Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12363
CASS
Sentenza 22 agosto 2003

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L'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (fattispecie relativa al servizio di manutenzione e sorveglianza dei passaggi a livello appaltato dalle Ferrovie dello Stato ad una società esterna).

Commentario1

  • 1Wikilabour
    Mauro · https://www.wikilabour.it/ · 20 gennaio 2021

    Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Definizione L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto. Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.). L'appalto è infatti un contratto fondato sull' intuitus personae, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato. Qualora sia autorizzato, il subappalto è …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12363
Data del deposito : 22 agosto 2003

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