Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
L'illecita interposizione nelle prestazioni di lavoro, ai sensi della legge n. 1369 del 1960, sussiste nel caso in cui l'appalto abbia ad oggetto la messa a disposizione di una prestazione lavorativa, lasciandosi all'appaltatore i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, distribuzione dei turni di lavoro), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (fattispecie relativa al servizio di manutenzione e sorveglianza dei passaggi a livello appaltato dalle Ferrovie dello Stato ad una società esterna).
Commentario • 1
- 1. WikilabourMauro · https://www.wikilabour.it/ · 20 gennaio 2021
Questa voce è stata curata da Laura Bianchi Definizione L'appalto è il contratto con cui una parte (appaltatore) assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, l'obbligazione di compiere in favore di un'altra (committente o appaltante) un'opera o un servizio verso un corrispettivo in denaro. Il codice civile non contiene una definizione del contratto di subappalto. Il subappalto non è consentito, salva autorizzazione, per iscritto, del committente (art.1656 c.c.). L'appalto è infatti un contratto fondato sull' intuitus personae, per cui non è consentita una sostituzione non autorizzata del soggetto obbligato. Qualora sia autorizzato, il subappalto è …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12363 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12363 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TREZZA Vincenzo - Presidente -
Dott. SPANÒ Alberto - Consigliere -
Dott. MAZZARELLA Giovanni - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. BALLETTI Bruno - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FERROVIE DELLO STATO s.p.a., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Raffaele De Luca Tamajo ed Angelo Abignente, presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Roma alla via L.G. Faravelli n. 22, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
SA AN, rappresentato e difeso dall'avv. IO Colucci e con lo stesso elettivamente domiciliato in Roma alla via Cavour n. 221 presso lo studio dell'avv. Fabio Fabbrini, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
nonché
SO.G.A.F.- Società Gestione Appalti Ferroviari s.r.l., in persona del suo legale rappresentante prò tempore, non costituita;
- intimata -
avverso la sentenza del Tribunale di Benevento-Sezione Lavoro n. 119/2000 del 16 maggio 2000 (resa nel giudizio di appello avente il n. di r.g. 372/1999).
Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15 aprile 2003 dal consigliere Bruno Balletti;
Udito l'avv. Raffaele de Luca Tamajo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. IO RU conveniva in giudiziò dinanzi al Pretore-Giudice del Lavoro di Solopaca la s.p.a. Ferrovie dello Stato e la s.r.l. SO.G.A.F. esponendo di essere dipendente della società SO.G.A.F. s.r.l. (aggiudicataria dell'appalto dei servizi di vigilanza, manovra, pulizia e manutenzione dei passaggi a livello di tutta la rete ferroviaria) e di aver svolto mansioni di "guardia passaggio a livello o barriere", addetto alla sorveglianza e manutenzione dei posti di blocco. Il ricorrente chiedeva, quindi, all'adito Giudice del Lavoro di accertare e dichiarare la natura illecita e fittizia dell'interposizione della s.r.l. SO.G.A.F. nel rapporto di lavoro che si sarebbe venuto a costituire direttamente tra lo stesso ricorrente e la s.p.a. Ferrovie dello Stato, effettiva datrice di lavoro e, per l'effetto, condannare detta società, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 1369/1960, a provvedere alla ricostruzione della sua posizione lavorativa ed a corrispondergli, in solido con la s.r.l. SO.G.A.F. le differenze retributive conseguenti all'applicazione del c.c.n.l. "per i dipendenti delle Ferrovie", da quantificarsi in separato giudizio.
Si costituivano in giudizio le società convenute che, sotto diversi profili, impugnavano la domanda attorca e ne chiedevano il rigetto;
in particolare, la s.p.a. Ferrovie dello Stato rilevava che la s.r.l. SO.G.A.F. non era soggetto contraente di alcun contratto di appalto per il servizio riferito dal lavoratore (essendosi piuttosto stipulato un contratto di tal genere soltanto con la "società consortile per la gestione dei servizi ferroviari a.r.l", mandataria di un'associazione temporanea di imprese) ed eccepiva che il cennato servizio era sempre stato reso dalla società contraente o da una sua associata in piena autonomia organizzativa e funzionale, con assunzione del rischio imprenditoriale a proprio carico, in conformità alle pattuizioni del contratto di appalto. L'adito Giudice del Lavoro - dopo avere ammesso ed espletato prova testimoniale - accoglieva la domanda e - su impugnativa di entrambe le società soccombenti e ricostituitosi il contraddittorio - il Tribunale di Benevento (quale Giudice del lavoro di secondo grado) respingeva gli appelli e condannava le società appellanti al pagamento, in solido, delle spese del grado.
