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Sentenza 23 marzo 2026
Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 23/03/2026, n. 11013 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11013 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RA ND GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/02/2025 della Corte d'appello di Lecce Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. RA ND GI ricorre per l'annullamento della sentenza del 17 febbraio 2025 della Corte d’appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 24 giugno 2022, previa riqualificazione nell’illecito ammnistrativo artt. 124 e 133, c. 2, d.lgs. 142 del 2006, lo ha assolto dal reato contestato al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e lo ha condannato pena di 5 mesi di arresto e 6.000 € di ammenda, per il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), del d.PR 380 del 2001 (capo a). 2. Avverso la predetta sentenza lo RA ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine il mancato Penale Sent. Sez. 3 Num. 11013 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AS LV Data Udienza: 28/01/2026 2 riconoscimento della prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello. Argomenta in tal senso che l'unico atto interruttivo dovendo essere individuato nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 26/01/2021, Il termine quadriennale ordinario sarebbe comunque maturato il 26 gennaio 2025, antecedentemente alla pronuncia della sentenza in grado d'appello; mentre la Corte di merito, peraltro senza esplicitare il proprio ragionamento nonostante la successione di leggi nel tempo (in particolare la legge cosiddetta «Orlando», la legge «Bonafede» e infine la riforma «Cartabia»), ha erroneamente ritenuto di individuare un ulteriore atto interruttivo nella pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 24/06/2022, senza considerare che, l'articolo 160, comma 1, cod. pen., che prevedeva la sentenza di condanna fra gli atti interruttivi, è stato abrogato con legge n. 3 del 9 gennaio 2019 a far data dal 1 gennaio 2020, antecedentemente alla commissione del fatto per cui si procede;
del resto, il nuovo articolo 161 bis cod. pen. è entrato in vigore solo con la successiva legge n. 134 del 27 settembre 2021 e oltretutto introduce un istituto, quello della cessazione dal corso della prescrizione, diverso sia dalla sospensione prevista dall'articolo 159 cod. pen., sia dall'interruzione disciplinata dall'articolo 160 cit. 2.2 Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettera b), cod proc pen, la violazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento del beneficio la sospensione condizionale della pena, nonostante le due precedenti condanne con pene sospese siano relative a reati estinti e ormai depenalizzati. Argomenta che le condanne a pene sospese, per fatti commessi nel 2007 nel 2008, accertati con sentenze irrevocabili il 23/11/2010 e il 05/05/2013, non potrebbero essere considerate in quanto relative a reati già estinti per effetto dell'art. 167 cod. pen. e dunque non preclusive ai fini di un nuovo riconoscimento del beneficio. Inoltre il primo dei due precedenti penali consegue a un decreto penale di condanna in relazione al quale, l'articolo 460, comma 5, cod. proc. pen., vecchia formulazione, prevedeva l'estinzione di ogni effetto penale, escludendo altresì che la condanna fosse di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, se nel termine di 5 anni, per i delitti ovvero di 2 anni per le contravvenzioni il condannato non avesse commesso un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole (si cita sez. 6, n. 15.100 del 16/04/2025); il secondo le due precedenti penali invece riguarda un reato ormai depenalizzato, come si apprezza dalla sentenza n. 231 del 2011, allegata al ricorso, le condotte di omessa contribuzione sanzionate dall'articolo 2, commi 1 e 1 bis della legge 638 3 del 1983, avevano ad oggetto, nel caso concreto, somme inferiori alla attuale soglia di punibilità di 10.000 €. Denuncia che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto astrattamente corretto il principio evocato dal ricorrente, ha erroneamente escluso di potersi pronunciare sul punto in quanto la circostanza non emergeva dagli atti né da certificato del casellario giudiziale, senza considerare che ai sensi dell'articolo 597, comma 5, cod. proc. pen., che consente di riconoscere la sospensione condizionale anche d'ufficio, aveva ampio potere di integrazione documentale, tanto più che la richiesta di sospensione era stata puntualmente avanzata con l’atto d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, mentre è fondato il secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U - , Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud., dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 2629 del 29/09/2023 Ud., dep. 22/01/2024, Rv. 285724 - 01, nonché Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.; Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del 12/06/2024, Del Sarto, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, non mass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del 09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024, Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.). Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, il dies a quo di applicabilità dell'istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all'art. 161-bis, primo periodo, cod. pen., considerandone il rapporto di continuità normativa con l'omologa causa 4 di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 a far data dal 1° gennaio 2020), è stato individuato nel 1° gennaio 2020. 2.2. Di conseguenza, nel caso in discorso, fatta applicazione dell’istituto di cui all'articolo 161 bis cod. pen., la prescrizione per il reato in esame, accertato il 19 maggio 2020, è cessata - e non soltanto interrotta - fin dal 24 giugno 2022, con la pronuncia della sentenza di primo grado. Da cui la manifesta infondatezza del motivo proposto. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1. Il primo profilo dell'articolata doglianza è generico in quanto ripropone la medesima censura sottoposta alla Corte di merito, senza confrontarsi con la puntuale motivazione che si rinvia nel provvedimento impugnato., oltre che manifestamente infondato. Va rilevato in proposito che l'estinzione del reato prevista dall'articolo 167 cod. pen., quale conseguenza del decorso dei termini di sospensione senza ricadute nel reato, oltre che dell'adempimento degli eventuali obblighi imposti, non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.(si veda, da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 6017 del 09/01/2024 Ud., Rv. 285863 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 47647 del 18/04/2019 Cc.Rv. 277457 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3553 del 26/11/2013 Cc., dep. 2014, Rv. 258668 - 01). 3.2. La pretesa operatività, con riferimento alla prima condanna disposta con decreto penale, dell'articolo 460, comma 5, cod.proc.pen., non è stata dedotta con l’appello - perlomeno secondo quanto risulta dalla sintesi dei motivi contenuta nella sentenza impugnata, non censurata in questa sede - per cui costituisce un motivo nuovo il cui esame, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, è precluso a questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 Ud., dep. 2013, Rv. 256631 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 - 01). 3.3. La doglianza è invece fondata nella parte in cui si denuncia la violazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. per non essere stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante per una delle due pregresse condanne per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 198, conv. in l. n.638 del 1983), si assumesse intervenuta l’abolitio criminis, non essendo stata superata la 5 nuova soglia di punibilità, quale avrebbe potuto essere agevolmente verificata facendo ricorso ai poteri officiosi della Corte, tenuto conto che la sospensione condizionale della pena, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 597, comma 5 cod. proc. pen., può essere applicata anche d'ufficio e che, nel caso in esame, vi era stata una precisa sollecitazione in tal senso sia con specifico motivo d'appello che in sede di precisazione delle conclusioni. Si rileva in proposito, da una parte, che l'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8 del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ove non eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis" solo parziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983 (conv. in l. n.638 del 1983), sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, solo allorquando sia superata la soglia di punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 14475 del 07/12/2016 Ud., dep. 2017, Rv. 269329 - 01); dall'altra che non si dubita l"abolitio criminis" faccia cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena (Si veda Sez. 1 - , Sentenza n. 22277 del 02/07/2020 Ud., Rv. 279438 - 01, che ha ribadito il principio con riguardo ad un caso analogo di abolitio criminis parziale a seguito di modifica delle soglie di punibilità, dell'art. 10-bis e dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il beneficio richiesto dunque, ove la Corte di merito, valutato il fatto già giudicato in relazione al quale il ricorrente è stato condannato per il delitto dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983, accerti che le omissioni erano effettivamente sotto soglia, salva la ulteriore valutazione prognostica circa l'astensione dell'imputato dal commettere nuovi reati ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 163 e 164 cod. pen., era astrattamente concedibile, ma la richiesta non era stata data effettiva risposta. 