Sentenza 20 marzo 2001
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- 1. Pacca sul sedere costituisce violenza sessuale ma non anche atto oscenoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2004
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 20/03/2001, n. 3990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3990 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2001 |
Testo completo
VARIE-DCV LIRE 1500 REPUBBLICA ITALIANA 12.0.1 IN NOME DEL POPOLO ITALIA PRE 909 9 0 0127668 MEVAA LA CORTE SAZIONE Oggetto D127673 Opposizione agli S Z ONE TENZA CIVILE atti esecutivi Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 4904/99 Dott. Angelo GIULIANO Presidente Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rel. Consigliere Cron..8455 Consigliere Dott. Italo PURCARO Rep. 1315 Dott. Giuliano LUCENTINI Consigliere Ud. 11/01/01 Consigliere MALZONEDott. Ennio CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio S EN TENZA IL SOLE 24 ORE dal Sig. 3000 per diritti L. sul ricorso proposto da:
2.0.MAR. 2001 CHELMAR SAS, in persona del legale rappresentante pro IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VLE ANGELICO CANCELLERIA 32, presso lo studio dell'avvocato LIUZZI ANTONIO, che lo difende unitamente agli avvocati GELMI ENRICO, TURRI GINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro 00662671 in persona del SHOE SERVICE ANGIOLO OL SRL, legale rappresentante pro-tempore elettivamente domiciliato in ROMA VIA A BENNICELLI 271 presso 10 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE 2001 studio dell'avvocato CEVOLOTTO GIULIO, che lo difende Richiesta copia studio 36 unitamente all'avvocato BRENTAROLLI SILVIO, giustadal Sig. i per diritti L. 3000 10.5 GIU. 2001 IL CANCELLIERE 1 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE delega in atti;
B copia studio Cotto controricorrente - dal Sig.
3.000. per dirit L. nonchè
contro
UG 2001 IL CANCELLIERE CHELMAR SRL;
intimato avverso la sentenza n. 587/98 del Pretore di VERONA emessa il 24/9/1998, depositata il 25/09/98; RG. 1936/1998; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/01/01 dal Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI;
udito l'Avvocato ANTONIO LIUZZI;
udito l'Avvocato GIULIO CEVOLOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico IANNELLI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La società Shoe Service Angiolo Niccolini s.r.l., creditrice della Società Chelmar s.r.l., otten- ne sequestro conservativo dei beni della debitrice fino alla concorrenza di lire 120 milioni e, con ricorso al pretore di Verona del 6 aprile 1998, chiese di essere autorizzata a procedere a pignoramento dei beni mobili della Società Chelmar s.r.l. esistenti in Dossobuono di Verona, via dell'Artigianato n. 11 ed 11/A. 2 La richiesta fu accolta con provvedimento del 3 aprile 1998. Il pignoramento fu eseguito lo stesso giorno.
2. La Società Chelmar s.a.s., con ricorso del 3 aprile 1998 al pretore di Verona, ha chiesto la revoca del provvedimento di autorizzazione al pignoramento, denunciandone l'illegittimità sotto il profilo che ad eseguire il pignoramento non era l'autorizzazione corretta e che i beni sottoposti a sequestro erano di sua proprietà. Il pretore, con ordinanza del 17 aprile 1998, ha dichiarato che il ricorso conteneva due opposizioni: una agli atti esecutivi (laddove era denunciata la ri- tualità dell'autorizzazione al pignoramento); l'altra di terzo all'esecuzione (laddove era rivendicata la proprietà dei beni sottoposti a sequestro) ed ha trat- tenuto la decisione sulla prima, invitando le parti a precisare le conclusioni su di essa.
3. L'opposizione agli atti esecutivi è stata riget- tata con sentenza del 25 settembre 1998 con le ragioni già svolte nell'ordinanza del 17 aprile 1998. 4. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso la Società Chelmar s.a.s. illustrato con memo- ria. Con il ricorso è stata depositata copia autentica della sentenza impugnata e dell'ordinanza del pretore 3 di Verona del 17 aprile 1998. Resiste con controricorso la Società Shoe Service Angiolo Niccolini s.r.l. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con l'unico complesso motivo del ricorso la sen- tenza del pretore di Verona è impugnata per le seguenti ragioni: la sentenza è nulla, in quanto nella motivazione si limita a richiamare le ragioni già svolte nell'ordi- nanza del 17 aprile 1998, senza indicarle o svolgerle: censura di violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. dello stesso codice;
- è nulla anche l'ordinanza del 17 aprile 1998, in quanto nel provvedimento non sono indicate le cose da sottoporre a pignoramento, il luogo in cui queste sin- golarmente si trovano, il rapporto di legittimazione su di esse da parte del debitore escusso. Con questa cen- sura la ricorrente critica anche l'inquadramento del- l'istanza di revoca come opposizione agli atti esecuti- vi, in quanto nell'istanza non erano denunciati vizi del titolo esecutivo o del precetto.