Per quello che rileva in questa sede il Giudice di appello ha rimarcato che: a) "non basta sostenere che la SO.G.A.F. s.r.l. non è un finto imprenditore, in quanto il giudice è chiamato ad accertare non soltanto la esistenza di una reale organizzazione d'impresa in capo all'appaltatore, ma anche la natura delle prestazioni appaltate per verificare se, trattandosi di mere prestazioni di lavoro, si sia avuto l'inserimento del prestatore nella struttura organizzativa dell'azienda appaltante"; b) "per fare ciò, non è indispensabile accertare se i mezzi necessari per eseguire il contratto (capitali, macchine, attrezzature) appartengano all'appaltatore o se siano stati forniti dall'appaltante, occorrendo invece verificare se l'appaltatore possa rendere la sua prestazione con autonomia di organizzazione e di gestione"; c) "non serve, per questo, invocare le clausole e la struttura del contratto stipulato (in quanto) il nomen juris utilizzato dal legislatore, oltre che dalle parti, è vincolante per l'interprete nei limiti in cui le concrete caratteristiche del rapporto non contraddicano il dettato legale:
(per cui non rileva il dato formale, sebbene l'aspetto sostanziale, costituito dalla comparazione della posizione assunta di fatto dal dipendente dell'appaltatore a fronte degli altri lavoratori direttamente assunti dall'appaltante"; d) "quando, come nel caso in esame, l'appalto prevede uno scarso apporto di mezzi materiali e di capitali ed in gran parte si risolve nella organizzazione del lavoro, è determinante indagare a chi siano subordinati i lavoratori e cioè se siano effettivamente diretti dallo stesso appaltatore ed agiscano realmente alle dipendenze e nel suo interesse"; e) "ne deriva che lecito è l'appalto di mere prestazioni di lavoro se esse determinano un risultato utile, diverso ed ulteriore rispetto all'attività dell'appaltante, mentre non lo è se queste prestazioni sono strettamente connesse col processo produttivo specifico dell'imprenditore committente"; f) "questo inserimento nel ciclo produttivo del lavoratore finto dipendente altrui si ha quando la erogazione del servizio da parte dell'imprenditore appaltante non è possibile neppure parzialmente senza l'apporto produttivo dell'appaltatore"; g) "in punto di fatto il Pretore ha correttamente applicato i suddetti principi in relazione alle risultanze delle prove raccolte non travisate, (evidenziando che -) il "dipendente - SO.G.A.F.", di fatto, non è stato addetto ad un servizio collaterale e/o complementare nell'ambito della organizzazione complessiva delle Ferrovie dello Stato, ma ad un servizio indispensabile per la marcia regolare e sicura dei treni, il che costituisce lo scopo principale dell'"azienda-Ferrovie dello Stato"; -) inoltre, egli ha fatto quello che fa un operaio dipendente delle Ferrovie addetto al servizio medesimo (atteso che non è dato distinguere, sul piano delle concrete mansioni, cosa vi sia di diverso tra il ricorrente ed un altro addetto ad un identico passaggio a livello che però sia dipendente delle Ferrovie dello Stato); -) non trattasi soltanto di una conseguenza dettata dalla necessità di coordinare l'esercizio dell'impresa SO.G.A.F. con quella dell'"impresa-Ferrovie" dello Stato", perché nel caso concreto l'autonomia organizzativa diversa dal fattore lavoro è risultata inconsistente e quella gestionale praticamente insussistente;
-) in buona sostanza, la SO.G.A.F. si limitava ad assicurare i turni di presenza e presidio del passaggio a livello ma, per il resto, il "suo" dipendente "dipendeva" in tutto da altri e cioè dal capostazione, ed adeguava i tempi ed i modi della sua prestazione lavorativa alle esigenze delle Ferrovie dello Stato, senza nessuna seria e concreta possibilità per la SO.G.A.F. di ingerirsi in questo, modificando ovvero contraddicendo oppure revocando le istruzioni altrui ne' tampoco incidendo sull'altrui organizzazione del servizio, di cui pure quella prestazione costituiva un momento indefettibile: e conclusivamente a questo non può ridursi un datore di lavoro".
