Sentenza 13 gennaio 2003
Massime • 1
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha confermato la sentenza di primo grado, che, nell'interpretare l'art. 16 del ccnl per i dipendenti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, la quale stabilisce che, al fine del computo del periodo di "comporto", non può tenersi conto dei giorni di assenza per malattia professionale, come tale accertata dall'INAIL, aveva ritenuto detta clausola applicabile in riferimento ai giorni di assenza dovuti al riacutizzarsi di una patologia conseguente ad un infortunio sul lavoro, benché il dipendente non avesse fruito dell'indennità giornaliera, in quanto, per quella infermità, era titolare di rendita per inabilità permanente parziale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CICIRETTI Stefano - Presidente -
Dott. DELL'ANNO Paolino - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. DI IASI Camilla - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET BE, elettivamente domiciliato in Roma in via Laura Mantegazza 24 presso RD LU, rappresentato e difeso dagli avvocati Gianfranco Di Mattia e Pasquale Fatigato giusta delega a margine del ricorso;
contro l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, in persona del suo legale rappresentante, domiciliato in Roma in via dei Portoghesi 12 presso la Avvocatura generale dello Stato, che lo rappresenta e difende;
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Foggia del 6 luglio 2000, depositata il 5 ottobre 2000, numero 1534, r.g. 3111/99;
Udita la relazione svolta nell'udienza del 30 ottobre 2002 dal Consigliere Dott. Paolino Dell'Anno;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato Finocchi Ghersi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 24 settembre 1998, ET BE - premesso che, essendo dipendente dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, era stato da questo licenziato il precedente 17 aprile per intervenuto superamento del periodo di comporto, erroneamente peraltro tenendosi conto nel computo delle assenze anche di quelle determinate dal riacutizzarsi di una patologia conseguente a un precedente infortunio sul lavoro in relazione alla quale gli era stata riconosciuta una rendita per inabilità permanente - convenne in giudizio, avanti al pretore di Foggia, l'ente datore di lavoro, chiedendo che, previa declaratoria di illegittimità del licenziamento, venisse ordinata la sua reintegra nel posto di lavoro, con condanna dello stesso al risarcimento dei danni procuratigli ai sensi dell'articolo 18 della legge numero 300 del 1970. Costituitosi il contraddittorio, il pretore accolse la domanda con pronuncia resa il 21 giugno 1999 che, in accoglimento dell'appello dell'ente soccombente, è stata totalmente riformata dal tribunale di Foggia con la sentenza indicata in epigrafe. Il giudice di secondo grado ha rilevato che, limitando l'articolo 6 del contratto collettivo nazionale di lavoro il diritto dell'operaio alla conservazione del posto per un periodo pari a quello al quale venga corrisposta allo stesso, da Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, l'indennità da indennità temporanea, nella assenza - come nella specie - di un formale provvedimento di riconoscimento, da parte dell'istituto assicurativo, di una tale indennità, non può conseguire alcun onere a carico del datore di lavoro, dovendo invece il lavoratore rivolgere le sue pretese nei confronti dell'ente qualora ritenga ingiustificato il mancato riconoscimento della indennità, ne' potendo il giudice provvedere a un accertamento incidentale della sussistenza del diritto alla conservazione del posto di lavoro, presupponendo questo una condanna dell'ente al pagamento della indennità derivante dalla inabilità temporanea.
Della decisione viene chiesta la cassazione dal ET con ricorso sostenuto da tre motivi, e illustrato con memoria. L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione degli articoli 2110 del codice civile e 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei cartai, del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965, nonché carenza e contraddittorietà della motivazione ricorrente deduce che erroneamente il tribunale ha concluso per la inapplicabilità nella specie della clausola contrattuale secondo la quale agli operai assenti dal lavoro per infortunio o malattia professionale è riconosciuto il diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari a quello per il quale viene corrisposta la relativa indennità dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, illogicamente e immotivatamente ritenendo che una assenza - anche se incontestabilmente determinata dal riacutizzarsi di una infermità di natura professionale e in relazione alla quale l'ente assicurativo non riconosca il diritto all'indennità temporanea non già perché neghi la attribuibilità dell'evento alla malattia contratta per ragioni di lavoro ma solo perché in relazione a questa al lavoratore sia stata attribuita una rendita permanente - non possa automaticamente farsi rientrare tra quelle danti diritto alla conservazione del posto qualora non venga corrisposta dall'ente la indennità temporanea. A questo proposito, il ricorrente sottolinea che, proprio con riferimento al caso di specie, la sua domanda di condanna dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro alla erogazione della indennità era stata respinta dal tribunale di Foggia con pronuncia del 3 giugno 1996 e che il ricorso per cassazione da lui proposto era stato rigettato da questa Corte con la sentenza numero 14684 del 29 dicembre 1999, con la quale, in accoglimento della tesi dell'istituto, si era affermato il principio che, in tema di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, qualora continuando l'attività lavorativa, si aggravino, determinando una inabilità temporanea assoluta, gli esiti di un infortunio o di una malattia professionale, per i quali viene già corrisposta una rendita per inabilità permanente parziale, non sussiste il diritto alla indennità giornaliera, non potendo tali prestazioni cumularsi. Con il secondo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione dell'articolo 16 del contratto collettivo nazionale di lavoro e contraddittorietà della motivazione - il ricorrente sostiene la illogicità della proposizione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale totalmente trascurandosi quanto affermato da questa Corte con la pronuncia sopra citata - il lavoratore, essendogli stata negata la corresponsione della indennità temporanea, avrebbe dovuto preventivamente proporre domanda al pagamento di questa nei confronti dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro e solo successivamente all'accoglimento di tale richiesta invocare l'operatività della clausola contrattuale in materia di tutela contro il licenziamento, con condanna dell'istituto al risarcimento dei danni subiti ai sensi dell'articolo 18 dello stesso contratto.
