Sentenza 21 giugno 2006
Massime • 1
In tema di restituzione nel termine per impugnare una sentenza contumaciale di condanna, l'omessa comunicazione, da parte dell'imputato, all'Autorità giudiziaria procedente delle variazioni del domicilio in precedenza eletto costituisce una precisa manifestazione di rinuncia a prendere parte al processo, essendo la condotta finalizzata a impedire il rintraccio dell'imputato che si pone nella volontaria condizione di non avere conoscenza degli atti processuali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/06/2006, n. 37991 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37991 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 21/06/2006
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 930
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 042666/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LO GI, N. IL 01/10/1965;
avverso ORDINANZA del 21/07/2005 della CORTE di APPELLO di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FOTI GIACOMO;
lette/sentita le conclusioni del P.G. che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
LO IO ricorre avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli, del 21 luglio 2005, che, in sede di rinvio da questa Corte, ha rigettato l'istanza, dallo stesso avanzata, di restituzione nel termine per impugnare la sentenza emessa, in sua contumacia, il 14.3.96 dal Tribunale della stessa città e con la quale è stato condannato alla pena di un anno di reclusione ed a 450 milioni di L. di multa (condonata quanto alla pena detentiva ed a dieci milioni della pena pecuniaria) per una serie di reati finanziari. L'istanza era stata proposta il 23.10.02, dopo che, il 16 precedente, il ricorrente, secondo quanto dallo stesso affermato, aveva avuto notizia, attraverso la notifica della cartella di pagamento della somma sopra specificata, della sentenza di condanna in contumacia. Nell'istanza il LO aveva dedotto la nullità delle notifiche eseguite, a partire dal decreto di citazione a giudizio e fino all'estratto della sentenza contumaciale e l'applicabilità del disposto di cui all'art. 175 c.p.p. Ricorre, dunque, il LO e deduce: a) inosservanza o erronea applicazione degli art. 623 c.p.p., lett. a) e art. 627 c.p.p., comma 3, nonché dell'art. 169 c.p.p. 1930 e art. 171 c.p.p. 1930,
commi 5 e 6 e manifesta illogicità della motivazione, per non essersi la corte territoriale uniformata al principio di diritto fissato da questa Corte, con la sentenza di rinvio del 10.3.04, e dunque per non avere ritenuto la nullità delle notifiche dell'ordinanza e del decreto di rinvio a giudizio e degli atti successivi, eseguite ai sensi dell'art. 171 c.p.p. invece che dell'art. 169 c.p.p.; b) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 623 c.p.p., lett. a) e art. 627 c.p.p., comma 3, per avere la stessa corte respinto la richiesta di restituzione nel termine in vista della ritenuta legittimità delle notifiche degli atti processuali, così strabordando dai limiti impostigli dalla sentenza di rinvio;
c) inosservanza o erronea applicazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, e manifesta illogicità della motivazione, per avere il giudice del merito respinto la stessa richiesta, asserendo che la omessa conoscenza, da parte del ricorrente, della sentenza contumaciale era dipesa da colpa allo stesso addebitarle, individuata nella mancata comunicazione all'autorità procedente del cambio di domicilio.
Il ricorso è infondato.
Con la sentenza di rinvio del 10 marzo 2004, questa Corte, sul ricorso proposto dal LO avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Napoli del 24.2.03, richiamate le disposizioni dell'art. 171 c.p.p. del previgente codice di rito, ha affermato l'infondatezza delle censure mosse dal ricorrente con riguardo alle notifiche dell'art. 171 c.p.p., ex comma 6, in quanto effettuate dopo la verifica della impossibilità di notifica presso il domicilio dichiarato a norma del primo capoverso dello stesso art. 171 c.p.p. La medesima Corte, tuttavia - poiché nel provvedimento impugnato si era fatto riferimento ad una dichiarazione di domicilio in Parma, via Gramsci 31/1, mentre dagli atti risultava una precedente residenza in Napoli, via Tacito 4, ove l'ordinanza ed il relativo decreto di rinvio a giudizio erano stati, per la prima volta, notificati all'imputato, con esito negativo poiché, secondo quanto emerso dalla relata di notifica, "il destinatario è risultato trasferito a Parma, via Gramsci 31, come riferitomi dal fratello AN, tale qualificatosi" - ha incaricato la corte d'appello di accertare se il ricorrente avesse, o meno, prima del tentativo di notifica in Parma, Via Gramsci 31/1, "dichiarato il domicilio di via Tacito 4, in Napoli, nelle forme di cui all'art. 171 c.p.p. 1930";
accertamento che la corte territoriale non aveva compiuto e che il giudice di legittimità non era in grado di effettuare non essendo in possesso dei relativi atti. L'accertamento di tale circostanza, ha aggiunto lo stesso giudice - che a tal fine ha annullato l'ordinanza impugnata, con rinvio alla stessa corte d'appello - doveva ritenersi rilevante poiché solo in presenza della dichiarazione di domicilio il ricorso del LO poteva ritenersi infondato.