Per la cassazione di tale sentenza la s.p.a. Ferrovie dello Stato ha proposto ricorso affidato ad un unico complesso motivo e sostenuto da memoria ex art. 378 c.p.c.. L'intimato IO SA resiste con controricorso. L'altra intimata s.r.l. SO.G.A.F. non si è costituita in giudizio. MOTIVI DELLA DECISIONE
1^ - Con l'unico complesso motivo di ricorso la s.p.a. Ferrovie dello Stato - denunziando "violazione, falsa applicazione ed errata applicazione degli artt. 1 e 3 della legge n. 1369/1960, dell'art. 2049 cod. civ. e dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia" - addebita al Tribunale di Benevento "di avere del tutto omesso una verifica degli atti di causa ed un esame critico delle conclusioni a cui il giudice di prime cure era pervenuto nella valutazione delle emergenze probatorie, risolvendosi ogni delibazione sul concreto rapporto dedotto in giudizio in mere affermazioni apodittiche e generiche" e, al fine di censurare nella presente sede di legittimità la sentenza impugnata, assume che la motivazione di tale sentenza "è carente, contraddittoria ed illogica ed assolutamente non esaustiva delle questioni di fatto e di diritto prospettate nel ricorso in appello che vengono trascritte non soltanto al fine di ottemperare al principio di "autosufficienza" del ricorso, ma anche per ribadirle e con ciò porre in evidenza come le conclusioni a cui perviene il giudice di appello integrano una violazione della lettera e della ratio dell'art. 1 della legge n. 1369/1960". Di seguito la ricorrente riporta espressamente il testo del "ricorso in appello" con riferimento: "1^ - alla genuinità economica-imprenditoriale ed al rischio assunto nell'esecuzione dell'appalto ... (asserendo sul punto quale autonoma censura che) nulla viene detto dal Collegio di appello che, confondendo tra l'altro ancora una volta la SO.G.A.F. con il soggetto contraente l'appalto, si limita ad osservare in modo apodittico ed acritico che "nel caso concreto l'autonomia organizzativa diversa dal fattore lavoro è risultata inconsistente e quella gestionale praticamente insussistente", omettendo di motivare tale affermazione soprattutto in relazione ai profili di rischio imprenditoriale assunti direttamente dall'appaltatore; 2^ - all'apporto di mezzi strumentali da parte dell'appaltatore ed all'insussistenza di una fornitura di capitali, macchine ed attrezzature da parte dell'appaltante ... (asserendo sul punto quale autonoma censura) che assoluto è in questo caso il silenzio del Collegio che ha del tutto omesso di motivare sul punto il suo convincimento e di corroborarlo con le emergenze istruttorie;
3^ - quanto all'autonomia organizzativa e datoriale dell'impresa appaltatore nel rapporto con i propri dipendenti ... asserendo sul punto che ove il Giudice di appello avesse ottemperato all'onere sancito dall'art. 115 cod. proc. civ. (ponendo a fondamento della decisione le emergenze istruttorie ed una loro valutazione critica, certamente la motivazione non si sarebbe rivelata carente e contraddittoria nel fraintendere e confondere l'oggetto specifico dell'appalto, la pulizia e custodia dei passaggi a livello, con il normale esercizio ferroviario e certamente avrebbe evitato di misconoscere che le Ferrovie dello Stato hanno in gestione un servizio di pubblica utilità, disciplinato da una normativa in gran parte pubblicistica, e che, pertanto, in nessun modo potevano eludere la funzione di vigilanza istituzionalmente ad esse demandata dallo Stato, estrinsecatasi nell'esercizio di un potere di direttiva e controllo, che è di per sè certamente compatibile con la etero- organizzazione del personale e pertanto con ogni appalto di servizi genuino".
