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Sentenza 21 luglio 2023
Sentenza 21 luglio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/07/2023, n. 21906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21906 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 23685/2018 R.G. proposto da: GI TI, elettivamente domiciliato in ROMA LUNGOTEVERE PIETRA PAPA 185, presso lo studio dell’avvocato NA ON rappresentato e difeso dall'avvocato GIUSEPPE NIGRO – ricorrente – contro VA LL, AR VA, elettivamente domiciliate in ROMA V. F.LLI RUSPOLI, 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCO GLANDARELLI, rappresentate e difese dall'avvocato VITTORIO CASSI' - controricorrenti – Oggetto: Compravendita - Clausola risolutiva – Risoluzione per inadempimento R.G.N. 23685/2018 Ud. 07/06/2023 PU Civile Sent. Sez. 2 Num. 21906 Anno 2023 Presidente: DI VIRGILIO ROSA AR Relatore: ROLFI FEDERICO VINCENZO AMEDEO Data pubblicazione: 21/07/2023 Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 2 di 11 avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO CATANIA n. 1197/2018 depositata il 25/05/2018. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del giorno 7 giugno 2023 dal Consigliere Federico Rolfi;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha concluso per il rigetto di primo e secondo motivo e per la declaratoria di inammissibilità di terzo e quarto motivo e in subordine per il rigetto integrale del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 18 aprile 2016, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento parziale della domanda di GI TI, dichiarò risolto di diritto il contratto di compravendita concluso in data 26 settembre 2012 tra lo stesso GI TI e IO DO, condannando gli eredi di quest’ultimo – VA LL e AR VA nei cui confronti il giudizio era stato riassunto a seguito della morte dell’originario convenuto – alla restituzione del prezzo ricevuto nonché al versamento della penale pattuita, sia pure in misura ridotta. 2. Proposto appello da parte di VA LL e AR VA, la Corte d’appello di Catania – nella regolare costituzione di GI TI, il quale propose appello incidentale – in riforma del provvedimento impugnato, accolse l’appello principale, respingendo la domanda di risoluzione di GI TI mentre disattese l’appello incidentale. La Corte, infatti, affermò che la clausola contrattuale azionata da GI TI ai sensi dell’art. 1456 c.c. doveva in realtà ritenersi mera clausola di stile, in quanto caratterizzata da un contenuto del Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 3 di 11 tutto generico - essendo riferita all’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni contrattualmente convenute – concludendo per la nullità della clausola medesima. A tale conclusione, peraltro, la Corte territoriale pervenne dopo aver disatteso l’eccezione di GI TI in ordine alla inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle deduzioni degli appellanti proprio in ordine all’indeterminatezza della clausola, in quanto profilo non dedotto in primo grado, escludendo che tale deduzione contrastasse con il divieto di nova in appello. La Corte, infine, escluse di poter diversamente valutare la gravità dell’inadempimento di IO DO, avendo GI TI formulato solo la domanda ex art. 1456 c.c. e non potendo qualificare diversamente tale domanda. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre ora GI TI. Resistono con controricorso VA LL e AR VA. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 4 di 11 Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia valutato il motivo di appello con il quale le odierne controricorrenti avevano dedotto la erronea interpretazione della clausola risolutiva espressa, argomentando che in primo grado l’allora convenuto IO DO aveva unicamente eccepito di avere adempiuto gli obblighi assunti, senza sollevare contestazioni sulla clausola in questione. Argomenta quindi il ricorrente che con il motivo di appello sarebbe stata dedotta una vera e propria eccezione nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., avendo quindi errato la Corte d’appello nel procedere alla valutazione di tale motivo di appello. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di motivare sulla eccezione di novità del motivo di appello ex art. 345 c.p.c., essendosi la decisione impugnata limitata a richiamare un precedente di questa Corte, con motivazione da ritenersi meramente per relationem. