Sentenza 19 maggio 2014
Massime • 1
In tema di furto, l'agente che sottrae una pluralità di cose detenute da più soggetti, realizza una pluralità di reati, quando opera in un contesto spaziale che giuridicamente non può ricondursi ad un unico detentore. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato più reati di furto in relazione alla sottrazione di più motori fuoribordo consumata presso un porticciolo).
Commentari • 3
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 2. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/ · 10 giugno 2022
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 12 maggio 2020 la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Ancona il 17 aprile 2018, ha dichiarato la responsabilità di Umberto U. in ordine al delitto di violenza privata continuata di cui agli artt. 81, secondo comma, 610 c.p., sostituendo, alla pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli all'esito del primo giudizio, la corrispondente pena pecuniaria di euro cinquemila, con la conferma nel resto della decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto l'imputato responsabile del delitto ascrittogli per avere, nel periodo ricompreso fra il 19 marzo ed il 19 aprile 2016, …
Leggi di più… - 3. La particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta anche in caso di continuazione: vediamo comeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 16 maggio 2022
(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 81, 131-bis) Indice Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione La posizione assunta dalla Procura generale presso la Corte di Cassazione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni 1. Il fatto La Corte di Appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza emessa dal giudice di prime cure, dichiarava la responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di violenza privata continuata, sostituendo la pena detentiva di giorni venti di reclusione irrogatagli nel primo grado di giudizio, con la corrispondente pena pecuniaria di euro 5.000, confermando nel resto la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/05/2014, n. 41141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41141 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2014 |
Testo completo
4 1 14 1 / 14 4 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 19/05/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. PIETRO DUBOLINO - Presidente - N. 1512 - Consigliere - Dott. PAOLO MICHELI REGISTRO GENERALE Rel. Consigliere - N. 16562/2013 Dott. GIUSEPPE DE MARZO - - Consigliere - Dott. ANGELO CAPUTO - Consigliere - Dott. FERDINANDO LIGNOLA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: POP VASILE ADRIAN N. IL 21/03/1986 AVRAM DUMITRU N. IL 09/02/1977 avverso la sentenza n. 2183/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del 10/12/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/05/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE DE MARZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Carm e Stetile che ha concluso per l' ammissibilt del ricono Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10/12/2012 la Corte d'appello di Venezia, per quanto ancora rileva, ha confermato l'affermazione di responsabilità di RI PO VA e UM RI, in relazione: 1) al furto di quattro motori fuori bordo consumato il 15/10/2009 presso un porticciolo (capi a, b, c, d), oltre che il tentato furto, nel medesimo contesto temporale, di un furgone (capo e) e di due motori fuori bordo (capi fe g); 2) al furto di otto motori fuori bordo consumato il 16/10/2009 (capi da ha n); e del solo RA, in concorso con altre persone, in relazione al furto di due motori fuori bordo consumato in data 12/11/2009 (capi pe q). Con riferimento alla posizione del PO, la Corte territoriale ha ritenuto che i singoli episodi contestati nei vari capi di imputazione integrassero una autonoma fattispecie di reato, ontologicamente e funzionalmente distinta, caratterizzata da un'autonoma condotta fattuale, sorretta da un proprio processo volitivo e indirizzata verso un soggetto passivo ogni volta diverso. Inoltre, ha ritenuto che non sussistesse il vincolo della continuazione tra gli episodi contestati e il furto commesso dal PO in data 29/05/2009, accertato con sentenza del Tribunale di Trento del 30/09/2009, in considerazione del lasso temporale che separava i fatti nonché della diversità dei correi e del bene sottratto. Con riferimento alla posizione dell'RA, la Corte territoriale ha rilevato che il decreto di latitanza dell'imputato era stato legittimamente emesso in data 18/03/2010, prima che l'imputato fosse arrestato il 19/01/2011 in Romania, in esecuzione del MAE emesso dal G.i.p. del Tribunale di Verbania, sulla base delle ricerche compendiate nel verbale del 23/02/2010. D'altra parte, l'intervenuto arresto dell'imputato, non portato a conoscenza dell'autorità procedente, non comportava la cessazione dello stato di latitanza.
2. Nell'interesse dell'RA è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
2.1. Con il primo motivo si lamenta inosservanza di norme processuali disciplinanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e, in particolare, la nullità del decreto di latitanza emesso il 18/03/2010 nonché delle д notifiche, degli atti processuali successivi e delle sentenze di merito. Al riguardo, il ricorrente critica la genericità delle attività documentate nel verbale di vane ricerche, cui non si era accompagnata alcuna verifica presso il suo domicilio o in sede internazionale, secondo quanto previsto dall'art. 169 cod. proc. pen.