2^/a - Le cerniate censure - esaminabili congiuntamente in quanto intrinsecamente connesse - si appalesano infondate, tenuto anche conto che la stessa ricorrente riconosce - in sede di memoria difensiva ex art. 378 c.p.c. e di discussione orale - che "le statuizioni 'in diritto' (contenute nella sentenza impugnata) sono in linea di massima (ma non interamente) condivisibili" salvo, poi, aggiungere inesattamente che "il Tribunale di Benevento le contraddice attribuendo rilievo, ai fini del decidere, a circostanze assolutamente non riconducibili ai criteri discretivi tra appalto (lecito) e interposizione (illecita)".
2^/b - Sulla questione dibattuta in giudizio è da premettere in linea generale che - al fine di distinguere tra l'appalto, lecito, e la mera somministrazione di manodopera, vietata dall'art. 1, primo comma, della legge n. 1369/1960 - l'orientamento classico punta sull'accertamento della natura imprenditoriale dell'attività del fornitore dedotta nel contratto concluso con il committente (Cass. 13 luglio 1998, n. 6860; Cass. 16 aprile 1996, n. 3560): principio questo che è applicato anche con riguardo all'ipotesi in cui fornitore sia un'impresa cooperativa munita di autonoma struttura imprenditoriale (Cass. 16 settembre 1987, n. 7259; Cass. 28 ottobre 1985, n. 5301). Il criterio ha radice nella definizione del contratto di appalto, che presuppone un'organizzazione ad impresa dell'appaltatore, la quale pone in secondo piano la prestazione di lavoro di quest'ultimo ("Relazione al codice civile", nn. 700 e 914); il tipo "appalto" richiede l'organizzazione dei mezzi necessari al compimento dell'opera o del servizio, che l'appaltatore cura e gestisce a proprio rischio.
Esso, tuttavia, è impreciso e generico.
L'imprecisione deriva dal dato che, per aversi appalto, è necessaria soltanto l'organizzazione ad impresa dell'appaltatore, ma non è anche indispensabile che il fornitore sia munito dei requisiti che identificano l'imprenditore. L'organizzazione di mezzi può infatti essere predisposta anche per l'esecuzione, occasionale, di un singolo contratto di appalto, non richiedendo, in conseguenza, l'esercizio in forma professionale dell'attività dell'appaltatore. La genericità discende dalla labilità della nozione di organizzazione.
La definizione legislativa d'imprenditore fissata dall'art. 2082 cod.civ. non sempre è utile guida per l'interprete.
Anzitutto, questa norma non fissa l'unica nozione giuridica d'impresa e d'imprenditore, ma soltanto la nozione civilistica, che si giustappone ad altre, come quelle tributaria e comunitaria, dettate a sistemazione di specifici interessi e a disciplina di particolari aspetti normativi. L'attività organizzata d'impresa, inoltre, soltanto normalmente prevede la creazione di un apparato produttivo stabile e complesso.
