Sentenza 6 dicembre 2006
Massime • 1
Nella fase del giudizio, il provvedimento in tema di misura cautelare personale coercitiva deve essere adottato dal giudice investito della cognizione del processo ma non necessariamente nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale, posto che il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito solo alla deliberazione della sentenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/12/2006, n. 649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 649 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 06/12/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMATO Alfonso - Consigliere - N. 1473
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 35609/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MA RI, nato il [...];
avverso l'Ordinanza 25.5.2006 del Tribunale della Libertà di Caltanissetta;
Udita la Relazione del Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Udita la requisitoria del PG. nella persona del Cons. Dr. Gianfranco Viglietta, conclude per la manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale e per il rigetto del ricorso. È presente l'avv. Brancato Mario Luciano, del foro di Catania, difensore di fiducia dell'odierno ricorrente, per il quale chiede l'accoglimento dei motivi di gravame.
RITENUTO IN FATTO
RI MA ricorre ai sensi dell'art. 310 c.p.p. avverso l'Ordinanza emessa dal Tribunale di Caltanissetta che, decidendo in sede di appello, rigettava il ricorso promosso avverso l'Ordinanza 28.4.2006 della Corte d'Assise di Caltanissetta che negava la richiesta revoca della misura della custodia cautelare applicata dalla stessa Corte il 18.4.2006, quale responsabile di delitti di omicidio, detenzione illecita di armi aggravati dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, perché commessi avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p.. Due sono le ragioni dell'impugnazione:
- la violazione della norma processuale, non avendo il Tribunale ritenuto necessario l'interrogatorio di garanzia ex art. 294 c.p.p. dopo l'applicazione della misura coercitiva eccependo, contemporaneamente, questione di illegittimità costituzionale dell'art. 302 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'estinzione della misura se non seguita dall'incombente nei termini perentori, anche quando l'applicazione venga disposta dal giudice del dibattimento e quando la misura sia emessa da organo collegiale in composizione diversa da quello giudicante;
- la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. con riguardo all'art. 279 c.p.p. che prevede la competenza a decidere sull'adozione di misura cautelare sia lo stesso giudice che procede.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Le questioni oggi avanzate sono già state dedotte avanti il Tribunale del riesame che ha fornito adeguata e convincente risposta. In particolare, per quanto attiene alla indefettibilità dell'interrogatorio di garanzia, questa Corte ha più volte, già statuito, che nel caso di applicazione della misura, successiva alla instaurazione della fase del giudizio, non è necessario assicurare la specifica occasione difensiva costituita dall'interrogatorio di garanzia, atteso che la funzione del citato interrogatorio è assorbita dalla pienezza del contraddittorio e dalla immanente presenza dell'imputato che caratterizza tale fase, ed indipendentemente dal tipo di rito con il quale si svolga il giudizio (da ultimo Cass., sez. 6^, 26.2.2004, Patanè, Ced Cass. 229597). Del resto la stessa decisione del giudice delle leggi, invocata dalla difesa (Sent. C. Cost.
3.4.1997 n. 77), espressamente limita il vizio di incostituzionalità dell'art. 294 c.p.p., comma 1, alla fase processuale antecedente alla trasmissione degli atti al giudice del dibattimento, facendo salva la norma per il proseguo della vicenda processuale.
Conclusione assolutamente condivisibile e protesa, in presenza dello svolgimento del contraddittorio, a non duplicare passaggi di garanzia meramente formale, gravando il processo di incombenti privi di pratica utilità per l'espletamento dei diritti di difesa. A ragione, poi, il Tribunale rammenta che, in questa ottica, non si palesa influente la diversa composizione dell'organo collegiale, essendo immanente la fase processuale in cui egli può direttamente esplicare i propri diritti di difesa.
Per quanto trae al secondo profilo, la natura autonoma ed incidentale del procedimento sviluppato dall'applicazione della misura, esclude la fattispecie dell'art. 525 c.p.p., la cui garanzia è dedicata alla deliberazione della sentenza. Non osta, dunque, al dispiegamento della tutela del principio normativo la modalità di composizione dell'organo giudicante: questa Corte (Cass. Sez. Un. 26.9.2000, Scarci, CED Cass. 216768) ha stabilito che, nella fase del giudizio, la decisione sulla misura cautelare deve essere esaminata dal giudice che è investito della cognizione del processo, ma non necessariamente (ancorché diversa sia la soluzione preferibile) nella composizione fisica dei magistrati componenti che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale. Non si ravvisa, pertanto, nè vizio processuale ne', avuto riguardo alla difformità della situazione processuale a cui si riferisce la norma, la eccepita violazione di rilievo costituzionale.
Per quanto precede la Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e da mandato alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 c.p.p.. Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2007