Sentenza 10 luglio 1999
Massime • 2
Il termine annuale previsto dall'art. 67 della legge fallimentare per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore, decorre dalla data dell'emanazione dell'atto amministrativo che dispone la liquidazione coatta amministrativa e non dalla data della sua pubblicazione in quanto è alla prima data che fanno riferimento gli artt.200 e 201 della legge fallimentare sugli effetti del provvedimento per l'impresa e per i rapporti preesistenti, nonché dall'art. 203 il quale prevede l'applicabilità delle disposizioni degli artt.64 -71 con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.
In tema di revocatoria fallimentare, qualora un terzo abbia pagato nel periodo sospetto un debito dell'imprenditore impiegando danaro di costui, tale pagamento resta assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore "accipiens" consapevole dello stato di insolvenza , posto che l'atto di pagamento è venuto ad incidere sul patrimonio dell'impresa in l.c.a. alterando la "par condicio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7275 |
| Data del deposito : | 10 luglio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente
Dott. Vincenzo PROTO Consigliere
Dott. Donato PLENTEDA Consigliere
Dott. Antonio GISOTTI Consigliere
Dott. Luigi MACIOCE Cons. Relatore
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Cantina Sociale "Valle Belice" soc.coop. a.r.l., elettivamente domiciliata in Roma via G.Boni 15, presso l'avv. Elena Sambataro, e rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv.ti Gaspare e Giovanni Lentini del Foro di Trapani
- ricorrente -
contro
Consorzio Siciliano delle Cantine Sociali soc. coop. a.r.l. in liquidazione coatta amm.va, in persona del commissario liquidatore, elettivamente domiciliata in Roma, via Tibullo 10, presso l'avv. Marcello Furitano, rappresentata e difesa giusta delega in atti dall'avv. Giorgio Marcatajo del Foro di Palermo
- controricorrente -
avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo n.541 del 23.6.97. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26.04.99 dal Relatore Cons. Dott. Luigi Macioce. Udito l'avv. Delli Paoli, con delega, per la controricorrente. Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Martone che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo, assorbiti gli altri. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto 2.8.82, pubblicato sulla G.U.R.S. 1.10.82, il competente Assessore della Regione Sicilia disponeva la l.c.a. del Consorzio Siciliano delle Cantine Sociali soc.coop. a.r.l. che, con successiva sentenza 6.6.83 del Tribunale di Marsala, era dichiarato versare in stato di insolvenza. Con citazione del 20.10.88 il Commissario Liquidatore del Consorzio conveniva innanzi al Tribunale di Marsala la soc. coop. Cantina Sociale "Valle Belice" onde ottenere, ai sensi dell'art. 67 2^ comma L.F., la dichiarazione di inefficacia del pagamento di lire 160 milioni effettuato il 21.8.81, per conto del Consorzio "in bonis", dal Fondo di rotazione dell'E.S.A. e mediante utilizzo di somme dal Fondo mutuate al Consorzio ai sensi dell'art. 7 L.R. 197/79. Si costituiva in giudizio la Soc. Cantina Sociale Valle Belice chiedendo il rigetto della domanda della quale, preliminarmente, eccepiva la prescrizione ex art. 2903 c.c. ma l'adito Tribunale - con sentenza 6.12.94 - accoglieva la proposta revocatoria affermando, in primo luogo, che il corso della eccepita prescrizione era stato interrotto dalla costituzione in mora 31.7.86 e precisando, in secondo luogo, che risultava provata tanto la "scientia decoctionis" quanto l'infrannualità del pagamento (considerata con riguardo al provvedimento assessorile di l.c.a.). La sentenza era impugnata dalla Cantina Sociale Valle Belice con atto del 5.6.95 fondato su tre motivi e l'adita Corte di Palermo, costituitosi l'appellato commissario liquidatore, con sentenza 23.6.97 respingeva l'appello. Affermava in motivazione la Corte di merito che:
1. Non aveva pregio la doglianza relativa alla mancata dichiarazione della prescrizione (corrente dal 2.8.82) posto che il Tribunale di Marsala aveva esattamente ritenuto tale prescrizione interrotta ex art. 2943 3^ c.c. per effetto della racc.