La definizione più seguita di organizzazione nella scienza economica la ravvisa nell'impiego di fattori produttivi e nel loro coordinamento per un fine produttivo da parte dell'imprenditore. Perché si configuri appalto endoaziendale lecito, dunque, occorre che le attività che ne costituiscono oggetto siano in grado di fornire un autonomo risultato produttivo: soltanto in questo caso è individuabile una gestione autonoma dell'appaltatore, con l'assunzione dei relativi rischi economici in ordine al risultato pattuito. Chiare indicazioni sul punto sono fornite dall'art. 3 della legge n. 1369/1960, che espressamente richiede che l'esecuzione degli appalti endoaziendali avvenga "con organizzazione e gestione propria dell'appaltatore" (Cass. 30 ottobre 2002, n. 15337; 12 dicembre 2001, n. 15665; 16 settembre 2000, n. 12249; 9 giugno 2000, n. 7917; 16 settembre 1987, n. 7259; 20 aprile 1985, n. 2643). D'altronde, il divieto d'intermediazione posto dall'art. 1, primo comma, della legge ha portata quantomai ampia, risultando irrilevanti:
1) "il tipo di contratto" stipulato tra utilizzatore e fornitore della manodopera: il rapporto può assumere la forma dell'appalto di servizi, che può essere preceduto da una cessione di strumenti ed attrezzature mediante contratto di vendita, locazione o comodato;
oppure può assumere la forma di contratto di lavoro tra interponente ed interposto;
oppure ancora la forma di contratto di agenzia o di somministrazione di semilavorati prodotti con macchinari e know-how dell'acquirente;
2) "il tipo di contratto di lavoro": il divieto si applica al lavoro subordinato a domicilio (secondo l'espressa previsione dell'art. 2 della legge n. 877 del 1973), al lavoro svolto dal socio e dedotto a contenuto di conferimento societario ed all'attività lavorativa espletata dal socio-lavoratore della cooperativa;
3) "l'intento negoziale" fraudolento delle parti: è sufficiente l'esistenza di una relazione giuridica di lavoro subordinato tra lavoratori assunti dal ed. interposto ed effettivo utilizzatore delle prestazioni Cass., sez. un., 21 marzo 1997, n. 2517, che esprime l'orientamento prevalente (è, infatti, da ritenere del tutto minoritaria, e non condivisibile, la tesi sostenuta da Cass. 16 settembre 2000, n. 12249, che afferma la necessità di verifica dell'esistenza dell'intento fraudolento).
Non si può allora ravvisare organizzazione, nell'accezione indicata, qualora l'apporto dell'appaltatore si esaurisca nella gestione del personale, finalizzata alla sua messa a disposizione in favore del committente, giacché manca un autonomo risultato produttivo. Nè sono sufficienti, ad integrare il tipo appalto, gli elementi di rischio relativi alle vicende dei rapporti di lavoro del personale messo a disposizione: questi elementi sono proprio inerenti alla fattispecie vietata di somministrazione di manodopera, che ha ad oggetto appunto "l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di manodopera assunta e retribuita dall'appaltatore o dall'intermediario".
La necessaria sussistenza dell'autonoma organizzazione dell'appaltatore è affermata anche dal terzo comma dell'art. 1 della legge n. 1369/1960, che fissa la presunzione d'illiceità
dell'appalto in caso d'impiego, da parte dell'appaltatore di capitali, macchine o attrezzature forniti dal committente. Pur con i necessari adattamenti della presunzione all'ipotesi di appalto endoaziendale, si possono ritenere irrilevanti, ai fini dell'applicazione della norma, soltanto quei contributi logistico- organizzativi, forniti dal committente, che siano inevitabilmente connessi con la collocazione dell'attività appaltata all'interno degli ambienti di pertinenza dell'appaltante. Qualora, invece, il personale posto a disposizione dall'appaltatore sia proprio adibito al funzionamento o al controllo di apparati del committente, diviene inevitabile l'applicazione della presunzione fissata dal terzo comma dell'art. 1 cit..
È poi da escludere che la legge 24 giugno 1997, n. 196, che ha disciplinato la fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, incida sulla identificazione dell'appalto lecito e della somministrazione di manodopera vietata dalla l. 1369/1960. In particolare, l'ipotesi che la normativa in questione ammetta che l'organizzazione dell'appaltatore si possa esaurire nella gestione del personale è smentita dall'art. 10 l. 196/1997, che espressamente prevede l'applicazione della l. 1369/1960 in caso di "fornitura di prestatori di lavoro dipendente" da parte di soggetti non abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, oppure con violazione di una delle norme di cui all'art. 1, (secondo, terzo, quarto e quinto) comma.
Infine - sempre in linea generale - è significativo considerare che la recentissima legge delega 14 febbraio 2003, n. 30, in materia di "occupazione e mercato del lavoro", pur prevedendo l'abrogazione della legge n. 1369/1960 e l'ammissibilità della somministrazione di manodopera (art. 1, secondo comma, lett. m, nn. 1, 2 e 3), ribadisce che la distinzione concreta tra interposizione illecita ed appalto genuino debba comunque tener conto "della rigorosa verifica della reale organizzazione dei mezzi e dell'assunzione effettiva del rischio di impresa da parte dell'appalatore" (art. 1, secondo comma, lett. m, n. 7).
