Sentenza 7 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2003, n. 3429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3429 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2003 |
Testo completo
t IN0-34 29 /03 DEL POR LO I ALL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto CONSOM INTOСондом SEZIONE SECONDA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Vincenzo CALFAPIETRA R.G.N. 7575/00 Cron.7831 Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Rep. 974 - Consigliero- Dott. Umbert COLDONI CioffiDott. Carlo Consigline Dott. Giovanna SCHERILLO Rel. Consigliere Ud. 20/09/02 Consigliere Dott. Ettore BUCCIANTE ha pronunciato la seguente SE N TENZA sul ricorso proposto da: ED RN, ED IU DR, ED SS ET LA, in qualità di eredi di ED RI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA FILIPPO CORRIDONI 23, presso lo studio dell'avvocato LUDOVICO GRASSI, difesi dall'avvocato LUIGI LIMPIDO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COND PIETRO DA BREGGIA VIALE MASIA 97 COMO, in persona dell'Amm.re pro tempore DANIELA FORMIGONI;
intimato - 2002 1215 avverso la sentenza n. 191/99 del Tribunale di COMO, " -1- 冬 depositata il 03/03/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/09/02 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per rigetto. -2- 3 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 13 dicembre 1993 l'avv. Mario ED e AN TR, comproprietari di un appartamento e di un box nell'edificio condominiale sito in Como, viale Masia 97, e denominato “Condominio Pietro da Breggia", convenivano in giudizio davanti al Pretore di quella città il predetto Condominio per sentir annullare la delibera assembleare dell'11 novembre 1993, nella parte in cui si incaricava l'amministratore di inviare una lettera raccomandata ai condomini SC affinché provvedessero nel più breve tempo possibile alla riparazione delle perdite del loro appartamento, che danneggiavano da tempo l'ingresso condominiale, in quanto argomento non indicato nell'ordine del giorno. Il Condominio si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. بهس Con sentenza 9 novembre 1994 il Pretore rigettava la domanda. ه Contro la sentenza proponevano appello ED TO e ED NT detta LL, quali eredi dell'avv. ED, nel frattempo deceduto, nonché TR AN, in proprio e anch'essa nella qualità di erede. Con sentenza 3 marzo 1999 il Tribunale rigettava il gravame confermando la decisione del primo giudice. I soccombenti proponevano ricorso per cassazione formulando due motivi di censura. Nessuna attività difensiva ha svolto il Condominio. MOTIVI DELLA DECISIONE I Col primo motivo si denunciano omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo nonché violazione e falsa ! S applicazione degli artt. 1136 e 1362 e segg. cod.civ, per avere la sentenza affermato che l'atto assembleare impugnato dagli attori SC non costituiva una deliberazione assembleare in senso tecnico, senza tenere conto che l'atto in questione sia per il tenore letterale (che recitava “l'assemblea delibera..."), sia in relazione al fatto che l'amministratore vi aveva dato esecuzione inviando ai ricorrenti una formale intimazione a provvedere, costituiva, invece, una vera e propria delibera, destinata ad incidere sui rapporti tra i singoli condomini e il condominio, in quanto potenzialmente lesiva del diritto soggettivo dei ricorrenti, la cui inottemperanza all'intimazione avrebbe comportato l'esecuzione coattiva nei loro confronti. La sentenza, inoltre, secondo i ricorrenti, una volta affermato che non si trattava di una delibera, avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la domanda degli attori per carenza delle condizioni dell'azione. Col secondo motivo si denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 1105, 1106. 1130. 1135. 1137 e 1139 cod. civ. e degli artt.99 e 100 cod. proc. civ., nonché omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione su punto decisivo per avere la sentenza affermato che, anche volendo considerare l'atto assembleare come vera e propria delibera, il mancato inserimento dell'argomento nell'ordine del giorno non ne determinava la nullità trattandosi di materia rientrante tra quelle di competenza ' dell'amministratore e che, pertanto, non ricorreva l'interesse dei ricorrenti all'impugnativa della delibera.. Non aveva la sentenza tenuto conto che nel caso di specie l'amministratore aveva ritenuto di non avvalersi dei poteri concessigli dall'art. 1130 cod.civ. preferendo rimettere la decisione sul punto ら all'assemblea dei condomini, la quale, avocando a sé la questione, aveva su di essa aveva deliberato, e che, trattandosi di questione in alcun modo connessa con gli argomenti indicati nell'ordine del giorno, essa vi doveva essere espressamente indicata. Donde l'interesse dei ricorrenti a far valere la nullità della decisone assembleare, che erroneamente la sentenza aveva negato. Entrambe le censure vanno disattese. L'impugnata sentenza è basata su due ragioni, autonome tra loro. La prima è costituita dall'affermazione che l'atto assembleare impugnato dai condomini ED TR non costituiva, sul punto oggetto dell'impugnativa, una delibera assembleare in senso tecnico, perché sull'argomento non risultava esservi stata discussione né votazione da parte dei partecipanti all'assemblea. La seconda ratio decidendi è costituita dalla considerazione, che, anche qualificando l'atto come una vera e propria delibera assembleare, i predetti condomini erano carenti di interesse ad agire per ottenerne l'annullamento in quanto l'argomento che ne formava l'oggetto ineriva a materia di competenza dell'amministratore. Ritiene il Collegio che la decisione del giudice d'appello debba essere confermata anche se, nel quadro dell'esercizio del potere attribuito al giudice di legittimità di integrazione della motivazione, vanno meglio chiarite le ragioni giuridiche che la giustificano. L'atto in questione, anche se qualificato come delibera condominiale e ritenuto come tale annullabile sul punto in questione a causa della sua mancata menzione nell'ordine del giorno, non incideva sui poteri 6 autonomamente conferiti dalla legge (art. 1330 c.c.) all'amministratore, il quale poteva comunque e in qualsiasi momento avvalersene non tanto per ragioni di competenza ma proprio in considerazione della loro origine normativa coinvolgente la propria personale responsabilità. E' evidente, pertanto, che l'eventuale annullamento della delibera nel punto relativo all'invito diretto all'amministratore di inviare una lettera raccomandata ai condomini ricorrenti, non avrebbe comportato l'invalidità dell'invito successivamente formulato dall'amministratore; e ciò rende inesistente, in capo ai ricorrenti, l'interesse ad agire per l'annullamento della delibera condominiale impugnata. Il ricorso va dunque rigettato perché infondato. - Nessuna statuizione va adottata sulle spese, non avendo il Condominio svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Roma, 20 settembre 2002 こ Il presideL'estensore Instankers CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 6-11-2003 IL CANCEVERE C1 Francesco Catania serie 4 al n. 36988 versate € 149.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) DEPOR Roma 7 MAR 2003. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1, Roberto Rieči Frances cania