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce testualmente “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 132 2° comma n. 4 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per illogicità della motivazione, frutto di travisamento della clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto pubblico del 26.9.2012”. Il ricorso afferma che la valutazione della Corte territoriale in ordine al carattere generico della clausola risolutiva sarebbe “erronea” nonché “manifestamente illogica, irrazionale e irragionevole e frutto di un palese travisamento” anche in considerazione del fatto che la clausola sarebbe stata oggetto di apposita trattativa ed avrebbe avuto la funzione di bilanciare il pagamento anticipato dell’intero prezzo di acquisto del bene. Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 5 di 11 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. Il ricorrente si duole della decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa non ha ritenuto di procedere ad una nuova qualificazione della domanda dello stesso ricorrente e di individuare le previsioni applicabili al caso di specie, omettendo quindi di procedere ad una valutazione dell’inadempimento dell’originario venditore anche alla luce degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del giudizio di primo grado. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’appello di Catania, infatti, si è conformata al principio – ripetutamente espresso da questa Corte - per cui, proposta in primo grado domanda di risoluzione di diritto di un contratto, ex art. 1456 c.c., non soggiace al divieto di nova in appello, ai sensi dell'art. 345, primo e secondo comma, c.p.c., il motivo di gravame con il quale l’appellante, originariamente difesosi invocando il rigetto della domanda sulla base della scarsa importanza del proprio inadempimento, deduca l’inefficacia, per la loro genericità, delle clausole risolutive espresse azionate in prime cure, in quanto tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (avvenuta o meno risoluzione "di diritto" del contratto), rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 22669 del 27/09/2017 e le successive Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32681 del 2019 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10589 del 2019). 3. Infondato è anche il secondo motivo. Sul punto è sufficiente rammentare il principio per cui, in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 6 di 11 argomentazioni giuridiche, purché il percorso argomentativo comunque consenta di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 11227 del 09/05/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016). Nella specie il percorso argomentativo della decisione della Corte catanese evidenzia adeguatamente la fattispecie concreta ed afferma la riconducibilità della questione giuridica specificamente sottoposta al principio di diritto già enunciato da questa Corte, considerato ulteriormente sia che l’art. 132 c.p.c. consente di motivare la decisione “anche con riferimento a precedenti conformi” sia che, vertendosi su una questione di mero diritto, una volta individuata la fattispecie concreta, l’obbligo di motivazione è assolto anche con il richiamo dei precedenti di legittimità, in piena coerenza con la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. 4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile. Il motivo si pone ampiamente al di fuori dell’ambito segnato dall’art. 360, n. 3), c.p.c., costituendo principio affermato da questa Corte quello per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 7 di 11 fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019), potendo essere censurata in detta sede solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Nella specie, invece, il motivo non solo omette di individuare quelle, tra le affermazioni della decisione impugnata, che si porrebbero in contrasto con il precetto normativo ma anche, dopo inammissibili cenni a profili fattuali che esulano dalla valutazione di questa Corte, viene a Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 8 di 11 dedurre profili di “illogicità della motivazione” o di “irrazionalità” della stessa che non tengono in alcun conto il fatto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 5. Parimenti inammissibile è il quarto motivo. Anche in questo caso, infatti, la decisione impugnata si è conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha reiteratamente chiarito che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'art. 1456 c.c. è radicalmente diversa dalla domanda ex art. 1453 c.c., sia quanto al petitum, perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 9 di 11 una dichiarativa, sia relativamente alla causa petendi, perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10691 del 24/05/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 09/06/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26508 del 17/12/2009 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29654 del 2018) La valutazione della Corte d'appello è in linea con tali principi, che sarebbero stati al contrario violati se essa, pur qualificando - con apprezzamento che non ha costituito oggetto di adeguata censura - la domanda iniziale ai sensi dell'art. 1456 c.c., avesse poi ritenuto implicitamente proposta la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., e ciò proprio perché l’ordinaria domanda ai sensi dell'articolo 1453 c.c. è ontologicamente diversa dalla domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'articolo 1456 c.c. Quanto alle doglianze riferite alla violazione dell’art. 116 c.p.c., le stesse si pongono al di fuori dell’ambito di impugnazione a tale previsione riferibile, avendo questa Corte chiarito che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 10 di 11 novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02). 