2^/c - Più in particolare, con riferimento ai rapporti di appalto instaurati dalla s.p.a. "Ferrovie dello Stato" relativi a vari settori ed aree geografiche della sua sfera operativa, si rileva - come già ritenuto da questa Corte con la sentenza n. 18098/2002 in fattispecie del tutto analoga alla presente - che la differenza fra l'ipotesi formulata nel primo comma dell'art. 3 della legge 1369/1960 e quella dell'art. 1 della stessa legge sta in ciò: la prima concerne un vero contratto d'appalto, avente ad oggetto opere o servizi da eseguire nell'interno dell'azienda dell'appaltante, con un'organizzazione ed una gestione propria dell'appaltatore, mentre la seconda, come risulta espressamente dal terzo comma dell'art. 1, esclude la detta organizzazione. La differenza degli effetti è indicata dallo stesso primo comma dell'art. 3, che stabilisce la responsabilità solidale, verso i lavoratori, dell'appaltatore e dell'appaltante, e dal quinto comma dell'art. 1, che costituisce il rapporto di subordinazione tra lavoratori e imprenditore interponente. Nel primo caso, ma non nel secondo, l'assuntore dei lavoratori è provvisto di autonomia organizzativa e gestionale, nell'ambito, benvero, dell'organizzazione e della gestione delle prestazioni lavorative concretamente affidate.
In particolare, è il contenuto precettivo dell'art. 3 cit. a precisare gli elementi per interpretare l'effettiva portata dell'art. 1 ed a fornire indicazioni ai fini dell'indagine diretta ad accertare se, nel caso concreto, i dipendenti dell'appaltatore siano stati effettivamente organizzati e gestiti dal committente. Da esso si ricava che, in astratto, l'imprenditore può affidare in appalto (lecito) tutte le attività in grado di fornire un autonomo risultato produttivo, senza che sia consentito escludere l'ipotesi in cui l'organizzazione del committente sarebbe in grado di eseguire direttamente la lavorazione, sfuggendo al sindacato giurisdizionale l'esistenza di valide ragioni per il ricorso alla convenzione di appalto. Come ha precisato la giurisprudenza di questa Corte, la disciplina posta per i contratti di appalto di cui all'art. 3 della legge indicata - secondo cui il committente e l'appaltatore sono tenuti in solido a corrispondere ai dipendenti del secondo un trattamento non inferiore a quello dei dipendenti del primo - è applicabile in relazione ad attività che l'appaltatore debba svolgere all'interno dello stabilimento o degli stabilimenti, espressione che va letta non come un limite topografico, ma come qualificazione della natura degli interventi dell'appaltatore, concernenti un settore dell'organizzazione tecnica propria dell'attività dell'impresa concedente l'appalto, ossia uno dei servizi principali o ausiliari predisposti ai fini della realizzazione del suo ciclo produttivo (Cass. sez. un. 20 gennaio 1996, n. 446). Del resto, l'espressa menzione dei lavori di manutenzione degli impianti si spiega con l'esigenza di chiarire che la normativa di tutela della parità di trattamento trova applicazione anche per gli appalti aventi ad oggetto attività non direttamente inerenti al ciclo produttivo.
Proprio in ragione del fatto che i lavori appaltati si svolgono all'interno dell'azienda committente, la speciale fattispecie di appalto di cui all'art. 3 si differenzia dalla figura ordinaria dell'appalto ex art. 1655 cod. civ., in quanto può comportare più stretti collegamenti tra appaltante e appaltatore per il necessario inserimento dell'attività di quest'ultimo nel ciclo produttivo dell'impresa appaltante (Cass. 26 giugno 1998, n. 6347). Ne consegue che il problema posto dagli appalti endoaziendali è di accertare, secondo i criteri sopra precisati, se, in concreto, vi sia stata organizzazione e gestione dell'appaltatore, con specifico riferimento alle prestazioni lavorative concretamente affidate, dovendosi in caso contrario escludere la fattispecie lecita e ritenere la sussistenza dell'infrazione al divieto di cui all'art.
