Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7275
CASS
Sentenza 10 luglio 1999

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Il termine annuale previsto dall'art. 67 della legge fallimentare per la revoca dei pagamenti compiuti dall'imprenditore, decorre dalla data dell'emanazione dell'atto amministrativo che dispone la liquidazione coatta amministrativa e non dalla data della sua pubblicazione in quanto è alla prima data che fanno riferimento gli artt.200 e 201 della legge fallimentare sugli effetti del provvedimento per l'impresa e per i rapporti preesistenti, nonché dall'art. 203 il quale prevede l'applicabilità delle disposizioni degli artt.64 -71 con effetto dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa.

In tema di revocatoria fallimentare, qualora un terzo abbia pagato nel periodo sospetto un debito dell'imprenditore impiegando danaro di costui, tale pagamento resta assoggettato a revocatoria nei confronti del creditore "accipiens" consapevole dello stato di insolvenza , posto che l'atto di pagamento è venuto ad incidere sul patrimonio dell'impresa in l.c.a. alterando la "par condicio".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 10/07/1999, n. 7275
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7275
    Data del deposito : 10 luglio 1999

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