3.4. Ne segue l'annullamento con rinvio, per la sola decisione sulla sospensione condizionale. All'orientamento secondo il quale «l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.» (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562) si affianca l'orientamento che ammette la possibilità di ricorrere all'annullamento senza rinvio, purché dalla sentenza impugnata emerga una prognosi positivamente formulata in tal senso: «In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in 6 modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). Nel caso di specie, nella sentenza non si ravvisano considerazioni utili allo scopo e, deve inoltre essere valutata l'effettiva ricorrenza dell'abolitio criminis dei fatti già giudicati, dunque, l'annullamento va in ogni caso disposto con rinvio, come da dispositivo. 4. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, dovendo nel resto essere pronunciato il rigetto del ricorso. Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 28 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV AS ALDO ACETO
udita la relazione svolta dal Consigliere Silvia Badas;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Giuseppe Sassone che ha concluso per il rigetto del ricorso. Trattazione scritta. RITENUTO IN FATTO 1. RA ND GI ricorre per l'annullamento della sentenza del 17 febbraio 2025 della Corte d’appello di Lecce che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brindisi del 24 giugno 2022, previa riqualificazione nell’illecito ammnistrativo artt. 124 e 133, c. 2, d.lgs. 142 del 2006, lo ha assolto dal reato contestato al capo b) perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, e lo ha condannato pena di 5 mesi di arresto e 6.000 € di ammenda, per il reato di cui all'articolo 44, comma 1, lett. b), del d.PR 380 del 2001 (capo a). 2. Avverso la predetta sentenza lo RA ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173, disp. att., cod. proc. pen. 2.1. Deduce, con un primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., la manifesta illogicità della motivazione in ordine il mancato Penale Sent. Sez. 3 Num. 11013 Anno 2026 Presidente: ACETO ALDO Relatore: AS LV Data Udienza: 28/01/2026 2 riconoscimento della prescrizione maturata prima della pronuncia della sentenza d'appello. Argomenta in tal senso che l'unico atto interruttivo dovendo essere individuato nel decreto di citazione diretta a giudizio emesso il 26/01/2021, Il termine quadriennale ordinario sarebbe comunque maturato il 26 gennaio 2025, antecedentemente alla pronuncia della sentenza in grado d'appello; mentre la Corte di merito, peraltro senza esplicitare il proprio ragionamento nonostante la successione di leggi nel tempo (in particolare la legge cosiddetta «Orlando», la legge «Bonafede» e infine la riforma «Cartabia»), ha erroneamente ritenuto di individuare un ulteriore atto interruttivo nella pronuncia della sentenza di primo grado, emessa il 24/06/2022, senza considerare che, l'articolo 160, comma 1, cod. pen., che prevedeva la sentenza di condanna fra gli atti interruttivi, è stato abrogato con legge n. 3 del 9 gennaio 2019 a far data dal 1 gennaio 2020, antecedentemente alla commissione del fatto per cui si procede;
del resto, il nuovo articolo 161 bis cod. pen. è entrato in vigore solo con la successiva legge n. 134 del 27 settembre 2021 e oltretutto introduce un istituto, quello della cessazione dal corso della prescrizione, diverso sia dalla sospensione prevista dall'articolo 159 cod. pen., sia dall'interruzione disciplinata dall'articolo 160 cit. 2.2 Col secondo motivo deduce, ai sensi dell'art 606, comma 1, lettera b), cod proc pen, la violazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. in relazione al mancato riconoscimento del beneficio la sospensione condizionale della pena, nonostante le due precedenti condanne con pene sospese siano relative a reati estinti e ormai depenalizzati. Argomenta che le condanne a pene sospese, per fatti commessi nel 2007 nel 2008, accertati con sentenze irrevocabili il 23/11/2010 e il 05/05/2013, non potrebbero essere considerate in quanto relative a reati già estinti per effetto dell'art. 167 cod. pen. e dunque non preclusive ai fini di un nuovo riconoscimento del beneficio. Inoltre il primo dei due precedenti penali consegue a un decreto penale di condanna in relazione al quale, l'articolo 460, comma 5, cod. proc. pen., vecchia formulazione, prevedeva l'estinzione di ogni effetto penale, escludendo altresì che la condanna fosse di ostacolo alla concessione di una successiva sospensione condizionale della pena, se nel termine di 5 anni, per i delitti ovvero di 2 anni per le contravvenzioni il condannato non avesse commesso un nuovo delitto o una contravvenzione della stessa indole (si cita sez. 6, n. 