1. Poiché il divieto di intermediazione nelle prestazioni di lavoro è posto al fine di impedire che il datore di lavoro effettivo possa sottrarsi agli obblighi discendenti dalla titolarità dei rapporti di lavoro, formalmente imputandoli ad altro soggetto che provvede alle assunzioni e alla gestione amministrativa dei dipendenti, esso opera oggettivamente, prescindendo da un intento fraudolento o simulatorio delle parti, allorquando un lavoratore distaccato presso un'organizzazione diversa da quella del suo datore di lavoro renda le sue prestazioni al servizio esclusivo del soggetto di destinazione. Ne segue che l'infrazione al divieto non resta esclusa dal fatto che l'appalto sia stato conferito al titolare di un'effettiva organizzazione imprenditoriale, dotata di capitali, macchine e attrezzature, e neppure dalla stipulazione di un contratto le cui clausole contemplino l'organizzazione e gestione autonoma dell'appaltatore, potendo verificarsi nella fase esecutiva, anche relativamente ad un solo segmento del complessivo servizio appaltato, la messa a disposizione del committente di uno o più dipendenti (cfr. Cass. sez. un., n. 2517/1997). 2^/d - Dalle cennate considerazioni deriva la conferma dell'orientamento della giurisprudenza della Corte, secondo cui non è lecito l'appalto il cui oggetto consista nel mettere a disposizione del committente una prestazione lavorativa, lasciando all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (retribuzione, assegnazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione mediante le opportune sostituzioni), ma senza una reale organizzazione della prestazione stessa finalizzata ad un risultato produttivo autonomo (cfr. Cass. 29 maggio 2000, n. 7089; Cass. 9 giugno 2000, n. 7917;
Cass. 23 agosto 2000, n. 11040). Nella specie il Tribunale di Benevento ha correttamente applicato siffatto principio/ precisando - in base alle risultanze istruttorie specificamente indicate - che "l'adibizione del lavoratore ad un servizio indispensabile per la marcia regolare e sicura dei treni ... non costituiva soltanto una conseguenza dettata dalla necessità di coordinare l'esercizio dell'"impresa-SOGAF" con quella dell'"impresa- Ferrovie dello Stato", perché nel caso concreto l'autonomia organizzativa diversa dal fattore lavoro è risultata inconsistente e quella gestionale praticamente insussistente" ed ancora, in modo ancora più pregnante e decisivo, che "in buona sostanza la SOGAP si limitava ad assicurare i turni di presenza e presidio del passaggio a livello ma, per il resto, il "suo" dipendente "dipendeva" in tutto da altri e cioè dal capostazione, ed adeguava i tempi ed i modi della sua prestazione lavorativa alle esigenze delle FF.SS. senza nessuna seria e concreta possibilità per la SOGAF di ingerirsi in questo, modificando ovvero contraddicendo oppure revocando le istruzioni altrui ne' tampoco incidendo sull'altrui organizzazione del servizio di cui pure quella prestazione costituiva un momento indefettibile". Conclusivamente, con riferimento alle cennate risultanze fattuali ed in relazione al principio summenzionato, così come applicato da questa Corte in merito alla corretta interpretazione della legge n. 1369/1960, le censure proposte dalla ricorrente si appalesano infondate, in quanto non era sufficiente verificare che l'appalto fosse stato concluso con un soggetto dotato di una propria ed effettiva organizzazione;
mentre con i motivi di ricorso non è stato affatto dedotto - giacché non sussistente nella specie siccome escluso dalla sentenza impugnata - se, a termini di contratto, la prestazione lavorativa dovesse essere specificamente resa nell'ambito di un'organizzazione e gestione propria dell'appaltatore, riferito espressamente al servizio appaltato. Comunque, anche in tale ipotesi nella specie, peraltro, esclusa -, sarebbe stato pure necessario prospettare, da parte della ricorrente, la concreta esecuzione del contratto e, quindi, l'esistenza anche in fatto dell'autonomia gestionale dell'appaltatore che si esplicava nella conduzione aziendale, nella direzione del personale, nella scelta delle modalità e dei tempi di lavoro;
