Sentenza 3 novembre 2003
Massime • 1
Il giudice dell'udienza preliminare, quando ha disposto il rinvio e trasmesso il processo al giudice del dibattimento, non può più decidere sulla custodia cautelare, giacché il giudice che procede è quello che ha la disponibilità degli atti del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2003, n. 43006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43006 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sig.ri Magistrati:
Dott. Luigi Sansone Presidente
1. Dott. Giovanni de Roberto Consigliere
2. Dott. Ilario Martella Consigliere
3. Dott. Giorgio Colla Consigliere
4. Dott. Vincenzo Rotundo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LA US AN;
avverso l'ordinanza 13 novembre 2002 del Tribunale di Reggio Calabria;
Visti gli atti, l'ordinanza denunciata ed il ricorso;
Udita nell'udienza in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere de Roberto;
Udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Enrico Delehaye, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
IN FATTO E DIRITTO
1. LA US AN ricorre per cassazione contro l'ordinanza 13 novembre 2002 con la quale il Tribunale di Reggio Calabria rigettava la richiesta di riesame avverso il provvedimento 17 ottobre 2002 del Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale che aveva applicato al ricorrente la misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare, quale persona attinta da gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato di cui all'art.572 c.p. Con un unico motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 279 c.p.p. e 91 delle norme transitorie dello stesso codice per essere stata la misura adottata dal Giudice per le indagini preliminari quando già gli atti erano pervenuti al Tribunale competente per il giudizio.
Il ricorso è fondato.
2. Occorre premettere che, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte Suprema, ai sensi degli art. 279 c.p.p. e 91 delle norme di attuazione, appartiene al giudice dell'udienza preliminare la competenza all'adozione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari nel periodo compreso tra la pronuncia del decreto che dispone il giudizio e la trasmissione degli atti al giudice del dibattimento;
si è precisato, più in particolare, che, dopo la presentazione della richiesta di rinvio a giudizio da parte del pubblico ministero, il giudice dell'udienza preliminare è investito della cognizione dei procedimenti incidentali de libertate in quanto "giudice che procede", e che tale competenza permane, oltre la chiusura dell'udienza preliminare, fino a quando non sia venuta meno, da parte sua, la disponibilità giuridica e materiale degli atti a seguito della formazione e spedizione del fascicolo per il dibattimento a norma degli artt. 431 e 432 c.p.p. (cfr, ex plurimis, Sez. un., 24 marzo 1995, Ranieri). A corollario, si è, ancora, statuito che i detti articoli individuano la figura del "giudice che procede" in relazione allo sviluppo del rapporto processuale ed all'articolazione di esso nelle varie fasi e nei vari gradi, correlati al passaggio degli atti da un giudice all'altro, nel senso che l'attribuzione della competenza funzionale in ordine ai relativi procedimenti dipende dalla disponibilità materiale e giuridica degli atti e viene meno solo con la loro trasmissione ad altro giudice;
con la conseguenza che, in correlazione con lo sviluppo dinamico della vicenda processuale, l'ormai avvenuta trasmissione del fascicolo alla cancelleria del giudice del dibattimento comporta inesorabilmente la perenzione del potere cautelare del giudice dell'udienza preliminare e lo spostamento della competenza in capo al giudice che "attualmente" procede (Sez. I, 18 dicembre 1998, Marandino).
3. Risulta dagli atti il Giudice dell'udienza preliminare emise il 10 luglio 2002 decreto che dispone il giudizio davanti al Tribunale per l'udienza del 23 dicembre 2002 e che gli atti pervennero alla Cancelleria dello stesso tribunale il 2 ottobre 2002, mentre l'ordinanza di custodia cautelare fu adottata il 17 ottobre 2002, quando già da tempo gli atti erano pervenuti alla detta Cancelleria. Ne consegue che, va dichiarata l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria e ordinata, ai sensi dell'art. 27 c.p.p., la trasmissione degli atti al Tribunale di quella città, presso il quale il giudizio risulta già fissato per l'udienza del 27 ottobre 2003.
La cancelleria trasmetterà immediatamente copia del dispositivo della presente sentenza al Giudice competente per l'adozione della misura.
P.Q.M.
Dichiara l'incompetenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria e dispone trasmettersi gli atti allo stesso Tribunale in sede dibattimentale. Manda alla cancelleria per l'immediata trasmissione del presente dispositivo al Giudice competente per l'adozione della misura.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 11 NOVEMBRE 2003.