualmente" procede, affinché, con l'apertura della nuova fase degli atti preliminari al dibattimento, decida anche sulla richiesta di applicazione di misura cautelare, presentata dal P.M. all'udienza preliminare, ma non tempestivamente delibata da quel giudice. (Fattispecie relativa ad applicazione della misura cautelare, successiva all'emissione del decreto che dispone il giudizio e alla trasmissione del fascicolo alla cancelleria della corte di assise, da parte di giudice dell'udienza preliminare, a distanza di otto mesi dalla presentazione della richiesta del P.M.).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 18/12/1998, n. 6535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6535 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 1998 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato Presidente del 18.12.1998
1. Dott. ROSSI Bruno Consigliere SENTENZA
2. " MABELLINI AN " N. 6535
3. " AN AN " REGISTRO GENERALE
4. " IO Giovanni " relatore N. 31986/98
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da ND Giovanni, nato il [...], avverso l'ordinanza in data 3.4.1998 del tribunale di Salerno, reiettiva della richiesta di riesame del provvedimento coercitivo 14.3.1998 del g.i.p. del medesimo tribunale.
Visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Giovanni Canzio;
Udite le richieste del P.M., dott. Antonio Siniscalchi, il quale ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e per la liberazione dell'imputato;
Udito il difensore dell'imputato, avv. prof Enzo Gaito;
Osserva.
1.- Con ordinanza in data 3.4.1998 il tribunale di Salerno confermava, in sede di riesame, il provvedimento 14.3.1998 del g.i.p. del medesimo tribunale applicativo della misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di RA Giovanni, indagato per plurimi fatti omicidiari.
Il tribunale, dopo avere respinto le eccezioni d'incompetenza funzionale del g.i.p. (per essere stata la domanda cautelare avanzata dal p.m. in sede d'udienza preliminare, anche se decisa dal g.u.p. dopo l'emissione del decreto di rinvio a giudizio e la trasmissione degli atti alla corte d'assise di Salerno per il dibattimento) e di giudicato cautelare (per essere stata reiterata la misura precedentemente annullata all'esito di ulteriori e nuovi approfondimenti investigativi), fondava la gravità del quadro indiziario, in ordine alla causale, alla dinamica ed allo specifico ruolo rivestito dall'indagato sulle coerenti ed attendibili propalazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia MA Giovanni, IR NI, EL IO IE e UN OM, riscontrate altresì, quanto al contesto camorristico in cui era maturata la vicenda omicidiaria, dalle dichiarazioni di AL AS e di IE MI.
Relativamente alle esigenze cautelari, rimanevano valide le ragioni attinenti alla presunzione posta dall'art. 275.3 c.p.p. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore del RA, il quale, dopo avere riproposto l'eccezione d'incompetenza funzionale del g.i.p., ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione dell'impugnata ordinanza in ordine alla sussistenza sia dei gravi indizi di colpevolezza che delle esigenze cautelari, sul rilievo dell'incoerenza delle dichiarazioni dei collaboranti e del decorso del tempo dalla commissione dei fatti.
2.- È assolutamente incontroverso, in linea di fatto, che l'ordinanza applicativa della misura coercitiva sia stata disposta dal g.i.p. il 14.3.1998 - sulla domanda presentata dal p.m. il 15.7.1997 - quando lo stesso giudice aveva non solo pronunziato il decreto che dispone il giudizio, ma anche formato e trasmesso il fascicolo per il dibattimento alla cancelleria della corte d'assise di Salerno, competente per il giudizio: per ciò, quando era già avviata la fase degli atti preliminari al dibattimento. Orbene, appare davvero singolare l'opzione ermeneutica sostenuta dal g.i.p. prima e dal tribunale del riesame poi, secondo cui l'identificazione del "giudice che procede" ai fini della competenza in ordine alle misure cautelari, disciplinata dagli artt. 279 c.p.p. e 91 n. att., si radicherebbe in riferimento al momento di presentazione della richiesta del p.m.
Una sorta dunque di perpetuatio competentiae, alla stregua della quale potrebbe darsi l'abnorme conseguenza che "il giudice della domanda", ritardando oltre ogni limite la decisione, potrebbe perpetuare la sua signoria sulla vicenda cautelare nonostante il progressivo dispiegarsi delle fasi del processo secondo le scansioni tipiche dell'udienza preliminare e del giudizio, di primo o addirittura di secondo grado.
Le due citate norme, quella del codice e quella complementare o integrativa, qualificano invece la figura del "giudice che procede" in relazione allo sviluppo del rapporto processuale e all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che "l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti incidentali è fatta dipendere dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti, facendola venir meno solo con la trasmissione ad altro giudice" (in termini, Cass., sez. un., 24.3.1995, Marchese;
24.3.1995, Ranieri). E da tale principio generale, immanente all'ordinamento processuale, deve trarsi il corollario, di lineare conseguenzialità logico- sistematica, che, in correlazione con lo sviluppo dinamico della vicenda processuale, l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo presso la cancelleria del giudice del dibattimento comporta inesorabilmente la perenzione del potere cautelare del giudice dell'udienza preliminare e lo spostamento della competenza in capo al giudice che "attualmente" procede, affinché, con l'apertura della nuova fase degli atti preliminari al dibattimento, decida anche sulla richiesta del p.m., pure originariamente presentata in sede d'udienza preliminare ma non tempestivamente delibata da quel giudice. L'ordinanza impugnata va dunque annullata senza rinvio - per incompetenza funzionale del giudice che ha emesso l'ordinanza cautelare - e gli atti vanno trasmessi alla corte d'assise di Salerno, la quale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 27 c.p.p., provvederà ad una rinnovata ed autonoma valutazione su tutti i presupposti del provvedimento cautelare (cfr., per la sanzione processuale dell'inefficacia "differita" della misura, nell'ipotesi di dichiarazione d'incompetenza "successiva", Cass., sez. un., 20.7.1994, Di Lorenzo;
25.10.1994, Di Lorenzo;
24.1.1996, Fazio).
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla corte d'assise di Salerno a norma dell'art. 27 c.p.p. Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 18 dicembre 1998. Depositato in Cancelleria il 23 dicembre 1998