6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 11 di 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 7 giugno
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Corrado Mistri, che ha concluso per il rigetto di primo e secondo motivo e per la declaratoria di inammissibilità di terzo e quarto motivo e in subordine per il rigetto integrale del ricorso. FATTI DI CAUSA 1. Con ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. del 18 aprile 2016, il Tribunale di Ragusa, in accoglimento parziale della domanda di GI TI, dichiarò risolto di diritto il contratto di compravendita concluso in data 26 settembre 2012 tra lo stesso GI TI e IO DO, condannando gli eredi di quest’ultimo – VA LL e AR VA nei cui confronti il giudizio era stato riassunto a seguito della morte dell’originario convenuto – alla restituzione del prezzo ricevuto nonché al versamento della penale pattuita, sia pure in misura ridotta. 2. Proposto appello da parte di VA LL e AR VA, la Corte d’appello di Catania – nella regolare costituzione di GI TI, il quale propose appello incidentale – in riforma del provvedimento impugnato, accolse l’appello principale, respingendo la domanda di risoluzione di GI TI mentre disattese l’appello incidentale. La Corte, infatti, affermò che la clausola contrattuale azionata da GI TI ai sensi dell’art. 1456 c.c. doveva in realtà ritenersi mera clausola di stile, in quanto caratterizzata da un contenuto del Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 3 di 11 tutto generico - essendo riferita all’inadempimento di una qualsiasi delle obbligazioni contrattualmente convenute – concludendo per la nullità della clausola medesima. A tale conclusione, peraltro, la Corte territoriale pervenne dopo aver disatteso l’eccezione di GI TI in ordine alla inammissibilità ex art. 345 c.p.c. delle deduzioni degli appellanti proprio in ordine all’indeterminatezza della clausola, in quanto profilo non dedotto in primo grado, escludendo che tale deduzione contrastasse con il divieto di nova in appello. La Corte, infine, escluse di poter diversamente valutare la gravità dell’inadempimento di IO DO, avendo GI TI formulato solo la domanda ex art. 1456 c.c. e non potendo qualificare diversamente tale domanda. 3. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Catania ricorre ora GI TI. Resistono con controricorso VA LL e AR VA. 4. Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio, in base alla disciplina dettata dall’art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, come inserito dalla l. 18 dicembre 2020, n. 176, e prorogato dall’art. 8, comma 8, D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, senza l'intervento del Procuratore Generale e dei difensori delle parti, non avendo nessuno degli interessati fatto richiesta di discussione orale. 5. Parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è affidato a quattro motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 345 c.p.c. Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 4 di 11 Il ricorrente si duole del fatto che la Corte territoriale abbia valutato il motivo di appello con il quale le odierne controricorrenti avevano dedotto la erronea interpretazione della clausola risolutiva espressa, argomentando che in primo grado l’allora convenuto IO DO aveva unicamente eccepito di avere adempiuto gli obblighi assunti, senza sollevare contestazioni sulla clausola in questione. Argomenta quindi il ricorrente che con il motivo di appello sarebbe stata dedotta una vera e propria eccezione nuova, come tale inammissibile ex art. 345 c.p.c., avendo quindi errato la Corte d’appello nel procedere alla valutazione di tale motivo di appello. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., per avere la Corte territoriale omesso di motivare sulla eccezione di novità del motivo di appello ex art. 345 c.p.c., essendosi la decisione impugnata limitata a richiamare un precedente di questa Corte, con motivazione da ritenersi meramente per relationem. 1.