Sentenza 12 dicembre 2002
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio, qualora una delle parti sollevi una eccezione deducendo di averla già proposta nel giudizio di primo grado, il giudice del rinvio deve accertare se sia stata effettivamente sollevata e riproposta in appello ed eventualmente coltivata in sede di legittimità, ovvero se la stessa debba intendersi rinunciata ex art. 346, cod. proc. civ., e, conseguentemente, nel primo caso, deve esaminarla nel merito e, nel secondo, deve dichiarare la parte decaduta dall'eccezione, potendo dichiararla inammissibile qualora accerti che l'eccezione non era stata affatto proposta nelle precedenti fasi del giudizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17722 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GAETANO FIDUCCIA - Presidente -
Dott. MICHELE LO PIANO - Consigliere -
Dott. BRUNO DURANTE - rel. Consigliere-
Dott. MARIO FINOCCHIARO - Consigliere -
Dott. DONATO CALABRESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AURORA ASSICURAZIONI SPA, quale società Italiana Assicurazioni Danni, in persona del Direttore Dott. Giorgio Paterni, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato GURGO ANTONIO, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
DE RA LV, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso lo studio dell'avvocato CORTE CASSAZIONE, difeso dall'avvocato SILVIO DE ANGELIS, con procura speciale del Dott. Notaio Alex Gamberale in Marino 25/10/2000, rep. n. 37528;
- resistente -
contro
EO IA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n^. 16753/99 proposto da:
EO IA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ASIAGO 1, presso lo studio dell'avvocato STEFANO ORLANDI, che lo difende, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
AURORA ASSICURAZIONI SPA, quale società incorporante della SIAD s.p.a. - Società Italiana Assicurazioni Danni in persona pro- tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA LOTARIO 8, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO GURGO, che li difende, giusta delega in atti;
- controricorrente al ricorso incidentale -
nonché contro
DE RA LV;
- intimato -
avverso la sentenza n. 559/99 della Corte d'Appello di ROMA, sezione quarta civile emessa il 17/12/1998, depositata il 24/02/99; RG. 1734/1997,
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/06/02 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito l'Avvocato ANTONIO GURGO;
udito l'Avvocato SILVIO DE ANGELIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele CENICCOLA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale.
Svolgimento del processo
DE FR IL convenne innanzi al tribunale di Roma LE NZ e la compagnia di assicurazione SI, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni asseritamente subiti nella collisione della propria autovettura con quella della LE, assicurata con la compagnia convenuta.
Il tribunale ritenne il concorso di colpa dell'istante nella misura del 25%; quantificò i danni in lire 93.080.000; escluse la "malagestio"; ravvisò ritardo colpevole dell'assicuratrice che ritenne tenuta entro i limiti del massimale rivalutato in base agli indici ISTAT;
detratta la provvisionale rivalutata in base ai medesimi indici, determinò in lire 10.246.000 la somma ancora dovuta a titolo risarcitorio, ponendola a carico delle convenute con vincolo solidale.
La corte di appello di Roma respinse il gravame del danneggiato con sentenza che venne cassata da questa Suprema Corte con rinvio nella parte concernente il danno biologico e quello da incapacità lavorativa.
Riassunta la causa, il giudice di rinvio procedette a rivalutazione di tali voci di danno sulla scorta dei principi stabiliti dalla sentenza di cassazione e ne fissò il complessivo ammontare in lire 248.850.000, condannando al pagamento la LE e solidamente con lei l'assicuratrice; dichiarò inammissibili le ulteriori domande, compresa quella tendente ad ottenere il riconoscimento dell'operatività del limite del massimale. L'Aurora assicurazioni, incorporante della s.p.a. SI ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
la LE ha resistito e ha proposto ricorso incidentale, depositando memoria;
l'Aurora assicurazioni ha resistito al ricorso incidentale;
all'udienza di discussione il DE FR ha svolto difese orali. Motivi della decisione
I ricorsi sono proposti contro la medesima sentenza e, a norma dell'art. 335 c.p.c., vanno riuniti. È destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità dei ricorsi per mancata esposizione dei fatti proposta dal DE FR, contenendo ciascun ricorso una parte autonoma dedicata a tale esposizione, sufficiente a consentire la percezione delle censure sollevate, e bastando tanto a concretare il requisito di cui all'art. 366 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale si denuncia "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 1905 c.c. in relazione agli art. 112, 329 e 394 c.p.c.