2.2. Con il secondo motivo, si lamenta inosservanza di norme processuali disciplinanti l'intervento, l'assistenza e la rappresentanza dell'imputato e, in particolare, la nullità di tutti gli atti del procedimento penale compiuti dopo 1 l'arresto dell'RA in data 19/11/2011, che avrebbe dovuto comportare la revoca del decreto di latitanza. Sottolinea il ricorrente che lo stretto legame tra il procedimento pendente a Verona e quello, dal quale il primo era stato stralciato, pendente a Verbania, non avrebbe reso abnorme la trasmissione all'autorità veronese della comunicazione dell'avvenuta esecuzione del MAE emesso dal G.i.p. del Tribunale di Verbania.
3. Nell'interesse dell'RI PO VA è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ai seguenti motivi.
3.1. Con il primo motivo, si lamentano vizi motivazionali ed erronea applicazione della legge penale, per avere il giudice di merito ritenuto la sussistenza di una pluralità di azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, anziché due azioni criminose poste in essere rispettivamente in data 15/10/2009 e 16/10/2009. 3.2. Con il secondo motivo, si lamenta erronea applicazione della disciplina in tema di reato continuato, con riferimento ai fatti oggetto della sentenza di applicazione della pena su richiesta della parti emessa dal Tribunale di Trento il 30/09/2009, divenuta irrevocabile. Al riguardo, si rileva che si tratta in tutti i casi di furti, commessi da cittadini provenienti dall'Europa dell'Est, al fine di rivendere la refurtiva nel mercato "nero" dei Paesi d'origine, con la conseguenza che era ragionevole ritenere che il PO, già al momento della realizzazione del primo illecito, avesse progettato, quantomeno nelle linee essenziali, l'esecuzione di ulteriori illeciti contro il patrimonio. Considerato in diritto 1. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del RA è infondato. Come ribadito dalla recente Sez. U., n. 18822 del 27/03/2014, è innegabile la differenza tra lo stato di latitanza e quello di irreperibilità, dal momento che la latitanza presuppone, come precisato dall'art. 296 cod. proc. pen., la volontaria sottrazione del soggetto alla cattura, con la precisazione che ai fini della volontarietà della sottrazione ad un provvedimento restrittivo della libertà personale, non occorre dimostrare la conoscenza della avvenuta emissione di 8 tale provvedimento, essendo sufficiente che l'interessato si ponga in condizione di irreperibilità, sapendo che quel provvedimento può essere emesso (in tal senso, v. anche Sez. 5, n. 46340 del 19/09/2012, Adler, Rv. 253636). In effetti il provvedimento impositivo della misura cautelare privativa o limitativa della libertà personale, una volta emesso, verrà trasmesso alla polizia giudiziaria per l'esecuzione; obiettivo della polizia è, quindi, quello di procedere all'arresto dell'indagato/imputato; per pervenire a tale risultato la polizia sarà libera di effettuare ricerche, obbligatorie e permanenti, senza essere vincolata a 2 determinati luoghi di ricerca, come avviene nel caso della irreperibilità, ai sensi degli artt. 157 e 159 cod. proc. pen. D'altra parte, lo stato di latitanza, finché permane la sottrazione del destinatario della misura, dura per tutto il processo. Nel caso dell'irreperibilità, invece, la situazione è caratterizzata da una necessaria caducità, suscettibile di un periodico controllo alle cadenze individuate dal legislatore e ciò in ragione del non necessario collegamento con una scelta volontaria della persona. Da siffatta autonomia funzionale, discendente dalla diversa finalità dei presupposti, deriva la coerente conclusione che le ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 295 cod. proc. pen., non devono necessariamente comprendere quelle nei luoghi indicati dal codice di rito, ai fini della dichiarazione di irreperibilità. Nel merito, va poi rilevato che, con motivazione assolutamente congrua (e, peraltro, non contestata in alcun modo nel ricorso), la Corte territoriale ha rilevato che il decreto di latitanza era stato legittimamente emesso, sulla base delle attività compendiate nel verbale di vane ricerche e, in particolare, alla stregua delle intercettazioni telefoniche, dalle quali emergeva che l'RA aveva lasciato il territorio nazionale, per recarsi in Romania il 10/12/2009, avendo appreso la notizia dell'arresto di connazionali coinvolti, come lui, nelle indagini relativi a furti commessi in varie località del nord Italia, il che dimostra appunto che egli aveva inteso sottrarsi volontariamente alla prevista emissione, nei suoi confronti, di un provvedimento restrittivo della libertà personale. Tanto era sufficiente a far considerare il ricorrente latitante, a nulla rilevando, quindi, la pretesa incompletezza delle ricerche effettuate dalla polizia giudiziaria, né potendosi, d'altra parte, ritenere che vi fosse un obbligo, per l'autorità procedente, di chiedere la sua estradizione, una volta che, in ipotesi, fosse stata accertata la sua presenza in Romania.