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce testualmente “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 132 2° comma n. 4 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. per illogicità della motivazione, frutto di travisamento della clausola risolutiva espressa contenuta nell’atto pubblico del 26.9.2012”. Il ricorso afferma che la valutazione della Corte territoriale in ordine al carattere generico della clausola risolutiva sarebbe “erronea” nonché “manifestamente illogica, irrazionale e irragionevole e frutto di un palese travisamento” anche in considerazione del fatto che la clausola sarebbe stata oggetto di apposita trattativa ed avrebbe avuto la funzione di bilanciare il pagamento anticipato dell’intero prezzo di acquisto del bene. Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 5 di 11 1.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. Il ricorrente si duole della decisione della Corte territoriale nella parte in cui la stessa non ha ritenuto di procedere ad una nuova qualificazione della domanda dello stesso ricorrente e di individuare le previsioni applicabili al caso di specie, omettendo quindi di procedere ad una valutazione dell’inadempimento dell’originario venditore anche alla luce degli esiti della C.T.U. svolta nel corso del giudizio di primo grado. 2. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte d’appello di Catania, infatti, si è conformata al principio – ripetutamente espresso da questa Corte - per cui, proposta in primo grado domanda di risoluzione di diritto di un contratto, ex art. 1456 c.c., non soggiace al divieto di nova in appello, ai sensi dell'art. 345, primo e secondo comma, c.p.c., il motivo di gravame con il quale l’appellante, originariamente difesosi invocando il rigetto della domanda sulla base della scarsa importanza del proprio inadempimento, deduca l’inefficacia, per la loro genericità, delle clausole risolutive espresse azionate in prime cure, in quanto tale deduzione, equivalendo alla contestazione della sussistenza degli elementi costitutivi della fattispecie giuridica oggetto della causa (avvenuta o meno risoluzione "di diritto" del contratto), rientra fra le mere difese, non soggette al suddetto divieto (Cass. Sez.
2 - Ordinanza n. 22669 del 27/09/2017 e le successive Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 32681 del 2019 e Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10589 del 2019). 3. Infondato è anche il secondo motivo. Sul punto è sufficiente rammentare il principio per cui, in tema di provvedimenti giudiziali, la motivazione per relationem ad un precedente giurisprudenziale esime il giudice dallo sviluppare proprie Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 6 di 11 argomentazioni giuridiche, purché il percorso argomentativo comunque consenta di comprendere la fattispecie concreta, l'autonomia del processo deliberativo compiuto e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato, dovendosi ritenere, in difetto di tali requisiti minimi, la totale carenza di motivazione e la conseguente nullità del provvedimento (Cass. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 17403 del 03/07/2018; Cass. Sez.
3 - Ordinanza n. 11227 del 09/05/2017; Cass. Sez. L, Sentenza n. 11508 del 03/06/2016). Nella specie il percorso argomentativo della decisione della Corte catanese evidenzia adeguatamente la fattispecie concreta ed afferma la riconducibilità della questione giuridica specificamente sottoposta al principio di diritto già enunciato da questa Corte, considerato ulteriormente sia che l’art. 132 c.p.c. consente di motivare la decisione “anche con riferimento a precedenti conformi” sia che, vertendosi su una questione di mero diritto, una volta individuata la fattispecie concreta, l’obbligo di motivazione è assolto anche con il richiamo dei precedenti di legittimità, in piena coerenza con la funzione nomofilattica della Corte di Cassazione. 4. Il terzo motivo è, invece, inammissibile. Il motivo si pone ampiamente al di fuori dell’ambito segnato dall’art. 360, n. 3), c.p.c., costituendo principio affermato da questa Corte quello per cui il vizio della sentenza previsto dall'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., dev'essere dedotto, a pena d'inammissibilità del motivo, giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, c.p.c., non solo con l'indicazione delle norme che si assumono violate ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intellegibili ed esaurienti, intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 7 di 11 fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornite dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendo alla corte regolatrice di adempiere al suo compito istituzionale di verificare il fondamento della lamentata violazione. (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 16700 del 05/08/2020; Cass. Sez.