2. La prima censura non è fondata.
3. La motivazione della sentenza impugnata è costi- tuita dalla seguente proposizione: "L'opposizione non appare fondata per le considerazioni tutte già svolte 4 nell'ordinanza 15/4/98, qui da intendersi per integral- mente richiamate". Si tratta, evidentemente, di una forma di motiva- zione denominata motivazione per relationem, la quale si ha quando nella motivazione della sentenza si fa ri- ferimento ad elementi esterni ad essa, come nel caso di richiamo ad altre decisioni dello stesso giudice o del giudice di legittimità. In questa sede non è necessario trattenersi sulla funzione che la motivazione svolge nei suoi rapporti con la decisione. Basta rilevare che la motivazione, come uno degli elementi della sentenza indicati nell'art. 132 n. 4 cod. proc. civ., si rivolge alle parti ed al giudice. Si rivolge alle parti per consentire loro la veri- fica del fondamento fattuale e giuridico della decisio- ne. Si rivolge al giudice dell'impugnazione, il quale può decidere solo se conosce i motivi in fatto ed in diritto che sorreggono la sentenza impugnata. Quando queste due esigenze siano soddisfatte, la motivazione per relationem non comporta nullità della sentenza cui afferisce.
4. In questa sede interessa il momento in cui la motivazione si rivolge alle parti del processo. 5 Con riferimento alle parti di questo processo, en- trambe sono state messe in condizione di conoscere la motivazione richiamata dalla sentenza impugnata, avendo avuto comunicazione dell'ordinanza in essa indicata, come la ricorrente riconosce con il ricorso per cassa- zione. Con riferimento а questa Corte di cassazione come giudice dell'impugnazione, è stato già indicato che la ricorrente, con il deposito della sentenza impugnata effettuato secondo la disposizione contenuta nell'art. 369, n. 2 cod. proc. civ., ha depositato anche copia della medesima ordinanza. Quindi, questa stessa Corte può conoscere l'ordinanza ai fini prima indicati. Pertanto, non sussiste la denunciata violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 118 disp. att. dello stesso codice.
3. Non è fondata neppure la seconda censura.
3.1. Dalla motivazione, pur stringata, della senten- za impugnata si ricava che questa ha per oggetto una decisione su opposizione agli atti esecutivi. Infatti, l'autorizzazione ad eseguire il pignora- mento di cose mobili che non si trovano in luoghi ap- partenenti al debitore ma delle quali egli può diretta- mente disporre, indicata dal terzo comma dell'art. 513 cod. proc. civ., è atto del processo esecutivo, come 6 tale sindacabile attraverso l'opposizione agli atti esecutivi indicata dal secondo comma dell'art. 617 cod. proc. civ. L'inquadramento all'istanza di revoca del provvedi- mento di autorizzazione come opposizione agli atti ese- cutivi, pertanto è corretto. Invero, costituisce opposizione agli atti esecutivi ogni denuncia della non regolarità degli atti di quel processo e non è necessario, come sembra ritenere la ricorrente, che prima di assumere tale decisione il giudice dell'esecuzione eserciti i pur concorrenti po- teri di cui all'art. 487 cod. proc. civ.
3.2. I profili di irregolarità o illegittimità del- l'ordinanza di autorizzazione sono quelli della mancata indicazione nel provvedimento delle cose da sottoporre a pignoramento, del luogo in cui queste singolarmente si trovavano, del rapporto di legittimazione su di esse da parte del debitore escusso. Si tratta di vizi che la ricorrente, come terzo ri- spetto al processo di esecuzione, non poteva far valere con opposizione agli atti esecutivi del quale egli non è parte: Cass. 12 agosto 2000 n. 10810, tra le più re- centi. Ciò doveva essere rilevato d'ufficio dal pretore e può essere rilevato d'ufficio in questa sede, trattan- 7 dosi di condizione dell'azione.
4. Pertanto, la prima censura è infondata e la se- conda deve essere dichiarata inammissibile. L'intero ricorso, pertanto, deve essere rigettato. Le spese di questo giudizio gravano sulla ricorren- te in base alla regola della soccombenza.
p. q. m.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorren- te al rimborso delle spese di questo giudizio, che li- in lire 220,200. oltre onorari liquidati in quida in lire 5 milioni. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del la terza sezione civile della Corte di cassazione, l': gennaio 2001. W Luigi Francesco Di Nanni, Est. рио B. Wen Il PresidenteApe% i a * CANCELLIERE C1 27 Giovanni Giambattis ний Depositata in Cancelleria Oggi, li 20 MAR 2001 SALLIERE Giovani Giambattista→ theyW 40000 29000s! 8