15.100 del 16/04/2025); il secondo le due precedenti penali invece riguarda un reato ormai depenalizzato, come si apprezza dalla sentenza n. 231 del 2011, allegata al ricorso, le condotte di omessa contribuzione sanzionate dall'articolo 2, commi 1 e 1 bis della legge 638 3 del 1983, avevano ad oggetto, nel caso concreto, somme inferiori alla attuale soglia di punibilità di 10.000 €. Denuncia che la Corte d'appello, pur avendo ritenuto astrattamente corretto il principio evocato dal ricorrente, ha erroneamente escluso di potersi pronunciare sul punto in quanto la circostanza non emergeva dagli atti né da certificato del casellario giudiziale, senza considerare che ai sensi dell'articolo 597, comma 5, cod. proc. pen., che consente di riconoscere la sospensione condizionale anche d'ufficio, aveva ampio potere di integrazione documentale, tanto più che la richiesta di sospensione era stata puntualmente avanzata con l’atto d'appello. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il primo motivo è inammissibile, mentre è fondato il secondo motivo di ricorso. 2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 2.1. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, anche richiamato dal Procuratore generale nella requisitoria scritta, la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'1 gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U - , Sentenza n. 20989 del 12/12/2024 Ud., dep. 2025, Rv. 288175 - 01; Sez. 1 - , Sentenza n. 2629 del 29/09/2023 Ud., dep. 22/01/2024, Rv. 285724 - 01, nonché Sez. 7, 33770 del 10/07/2024, Bertuccelli, non mass.; Sez. 4, n. 35719 del 13/06/2024, Patricola, non mass.; Sez. 4, n. 30816 del 12/06/2024, Del Sarto, non mass.; Sez. 4, n. 30815 del 04/06/2024, Alfarano, non mass.; Sez. 1, n. 35446 del 29/05/2024, Vitucci, non mass.; Sez. 1, n. 35255 del 16/05/2024, Sgattoni, non mass.; Sez. 3, n. 31950 del 15/05/2025, Adimari, non mass.; Sez. 7, n. 24231 del 14/05/2024, Samolla, non mass.; Sez. 1, n. 33605 del 09/05/2024, Meggiorin, non mass.; Sez. 1, n. 25525 del 09/02/2024, Costantino, non mass.; Sez. 1, n. 22998 del 10 24/01/2024, Ciarletti, non mass.; Sez. 1, n. 23526 del 20/02/2024, Cantaffa, non mass.). Seguendo le coordinate ermeneutiche tracciate dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e di questa Corte, il dies a quo di applicabilità dell'istituto della cessazione del corso della prescrizione, introdotto all'art. 161-bis, primo periodo, cod. pen., considerandone il rapporto di continuità normativa con l'omologa causa 4 di sospensione legata alla sola pronuncia della sentenza di primo grado, prevista dall'art. 159, comma secondo, cod. pen. (disposizione introdotta dalla legge n. 3 del 2019 a far data dal 1° gennaio 2020), è stato individuato nel 1° gennaio 2020. 2.2. Di conseguenza, nel caso in discorso, fatta applicazione dell’istituto di cui all'articolo 161 bis cod. pen., la prescrizione per il reato in esame, accertato il 19 maggio 2020, è cessata - e non soltanto interrotta - fin dal 24 giugno 2022, con la pronuncia della sentenza di primo grado. Da cui la manifesta infondatezza del motivo proposto. 3. Il secondo motivo di ricorso è fondato nei limiti e per le ragioni che seguono. 3.1. Il primo profilo dell'articolata doglianza è generico in quanto ripropone la medesima censura sottoposta alla Corte di merito, senza confrontarsi con la puntuale motivazione che si rinvia nel provvedimento impugnato., oltre che manifestamente infondato. Va rilevato in proposito che l'estinzione del reato prevista dall'articolo 167 cod. pen., quale conseguenza del decorso dei termini di sospensione senza ricadute nel reato, oltre che dell'adempimento degli eventuali obblighi imposti, non comporta l'estinzione degli effetti penali della condanna, diversi da quelli espressamente previsti, sicché di questa deve tenersi conto, ex art. 165, comma secondo, cod. pen., anche ai fini della necessità di subordinare l'ulteriore concessione del beneficio all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'art. 165, comma primo, cod. pen.(si veda, da ultimo, Sez. 2 - , Sentenza n. 6017 del 09/01/2024 Ud., Rv. 285863 - 01; Sez. 1, Sentenza n. 47647 del 18/04/2019 Cc.Rv. 277457 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 3553 del 26/11/2013 Cc., dep. 2014, Rv. 258668 - 01). 3.2. La pretesa operatività, con riferimento alla prima condanna disposta con decreto penale, dell'articolo 460, comma 5, cod.proc.pen., non è stata dedotta con l’appello - perlomeno secondo quanto risulta dalla sintesi dei motivi contenuta nella sentenza impugnata, non censurata in questa sede - per cui costituisce un motivo nuovo il cui esame, non trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, è precluso a questa Corte (Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 Ud., dep. 2013, Rv. 256631 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 8890 del 31/01/2017 Ud. (dep. 23/02/2017 ) Rv. 269368 - 01). 