2. Anche il secondo motivo è infondato, alla luce del chiarimento fornito dalla medesima sentenza delle Sez. U, n. 18822 del 2014 cit., secondo la quale la cessazione dello stato di latitanza, a seguito dell'arresto all'estero in relazione ad altro procedimento penale, non implica la nullità delle successive notifiche eseguite ai sensi dell'art. 165 cod. proc. pen., qualora la circostanza dell'avvenuto arresto non sia stato portata, come nella specie, a conoscenza del giudice procedente.
3. Il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RI PO VA è infondato. Nonostante la sostanziale identità del contesto temporale in cui si sono realizzati gli episodi del 15 e quelli del 16/10/2009, occorre, infatti, considerare, come puntualmente rilevato dalla sentenza impugnata, che le azioni delittuose sono state sorrette da un autonomo e specifico processo volitivo e hanno riguardato beni detenuti da soggetti distinti. Al riguardo, ritiene la Corte che la natura non altamente personale degli interessi protetti rappresenti un criterio non decisivo, dovendo la valutazione dell'unità o la pluralità dei reati, nel concorso formale omogeneo, essere apprezzata con riguardo alla finalità perseguita dal legislatore nel delineare le singole fattispecie criminose. Ne discende che, nel paradigma dell'art. 624 cod. pen., la pluralità dei beni, ancorché appartenenti formalmente a persone diverse, ma sottratti in un medesimo contesto spaziale riconducibile ad un unico detentore, non può che condurre alla conclusione dell'unicità del reato, dal momento che la norma incriminatrice resta indifferente alla titolarità formale delle cose mobili delle quali l'autore si sia impossessato. Quando, tuttavia, come nella specie, la sottrazione avvenga in un contesto spaziale, che giuridicamente non può ricondursi ad un unico detentore tale essendo la situazione che si verifica quando beni ordinariamente detenuti da soggetti diversi sono collocati in un medesimo spazio -, si impone la conclusione della pluralità di reati. Va, al riguardo, puntualizzato che, nella prospettiva penalistica che qui rileva, la conclusione della responsabilità a titolo di furto e non di appropriazione indebita da parte di colui che si impadronisca della cosa mobile a lui affidata e ciò in - quanto deve escludersi che, in tale ipotesi, egli sia titolare di una situazione di possesso non interferisce con la soluzione del problema che qui viene in questione. Ed, infatti, la nozione di detenzione assunta dalla fattispecie incriminatrice di cui all'art. 624 cod. pen. va necessariamente correlata al concetto di sottrazione, secondo una prospettiva, imposta dalla norma, di carattere sociale. Diversamente opinando, non si riuscirebbe a comprendere la ragione per cui colui che, ai fini della distinzione tra appropriazione indebita e furto, è considerato mero detentore e non possessore, in quanto affidatario della cosa altrui, possa rispondere di quest'ultimo reato. In realtà, è chiaro che le nozioni di detenzione e di possesso assumono, ai fini dell'applicazione delle norme penali, un significato distinto da quello civilistico e strettamente correlato alle finalità delle previsioni incriminatrici. Nel caso dell'affidatario della cosa mobile altrui, diviene decisiva allora la sottrazione in danno di colui che eserciti sulla cosa una signoria poziore e autonoma. Tale profilo dimostra che la detenzione, nella prospettiva dell'art. 624 cod. pen., identifica tutte le situazioni di fatto che, secondo la normale valutazione sociale, denotano l'appartenenza della cosa a terzi. E qui si coglie la ragione per cui colui che sottragga più autovetture in un parcheggio o, come nel caso di specie, più motori fuori bordo di natanti collocati in un cantiere, pone in essere una pluralità di azioni indirizzate nei confronti di più soggetti, socialmente identificabili come distinti titolari di una relazione di fatto con le singole cose, e sorrette da un autonomo processo volitivo.
4. Il secondo motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo imputato è infondato. Al riguardo, va ribadito che, in tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere. (Sez. 4, n. 16066 del 17/12/2008 - dep. 16/04/2009, Di Maria, Rv. 243632). Nella specie, la Corte territoriale, con motivazione che non rivela alcuna manifesta illogicità, ha sottolineato non solo la distanza temporale degli episodi, ma anche la diversità dei correi e dei beni sottratti. Il mero fine comune di una rivendita dei beni rubati nel mercato "nero" dell'Est, come pure la nazionalità degli autori, oltre ad essere genericamente dedotti dal ricorrente, non appaiono affatto rivelatori, in modo non equivoco, della preordinazione di fondo che deve cementare le singole violazioni, ossia, in altre parole, non riescono a scardinare la razionalità dell'apparato argomentativo che ་ sorregge la decisione della Corte territoriale.
5. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19/05/2014 Il Componente estensore Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA (Pietro arboline иJust sely Giuseppe De MarzoGiuseppe addi 3 OTT 2014 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Camela Lanzuse 5