Con la stessa sentenza di rinvio è stato ugualmente disposto l'annullamento del provvedimento impugnato, essendo stato ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso, relativo alla richiesta di restituzione in termine, ex art. 175 c.p.p., sulla quale la corte territoriale aveva omesso di pronunciare e, quindi, di motivare. In conclusione, in sede di giudizio di rinvio la corte napoletana è stata chiamata: a) a verificare se vi fosse stata, o meno, la dichiarazione di domicilio nei termini sopra esposti, al fine di verificare la correttezza delle notifiche;
b) a pronunciarsi in ordine all'istanza di restituzione nel termine per impugnare la sentenza contumaciale, con riguardo a quanto dispone l'art. 175 c.p.p. Orbene, ritiene questa Corte che il giudice del rinvio abbia dato puntuale seguito agli accertamenti indicati nella sentenza di rinvio e si sia del tutto uniformato ai principi di diritto nella stessa fissati.
In particolare, quanto al tema della regolarità delle notifiche dell'ordinanza e del decreto di rinvio a giudizio e degli atti successivi, la corte d'appello ha accertato che in realtà, come aveva peraltro ipotizzato il giudice di legittimità con la citata sentenza, il LO aveva ritualmente dichiarato il proprio domicilio, ai fini del procedimento penale avviato a suo carico - ex art. 171 c.p.p., comma 1, del previgente codice di rito -, in Napoli, via Tacito 4, indirizzo presso il quale doverosamente l'ufficiale giudiziario si è recato, per la prima notifica, il 29.9.93. Più specificamente, detta corte ha accertato che il ricorrente aveva dichiarato il proprio domicilio in Napoli, via Tacito 4, fin dal suo arresto per i fatti di causa;
dichiarazione confermata in sede di interrogatorio davanti al P.M. in data 23.3.88 e davanti al G.I. il 23.3.90; mentre non vi è mai stata una dichiarazione di domicilio in Parma, via Gramsci 31. Preso atto di quanto accertato in punto di fatto e richiamati i principi fissati da questa Corte con la sentenza del 10.3.04, coerentemente la corte territoriale ha ritenuto legittime le notifiche eseguite secondo le regole dettate dall'art. 171 c.p.p., comma 6, del vecchio codice ed infondata la richiesta di restituzione nel termine proposta con riguardo all'asserita nullità delle notifiche dei predetti atti e provvedimenti giurisdizionali.
Ugualmente infondata si presenta la predetta richiesta anche con riguardo al disposto dell'art. 175 c.p.p. L'inammissibilità di tale istanza appare evidente ove la si confronti con la vecchia formulazione dell'art. 175 c.p.p., comma 2, che, a fronte di una notifica formalmente corretta, imponeva all'interessato di fornire la prova dell'ignoranza dell'atto oltre che della sua buona fede. Prova nel caso di specie non fornita in alcun modo, non avendo il ricorrente neanche accennato alle ragioni che potevano avere determinato la frattura tra lui ed il procedimento in corso a suo carico.
Ad analoga conclusione si giunge anche ove l'esame di detta istanza si ponga con riguardo alla nuova formulazione della L. n.60 del 2005, art. 175. Tale norma, invero, prevede che, nel caso di sentenza contumaciale (o decreto di condanna), l'imputato è restituito nel termine per proporre impugnazione, "salvo che lo stesso abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione" (od opposizione). Orbene, dagli accertamenti disposti dalla corte d'appello è emerso che il LO aveva certamente avuto conoscenza del procedimento penale a suo carico, essendo stato sottoposto a provvedimento cautelare ed avendo reso ben due interrogatori;
il primo davanti al P.M., il secondo davanti al G.I., al cospetto dei quali, altresì, come già sopra rilevato, ha ribadito l'elezione di domicilio ai fini della notifica dei successivi atti processuali. D'altra parte, come già accennato, nel proporre l'istanza di restituzione, il ricorrente non ha in alcun modo indicato le ragioni del suo disimpegno rispetto al procedimento penale del quale era perfettamente a conoscenza ed in relazione al quale aveva l'onere almeno di segnalare le variazioni del proprio domicilio. L'avere ignorato tale onere si risolve, nella sostanza, in una precisa manifestazione di volontaria rinuncia a comparire, ove anche non si ritenga di considerare come fraudolenta tale condotta, in quanto finalizzata ad impedire il rintraccio dell'imputato e che l'ha posto nella volontaria condizione di non avere conoscenza degli atti processuali e dell'emananda sentenza. Condotta dalla quale è, in ogni caso, legittimo trarre la prova della sua volontaria rinuncia a prendere parte al processo, rilevabile ai sensi della citata normativa ed ostativa all'accoglimento dell'istanza.
Il ricorso deve essere, quindi, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2006