Con il terzo motivo, il ET lamenta la omessa valutazione di un fatto decisivo, essendosi da parte del giudice di merito rigettata la domanda rilevando che non poteva operare, ai fini del riconoscimento della assenza come dovuta a malattia di natura professionale, la clausola contrattuale in materia di diritto alla conservazione del posto di lavoro solo perché difettava il presupposto del pagamento della indennità giornaliera da parte dell'Istituto, omettendosi di tenere conto che le assenze erano state la inevitabile conseguenza della infermità la cui dipendenza da causa di lavoro era stata definitivamente accettata. Le censure, delle quali si impone un esame congiunto a ragione del loro comune oggetto, sono fondate.
Occorre preliminarmente rilevare che con la decisione impugnata, il giudice di appello ha implicitamente confermato quella di primo grado per la parte nella quale era stato accertato, in punto di fatto, che "nel computo del periodo di comporto si era tenuto conto di giornate di assenza per malattia derivata dal riacutizzarsi di una patologia di derivazione infortunistica", avendo testualmente affermato che "il lavoratore ricorrente, benché in stato di malattia derivante da infortunio sul lavoro nel periodo in contestazione, non gode del diritto alla conservazione del posto di lavoro", conseguendone che sulla attribuibilità al precedente evento della mancata prestazione della attività lavorativa fino a tutto il 2 novembre 1997 (si veda al proposito la motivazione della pronuncia pretorile) - nella assenza di impugnazione incidentale del controricorrente - e in relazione alla quale in precedenza l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro aveva riconosciuto il diritto del ET a una rendita per inabilità permanente.
D'altra parte, in tale senso era, del resto, già pervenuto lo stesso Istituto delle assicurazioni sociali, risultando da quest'ultima sentenza, alla quale quella impugnata per tale parte sostanzialmente rinvia, che con lettera del 14 luglio 1997 era stato comunicato al ricorrente che "la sintomatologia lamentata è direttamente collegabile ai postumi per i quali la S.V. già gode di rendita INAIL".
Ma allora, premesso che le assenze in questione furono certamente provocate dalla infermità contratta a causa di lavoro e che un tale nesso di causalità fu accertato dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, al giudizio del quale la norma contrattuale inequivocabilmente subordina la sua applicabilità a proposito del riconoscimento al lavoratore del diritto alla conservazione del posto di lavoro per un periodo pari al periodo di malattia, e quindi consequenzialmente alla non computabilità di questo ai fini del "comporto", resta esclusivamente di rispondere al quesito se per il caso in cui, sussistendo la condizione prevista dalla clausola della assenza per "malattia professionale, come tale accertata dall'ente preposto alle assicurazioni obbligatorie, concordemente designato dalle parti a tale fine, possa discendere la operatività della garanzia anche nella ipotesi in cui la erogazione della indennità temporanea non si renda possibile, ad avviso dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, per la esclusiva ragione del fatto che il lavoratore già goda, proprio in relazione a quella infermità, di una rendita permanente.
Pur non venendo qui in questione la cumulabilità o meno delle due provvidenze, occorre tuttavia osservare che nella materia la giurisprudenza di questa Corte non è uniforme. E invero, mentre in senso favorevole si era espressa la sentenza numero 5187 del 25 agosto 1986, con altre (numero 6120 del 26 novembre 1984 e, più diffusamente, la numero 14684 del 29 dicembre 1999) si è invece esclusa la possibilità di cumulo delle due prestazioni. E si noti che la seconda di queste ultime pronunce si è avuta proprio nella fattispecie oggetto del presente giudizio - anche se con riferimento a riacutizzazioni dello stato di invalidità permanente del ET verificatesi nell'anno 1991 - venendo rigettato il ricorso dallo stesso proposto nei confronti della decisione del tribunale di Foggia del 3 giugno 1996, alla quale, evidentemente, l'ente assicuratore si conformò con il negare l'erogazione richiesta. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la risposta al quesito sopra posto non possa che essere positiva, imponendosi, quale corollario del principio di diritto affermato con la sentenza numero 14684 sopra citata perfettamente coerente alla teoria della funzione "indennitaria" assolta dalla assicurazione sociale attraverso la costituzione di una rendita permanente, secondo il criterio di una valutazione predeterminata e astratta del danno fisico - in relazione alla percentuale di riduzione della attitudine al lavoro nella quale ben possono ricomprendersi eventuali temporanee impossibilità di prestazione della attività lavorativa per effetto della debilitazione fisica - derivato al soggetto dall'evento patito, conseguendone necessariamente che, con riferimento alla stessa infermità e salvi i casi di revisione della rendita per aggravamento dello stato patologico o della necessità di speciali cure mediche e chirurgiche (articoli 83 e 89 del decreto del Presidente della Repubblica numero 1124 del 1965), nessuna ulteriore erogazione può fare carico sull'istituto di assicurazione che abbia pagato la rendita permanente, essendo questa diretta anche ad assolvere alla funzione assistenziale, propria della indennità giornaliera, nel corso di eventuali future assenze dal lavoro conseguenti alla infermità dalla quale è affetto.
Della sentenza impugnata si impone quindi la cassazione, alla quale non deve conseguire rinvio non essendo necessari, per le ragioni sopra esposte, ulteriori accertamenti di fatto, sicché questa Corte può direttamente decidere nel merito confermando la decisione di primo grado e per l'effetto respingendo l'appello proposto nei confronti della stessa.
Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio e del grado di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'appello proposto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato avverso la sentenza numero 2440 del 1999 del pretore di Foggia, che conferma anche in punto di statuizione sulle spese;
compensa tra le parti le spese del grado di appello e del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 30 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 14 novembre 2002