3.3. La doglianza è invece fondata nella parte in cui si denuncia la violazione degli articoli 163 e 164 cod. pen. per non essere stato riconosciuto il beneficio della sospensione condizionale della pena, nonostante per una delle due pregresse condanne per il reato di omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali (art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 198, conv. in l. n.638 del 1983), si assumesse intervenuta l’abolitio criminis, non essendo stata superata la 5 nuova soglia di punibilità, quale avrebbe potuto essere agevolmente verificata facendo ricorso ai poteri officiosi della Corte, tenuto conto che la sospensione condizionale della pena, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 597, comma 5 cod. proc. pen., può essere applicata anche d'ufficio e che, nel caso in esame, vi era stata una precisa sollecitazione in tal senso sia con specifico motivo d'appello che in sede di precisazione delle conclusioni. Si rileva in proposito, da una parte, che l'art. 3, comma sesto, D.Lgs. n.8 del 2016, nell'escludere la penale rilevanza dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti ove non eccedenti i diecimila euro annui, ha dato luogo ad una "abolitio criminis" solo parziale dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983 (conv. in l. n.638 del 1983), sussistendo piena continuità normativa con la precedente incriminazione, solo allorquando sia superata la soglia di punibilità (Sez. 3, Sentenza n. 14475 del 07/12/2016 Ud., dep. 2017, Rv. 269329 - 01); dall'altra che non si dubita l"abolitio criminis" faccia cessare l'esecuzione e gli effetti penali della condanna, tra i quali deve annoverarsi l'attitudine della medesima a costituire precedente ostativo alla reiterazione della sospensione condizionale della pena (Si veda Sez. 1 - , Sentenza n. 22277 del 02/07/2020 Ud., Rv. 279438 - 01, che ha ribadito il principio con riguardo ad un caso analogo di abolitio criminis parziale a seguito di modifica delle soglie di punibilità, dell'art. 10-bis e dell'art. 10-ter del d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74). Il beneficio richiesto dunque, ove la Corte di merito, valutato il fatto già giudicato in relazione al quale il ricorrente è stato condannato per il delitto dell'art. 2, comma 1-bis, D.L. n.463 del 1983, accerti che le omissioni erano effettivamente sotto soglia, salva la ulteriore valutazione prognostica circa l'astensione dell'imputato dal commettere nuovi reati ai sensi e nei limiti di cui agli articoli 163 e 164 cod. pen., era astrattamente concedibile, ma la richiesta non era stata data effettiva risposta. 3.4. Ne segue l'annullamento con rinvio, per la sola decisione sulla sospensione condizionale. All'orientamento secondo il quale «l'omessa pronuncia della Corte d'appello sulla richiesta di concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento della sentenza con rinvio, non potendo la Corte di cassazione operare una valutazione che involga questioni di merito, anche con riferimento al giudizio prognostico di cui all'art. 164 cod. pen.» (Sez. 4, n. 465 del 14/10/2021, dep. 2022, Catabbo, Rv. 282562) si affianca l'orientamento che ammette la possibilità di ricorrere all'annullamento senza rinvio, purché dalla sentenza impugnata emerga una prognosi positivamente formulata in tal senso: «In tema di sospensione condizionale della pena, ove nella sentenza di appello il giudizio prognostico di ricaduta nel reato non sia espresso in 6 modo esplicito, ma dal percorso argomentativo emerga con chiarezza la prognosi effettuata dal giudice, la Corte di cassazione può fare ricorso ai poteri conferiti dall'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., mentre si impone l'annullamento della sentenza con rinvio al giudice di merito quando nella motivazione non vi siano elementi utili per la concessione del beneficio in sede di legittimità» (Sez. 2, n. 17010 del 17/03/2022, Rosafio, Rv. 283114). Nel caso di specie, nella sentenza non si ravvisano considerazioni utili allo scopo e, deve inoltre essere valutata l'effettiva ricorrenza dell'abolitio criminis dei fatti già giudicati, dunque, l'annullamento va in ogni caso disposto con rinvio, come da dispositivo. 4. Si deve disporre, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla questione relativa alla sospensione condizionale della pena, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra Sezione della Corte di appello di Lecce, dovendo nel resto essere pronunciato il rigetto del ricorso. Deve, altresì, essere dichiarata l'irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'omessa concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Lecce. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Così deciso il 28 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente LV AS ALDO ACETO