4.8.86 del commissario liquidatore (come non contestato nel corso dell'intero giudizio di appello).
2. Non era condivisibile la censura di ultrannualità del pagamento 21.8.81 con riguardo alla data dell'1.10.82 (di pubblicazione sulla GURS del decreto di l.c.a.) posto che era il provvedimento a produrre gli effetti nei confronti dell'imprenditore (art. 200 L.F.) e dei creditori (art. 201 L.F.) nel mentre la pubblicazione ex. art. 197 L.F. aveva solo finalità notificatrici, strumentali ad eventuali impugnazioni degli interessati.
3. Neanche fondata era, infine, la censura afferente la non revocabilità del pagamento perché proveniente dal "terzo" Fondo di Rotazione dell'E.S.A., posto che il Fondo, in forza della L.R. 197/79, ed in base all'atto di concessione del mutuo 30.3.81, aveva pagato l'importo di lire 160 milioni con somme già entrate nella età del Consorzio mutuatario e "in nome e per conto" del debitore, sì che con tal pagamento era rimasta alterata la "par condicio". Per la cassazione di tale sentenza, notificata il 27.10.97, ha proposto ricorso la Cantina Sociale Valle Belice con atto notificato il 22.12.97 ed articolato su tre motivi. Si è costituito l'intimato Consorzio con controricorso 29.1.98 illustrato in memoria finale e difese orali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo del ricorso la C.S. Valle Belice censura la sentenza per violazione degli artt. 2903 e 2943 c.c., per avere la Corte di Palermo ritenuto che la prescrizione fosse stata interrotta dalla lettera 4.8.86, in contrasto con i principi affermati dalle SS.UU. della Cassazione.
La censura è inammissibile.
Ed infatti è ben vero che questa Corte, a S.U., ha statuito la inidoneità della semplice costituzione in mora ad interrompere ai sensi dell'art. 2943 4^ c.c. la prescrizione dell'azione revocatoria di cui all'art. 2903, avente natura costitutiva e costituente atto d'esercizio di un diritto potestativo (S.U. 8086/96 e 5443/96), ma è anche vero che tal questione - decisa dal Tribunale in senso difforme ed in adesione all'orientamento espresso da alcuni pronunciati di questa Corte (pag. 4 sent.
6.12.94 Trib. Marsala) - non è stata al proposito fatta segno a censura dall'appellante C.S. Valle Belice. Come risulta infatti dalla lettura dell'atto di appello 5.6.95 (consentita in questa sede dall'esigenza di verificare - come rilevato a pagg. 5 e 6 del controricorso - la formazione del giudicato interno) l'appellante nel primo motivo ebbe a dolersi della mancata dichiarazione di prescrizione perché il Tribunale non avrebbe datato il corso prescrizionale dal 2.8.82 (censura incomprensibile perché tale fu proprio il "dies a quo" indicato a pag.3 dalla sentenza dei primi giudici) ma omise del tutto di rilevare, ed eventualmente censurare, che quella sentenza aveva riconnesso idoneità interruttiva alla racc. con AR 31.7.86. E tal omissione di contestazione perdurò durante il corso del giudizio di appello (come rilevato incontestatamente dalla impugnata sentenza). E dalla preclusione al proposito formatasì discende l'inammissibilità della odierna doglianza.
Con il secondo motivo del ricorso, poi, la C.S. Valle Belice reitera la censura, disattesa dalla sentenza 23.6.97 con ampia motivazione, afferente la computabilità del periodo sospetto annuale, con riguardo alla "solutio" revocabile 21.8.81, non già dalla esatta data (1.10.82) della pubblicazione sulla GURS del decreto assessorile di l.c.a. bensì dalla data (2.8.82) della sua adozione, data irrilevante perché indicativa della emissione di atto a rilevanza solo "interna". La doglianza non è fondata.