essendo, al riguardo, del tutto ininfluente quanto dedotto nel ricorso in cui sono stati valorizzati elementi privi di rilievo, quali la permanenza dei poteri di gestione amministrativa in capo alla società appaltatrice (che era in effetti connaturale alle ipotesi di intermediazione vietata), mentre non è stato conferito il dovuto rilievo su quale fosse, nella fattispecie, l'autonomia gestionale dell'appaltatore, su quale fosse l'attività organizzativa espletata nella disposizione del servizio, in che cosa si esplicasse la sua attività di direzione nei confronti del personale impiegato nell'appalto, in che modo l'appaltatore avesse esperito autonomamente un complesso di operazioni costituenti un servizio autonomo. Tutte circostanze queste motivatamente escluse dalla sentenza del Tribunale di Benevento, che ha ritenuto - come già si è rilevato e che qui vale rimarcare espressamente - che non esisteva la possibilità di "coordinare l'esercizio dell'"impresa SOGAF" con quello dell'impresa "Ferrovie dello Stato", poiché, nel caso concreto, l'autonomia organizzativa diversa dal fattore lavoro è risultata inconsistente e quella gestionale praticamente insussistente"; mentre, invece, sarebbe stato necessario - ipotesi non verificata nella specie - che la società appaltatrice avesse assunto il rischio di impresa con riguardo alle prestazioni lavorative in concreto affidate: rischio inteso in relazione alla gestione dei mezzi di produzione o del servizio (id est, attinente alla organizzazione concreta delle prestazioni, alla direzione effettiva del personale, alla scelta delle modalità di lavoro, in modo da garantirne efficienza ed economicità in relazione al costo). 3^ - Circa i vizi di motivazione denunziati dalla ricorrente, tale doglianza è da considerarsi inammissibile, in quanto il vizio di omessa o errata motivazione deducibile in sede di legittimità sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulti dalla sentenza, sia riscontrabile il deficiente esame di punti decisivi della controversia e non può, invece, consistere in un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte, perché l'art. 360 n. 5 cod. proc. non conferisce alla Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le risultanze processuali, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione (Cass. n. 685/1995, Cass. n. 8653/1994, Cass. n. 10503/1993). Nella specie non si evince, dalla disamina della sentenza impugnata, l'esistenza di un errato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, dato che il Tribunale, con completa e congrua motivazione in relazione alle risultanze processuali, ha correttamente ed esattamente deciso sull'illegittimità dell'appalto di manodopera in contestazione.
In particolare - a conferma dell'inammissibilità delle censure proposte ora in sede di legittimità - vale sintetim ribadire, al fine della verifica (negativa) della ricorrenza dei principi pertinenti ai profili essenziali della dedotta impugnativa, che: a) il difetto di motivazione, nel senso di insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l'obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, - come per le censure mosse, nella specie, dalla ricorrente - quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice del merito agli elementi delibati e, in sostanza, all'apprezzamento delle risultanze processuali effettuato, secondo i suoi compiti, dal giudice medesimo (Cass. n. 2114/1995); b) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano il ripercorrere l'iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno un insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l'esame di punti decisivi della controversia (Cass. n. 3928/00) - irregolarità queste che non connotano di certo la sentenza impugnata -; c) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi - come sicuramente ha fatto il Tribunale di Benevento - le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 13342/99). 4^ - In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto dalla s.p.a. "Ferrovie dello Stato" deve essere integralmente respinto e la ricorrente - stante la sua soccombenza - va condannata al pagamento delle spese del presente giudizio a favore del controricorrente, liquidate, insieme agli onorari difensivi, come in dispositivo. Non si fa luogo, invece, ad alcuna statuizione in merito alle spese nei riguardi dell'altra intimata s.r.l. SO.G.A.F., in quanto la stessa non si è costituita in giudizio e, quindi, non ha svolto alcuna attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la società ricorrente al pagamento in favore di SA delle spese del presente giudizio che liquida in euro 26,00, oltre a euro 2.000,00 per onorari;
nulla per le spese nei confronti della s.r.l. SO.G.A.F..
Così deciso in Roma, il 15 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003