1 - Sentenza n. 24298 del 29/11/2016). Il ricorrente, quindi, a pena d'inammissibilità della censura, ha l’onere di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni - la norma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa (Cass. Sez. U - Sentenza n. 23745 del 28/10/2020). Non rientra nell'ambito applicativo dell'art. 360, comma 1, n. 3, l'allegazione di un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa che è, invece, esterna all'esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta perciò al sindacato di legittimità (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 640 del 14/01/2019; Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019), potendo essere censurata in detta sede solo sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Cass. Sez.
1 - Ordinanza n. 24155 del 13/10/2017). Nella specie, invece, il motivo non solo omette di individuare quelle, tra le affermazioni della decisione impugnata, che si porrebbero in contrasto con il precetto normativo ma anche, dopo inammissibili cenni a profili fattuali che esulano dalla valutazione di questa Corte, viene a Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 8 di 11 dedurre profili di “illogicità della motivazione” o di “irrazionalità” della stessa che non tengono in alcun conto il fatto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost., individuabile nelle ipotesi -che si convertono in violazione dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e danno luogo a nullità della sentenza- di "mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale", di "motivazione apparente", di "manifesta ed irriducibile contraddittorietà" e di "motivazione perplessa od incomprensibile", mentre al di fuori di tali ipotesi il vizio di motivazione può essere dedotto solo per omesso esame di un "fatto storico", che abbia formato oggetto di discussione e che appaia "decisivo" ai fini di una diversa soluzione della controversia (Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 7090 del 03/03/2022; Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 22598 del 25/09/2018; Cass. Sez.
3 - Sentenza n. 23940 del 12/10/2017). 5. Parimenti inammissibile è il quarto motivo. Anche in questo caso, infatti, la decisione impugnata si è conformata alla costante giurisprudenza di questa Corte, la quale ha reiteratamente chiarito che la domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'art. 1456 c.c. è radicalmente diversa dalla domanda ex art. 1453 c.c., sia quanto al petitum, perché invocando la risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 c.c. si chiede una sentenza costitutiva mentre la domanda di cui all'articolo 1456 c.c. ne postula Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 9 di 11 una dichiarativa, sia relativamente alla causa petendi, perché nella ordinaria domanda di risoluzione, ai sensi dell'articolo 1453 c.c., il fatto costitutivo è l'inadempimento grave e colpevole, nell'altra, viceversa, la violazione della clausola risolutiva espressa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10691 del 24/05/2016; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11864 del 09/06/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 26508 del 17/12/2009 e, da ultimo, Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29654 del 2018) La valutazione della Corte d'appello è in linea con tali principi, che sarebbero stati al contrario violati se essa, pur qualificando - con apprezzamento che non ha costituito oggetto di adeguata censura - la domanda iniziale ai sensi dell'art. 1456 c.c., avesse poi ritenuto implicitamente proposta la domanda di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., e ciò proprio perché l’ordinaria domanda ai sensi dell'articolo 1453 c.c. è ontologicamente diversa dalla domanda di accertamento dell'avvenuta risoluzione ope legis di cui all'articolo 1456 c.c. Quanto alle doglianze riferite alla violazione dell’art. 116 c.p.c., le stesse si pongono al di fuori dell’ambito di impugnazione a tale previsione riferibile, avendo questa Corte chiarito che la doglianza circa la violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), oppure, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 10 di 11 novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione (Cass. Sez. U - Sentenza n. 20867 del 30/09/2020 - Rv. 659037 - 02). 6. Il ricorso deve, quindi, essere rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese, liquidate come in dispositivo, in favore delle controricorrenti. 7. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 - Rv. 657198 - 05).
P. Q. M.
La Corte respinge il ricorso;
condanna il ricorrente a rifondere alle controricorrenti le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 5.800,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Sez. S2 - R.G. 23685/2018 – Ud. 07/06/2023 - Pagina nr. 11 di 11 Così deciso in Roma, nella camera di consiglio in data 7 giugno