Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 11013
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Sentenza 23 marzo 2026

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  • Inammissibile
    Mancato riconoscimento della prescrizione maturata prima della sentenza d'appello

    La Corte ritiene che la disciplina della cessazione del corso della prescrizione, introdotta dall'art. 161-bis c.p., sia applicabile ai reati commessi dall'1 gennaio 2020, e che nel caso di specie la prescrizione sia cessata il 24 giugno 2022 con la sentenza di primo grado, rendendo il motivo manifestamente infondato.

  • Accolto
    Mancato riconoscimento della sospensione condizionale della pena

    La Corte ritiene che la doglianza sia fondata nella parte in cui si denuncia la violazione degli artt. 163 e 164 c.p. per non essere stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante per una delle pregresse condanne per omesso versamento delle ritenute previdenziali si assumesse intervenuta l'abolitio criminis. La Corte d'appello non ha dato risposta effettiva alla richiesta, pur potendo intervenire d'ufficio ai sensi dell'art. 597, comma 5, c.p.p. Si dispone l'annullamento con rinvio per la sola decisione sulla sospensione condizionale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 11013
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11013
    Data del deposito : 23 marzo 2026

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