Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 316
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Sentenza 13 gennaio 2003

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L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito ed è censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione o per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di appello e, decidendo nel merito, ha confermato la sentenza di primo grado, che, nell'interpretare l'art. 16 del ccnl per i dipendenti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, la quale stabilisce che, al fine del computo del periodo di "comporto", non può tenersi conto dei giorni di assenza per malattia professionale, come tale accertata dall'INAIL, aveva ritenuto detta clausola applicabile in riferimento ai giorni di assenza dovuti al riacutizzarsi di una patologia conseguente ad un infortunio sul lavoro, benché il dipendente non avesse fruito dell'indennità giornaliera, in quanto, per quella infermità, era titolare di rendita per inabilità permanente parziale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 13/01/2003, n. 316
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 316
    Data del deposito : 13 gennaio 2003

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