Sentenza 5 maggio 2008
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale, la volontaria rinuncia a comparire di cui all'art. 175, comma secondo cod. proc. pen. non può coincidere con la situazione processuale considerata dall'art. 420 quinquies cod. proc. pen. - di per sè incompatibile con l'emissione di una sentenza contumaciale -, nè può risolversi nella mera contumacia, ma deve consistere in un comportamento ulteriore, tale da rivelare in modo inequivoco il disinteresse dell'imputato al processo, incompatibile con la restituzione in termine per proporre impugnazione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/05/2008, n. 25170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25170 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 05/05/2008
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - N. 1180
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 24615/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
LA PA TU, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Milano 30 maggio 2007. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO S. F.;
Letta la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Letta la memoria difensiva depositata il 24 aprile 2008. Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 30 maggio 2007 la Corte d'appello di Milano rigettava l'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Como 9 ottobre 2000. Avverso l'ordinanza il LA PA ha proposto ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 175 c.p.p., (art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) perché l'ordinanza impugnata ha erroneamente parificato, ai fini della restituzione in termini per impugnare, la consapevolezza in ordine alla sussistenza del processo penale attivato con la consapevolezza in ordine alla sussistenza della sentenza che lo ha definito. L'impugnazione è fondata.
L'art. 175 c.p.p., comma 2, considera alternativamente le due diverse ipotesi della pronuncia di sentenza contumaciale e di decreto di condanna, attribuendo all'imputato il diritto di essere restituito, rispettivamente, nel termine per proporre impugnazione o opposizione, eccettuato il caso, rispetto all'ipotesi della sentenza contumaciale, che egli abbia avuto conoscenza del procedimento, ed abbia volontariamente rinunciato a comparire, o del provvedimento, ed abbia rinunciato all'impugnazione; e, rispetto all'ipotesi del decreto di condanna, che abbia volontariamente rinunciato a proporre opposizione.
Nel testo della norma la volontaria rinuncia a comparire non può coincidere con la situazione processuale considerata dall'art. 420 quinquies c.p.p., richiamato per il dibattimento dall'art. 484 c.p.p., comma 2 bis, secondo la quale l'imputato che, anche se impedito, chiede o consente che il dibattimento svolga in sua assenza o, se detenuto, si rifiuta di assistervi;
oppure, dopo essere comparso, si allontana dall'aula d'udienza, è considerato presente ed è rappresentato dal difensore.
Infatti, in questi casi, la rappresentanza del difensore preclude la dichiarazione di contumacia e viene a mancare il presupposto della sentenza contumaciale, richiesto dall'art. 175 c.p.p., comma 2 cit.. D'altra parte, la volontaria rinuncia a comparire non può risolversi nella pura e semplice contumacia, e cioè nella mancata comparizione all'udienza senza giustificazione da parte dell'imputato al quale la notifica dell'atto introduttivo del giudizio sia stata regolarmente eseguita, perché la mancanza di un legittimo impedimento, che legittima la dichiarazione di contumacia, da comunque diritto all'imputato contumace di ricevere la notifica dell'avviso di deposito e dell'estratto della sentenza (il c.d. estratto contumaciale) ai sensi dell'art. 548 c.p.p., comma 3. La volontaria rinuncia a comparire, voluta dall'art. 175 c.p.p., comma 2, deve perciò consistere in un comportamento ulteriore, tale da rivelare in modo inequivoco il disinteresse dell'imputato al processo, incompatibile con la restituzione in termine per proporre impugnazione (Cass. Sez. 1^, 28 febbraio 2007 n. 14613, ric. Kafilai). Comportamento che dev'essere conseguentemente accertato e valutato motivatamente nel provvedimento di rigetto dell'istanza di restituzione in termine (v. Cass. Sez. 1^, 7 dicembre 2006 n. 41711, ric. Virzì; Sez. 4^, 21 giugno 2006 n. 37991, ric. Bellopede;
Sez. 1^, 28 febbraio 2007 n. 14613, ric. Kafilai;
Sez. 5^, 20 aprile 2007 n. 25572, ric. Marianovic;
Sez. 5^, 13 aprile 2007 n. 32616, ric. Cialei).
A tale accertamento non può restare estranea la ricezione da parte dell'imputato dell'estratto contumaciale, che risolve in radice il problema della rimessione in termini, evidentemente non dovuta all'imputato che, avuta la notifica dell'estratto, non abbia impugnato tempestivamente la sentenza.
Nella specie l'imputato ha dichiarato di essere venuto a conoscenza della sentenza di condanna del Tribunale di Como 9 ottobre 2000 n. 2505 solo dalla richiesta di revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena che gli era stato concesso con la predetta sentenza, presentata dal P.M. presso il Tribunale di Reggio Calabria in data 8 gennaio 2007, a seguito della successiva condanna irrogatagli dal G.u.p. del Tribunale di Reggio Calabria con sentenza 14 novembre 2005 n. 359. Anche se in calce alla prima sentenza vi è l'annotazione della cancelleria dell'avvenuta comunicazione dell'avviso di deposito in data 11 novembre 2000 all'imputato contumace La Pace, rispetto alla quale restava tuttavia da verificare l'effettiva esecuzione e la regolarità della notifica. A fronte dei principi suesposti l'ordinanza impugnata appare carente sotto il duplice profilo della mancata verifica della notificazione dell'estratto contumaciale all'imputato contumace e della valutazione, generica e contraddittoria, del comportamento di disinteresse dell'imputato successivo alla notificazione del decreto che ha disposto il giudizio, dal quale si è dedotta la volontaria rinuncia a comparire, che, per quanto si è detto, non può farsi coincidere con la contumacia. Pertanto l'ordinanza impugnata dev'essere annullata con rinvio, per nuovo esame sui punti indicati.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Milano per nuovo esame.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2008