La sentenza impugnata è pervenuta alla esatta soluzione di riconnettere la decorrenza a ritroso del termine annuale ex art. 67 L.F. al dì della emanazione dell'atto amministrativo disponente la l.c.a. attraverso la corretta distinzione dei due piani di efficacia della adozione e della pubblicazione del decreto e pur evidenziando come alla data del primo momento facciano rinvio gli artt. 200 e 201 L.F. (sugli effetti del provvedimento per l'impresa e per i rapporti preesistenti). Decisiva, però, ed all'uopo la motivazione della sentenza impugnata necessita di integrazione, è la lettura della disposizione specificamente dettata per regolare gli effetti della dichiarazione giudiziaria dello stato di insolvenza di impresa posta in l.c.a.: l'art. 203 R.D. 267/42, infatti, statuisce che siano applicabili le disposizioni del titolo II capo III sezione III - e cioè quelle poste dagli artt. da 64 a 71 - "..con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione...". E l'art. 197 L.F. ("provvedimento di liquidazione") recita: "Il provvedimento che ordina la liquidazione entro dieci giorni dalla sua data è pubblicato integralmente, a cura dell'Autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale...".
Con il ché è chiaro che l'attento legislatore del 1942 con l'espressione adottata nell'art. 20 intese consapevolmente riferire gli effetti disciplinati, e le stesse condizioni di esercizio dell'azione revocatoria (dal 2^ comma assegnata al commissario liquidatore), alla prima data e non a quella, successiva, statuita con il riportato termine ordinatorio, in assoluta coerenza con le identiche previsioni dei citati artt. 200 e 201 e ragionevolmente privilegiando a tali fini la data di giuridica esistenza dell'atto di liquidazione rispetto a quella di sua generale conoscibilità. Il ché si badi, e contrariamente a quanto ritenuto dalla ricorrente, è del tutto coerente con la costante affermazione di questa Corte per la quale la data della "dichiarazione di fallimento" di cui all'art. 67 è quella della pubblicazione della sentenza e non certo quella della sua deliberazione, solo la seconda rappresentando il venire a giuridica esistenza del deliberato del Tribunale.
Infondato è, infine il terzo motivo del ricorso con il quale la C.S. Valle Belice denunzia violazione dell'art. 67 2^ comma L.F. per avere la Corte palermitana ritenuto revocabile un pagamento effettuato dal Fondo di Rotazione dell'E.S.A. e cioè da un terzo che, con il pagamento, si era surrogato nella ragioni creditorie della Cantina verso il Consorzio (scaturenti da pregresse forniture) e, conseguentemente, verso la sua l.c.a.
La censura pervero neanche coglie, per sottoporre a critica, la precisazione contenuta nella sentenza impugnata e per la quale dalla documentazione in atti (mutuo 30.3.81 e nota 13.10.81) emergerebbe che il Fondo di Rotazione ebbe a pagare il debito del Consorzio con il denaro già acquisito dal Consorzio stesso con l'atto di concessione del mutuo di cui all'art. 7 della L.R. Sicilia 13.8.79 n.197. E da tale non impugnata constatazione discende che, avendo il
"terzo" Fondo di Rotazione assolto al debito del mutuatario Consorzio con denaro già acquisito da questi e quindi rivestendo il ruolo di "adjectus solutionis causa", non si verifica la pretesa surrogazione del Fondo nelle ragioni dell"accipiens" e, quindi, in difetto di tempestiva rivalsa, la sua sottomissione al concorso, ma si verifica la possibilità del Consorzio di far valere l'inefficacia di un esborso effettuato, con denaro proprio e attraverso l'opera del terzo, in pregiudizio della "par condicio".
In tal senso si è da questa Corte affermato che qualora il terzo abbia pagato nel "periodo sospetto" un debito del fallito impiegando denaro di costui tale pagamento resta assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore "accipiens" consapevole dello stato di insolvenza, posto che l'atto di pagamento è venuto ad incidere sul patrimonio del fallito alterando indiscutibilmente la "par condicio" (cass. 4040/96 - 1785/89 - 5488/82 - 4534/79). Infondate tutte e tre le ragioni di doglianza, il ricorso deve essere conseguentemente respinto, gravando sulla ricorrente le spese del giudizio di legittimità sostenute dalla controricorrente procedura.
P.Q.M
la Corte di Cassazione,
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente società a corrispondere al controricorrente Consorzio, in persona del commissario liquidatore, le spese di giudizio pari a lire 169.000 per esborsi ed a lire 8.000.000 per onorari di avvocato.
Così deciso in Roma, il 26 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 1999