Il giudice di rinvio - si sostiene - non ha considerato che l'eccezione concernente il limite del massimale è stata proposta nel giudizio di primo grado e, sebbene - non ve ne fosse bisogno, riproposta in quello di secondo, venendo sostanzialmente accolta in entrambi i gradi (perché i giudici hanno ritenuto che il limite operasse, anche se in considerazione del ritardo, con il quale è stato messo à disposizione il massimale, ne hanno stabilito la rivalutazione) e proprio a causa di ciò ha ritenuto che l'eccezione, riproposta in sede di rinvio, fosse nuova e l'ha dichiarata inammissibile, conseguentemente pronunciando condanna della società assicuratrice al di là del massimale.
Con il secondo motivo del ricorso principale si denuncia "nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 346 c.p.c. in relazione agli artt. 394 e 324 c.p.c.". Il giudice di rinvio - si deduce - confondendo le domande nuove proposte dal DE FR (condanna solidale della LE e della società assicuratrice al pagamento dell'intera somma liquidata) e dalla LE (superamento del massimale) con l'eccezione "mirante alla limitazione della tenutezza della SI nell'ambito del massimale rivalutato", ha ritenuto inammissibili sia le domande che l'eccezione senza considerare che questa ultima è stata proposta nel giudizio di merito, sicché rispetto ad essa avrebbe potuto verificarsi (ma non si è verificata) decadenza ex art. 346 c.p.c. per mancata riproposizione.
I motivi vanno esaminati congiuntamente per evidenti ragioni di concessione.
Nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso preordinato alla sostituzione della statuizione cassata con altra, non è consentita la proposizione di eccezioni nuove, salvo che non traggono origine dall'"ius superveniens" o costituiscano conseguenza necessaria della sentenza impugnata (ex plurimis Cass. 7.2.1994, n^. 1221; Cass. 3.7.1998, n^. 6548). Tuttavia, se la parte abbia proposto l'eccezione in primo grado, il giudice di rinvio, innanzi al quale venga riproposta, non può dichiararla inammissibile, ma eventualmente rinunciata ai sensi dell'art. 346 c.p.c. A questo fine il detto giudice deve accertare se l'eccezione è stata riproposta in grado di appello - in forma idonea ad evidenziare la volontà di riaprire la discussione e sollecitare la decisione su di essa - ed eventualmente, ove sia reso necessario dal contenuto del ricorso, in sede di legittimità, valendo anche in tale sede il principio della rinuncia all'eccezione non riproposta stabilito dall'art. 346 c.p.c. con riferimento al giudizio di appello. Ne consegue che il giudice di rinvio avrebbe dovuto verificare se, come dedotto innanzi a lui, l'eccezione è stata proposta in precedenza e, solo in caso negativo, avrebbe potuto dichiararne l'inammissibilità, dovendo altrimenti accertare se si fosse o meno verificata rinuncia ed emettere nel primo caso la pronuncia di cui all'art. 346 c.p.c. e nel secondo valutare la fondatezza dell'eccezione.
Non risulta dedotta espressamente la formazione di giudicato sull'ammissibilità dell'eccezione, ma, ove fosse stata dedotta, avrebbe dovuto ritenersi inammissibile la deduzione, non risultando depositata - in violazione dell'art. 369 c.p.c. - copia della sentenza annullata (Cass. 3.4.1993, n^. 4037). I motivi sono, pertanto, fondati e vanno accolti.
Diversamente dicasi del ricorso incidentale, con il quale si lamenta che il giudice di rinvio abbia ritenuto inammissibile la domanda di "mala gestio" senza considerare che la necessità di proporla è scaturita dalla sentenza di cassazione.
Nel ribadire il principio che è consentito proporre nel giudizio di rinvio tutte quelle domande che, non proposte in precedenza, si renda necessario proporre a seguito della sentenza di cassazione, si deve rilevare che la necessità di proporre la domanda di superamento del massimale per "mala gestio" si può manifestare soltanto all'atto dell'instaurazione del giudizio e non successivamente nel corso di esso in quanto il massimale non può subire variazioni in corso di causa ed il "petitum" può essere ridotto, ma non aumentato.
In conclusione, il ricorso principale va accolto e quello incidentale rigettato;
la sentenza impugnata va cassata in relazione con rinvio per nuovo giudizio sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione ad altra sezione della corte di appello di Roma.
P.Q.M.
la Corte riunisce i ricorsi;
accoglie il ricorso principale;
rigetta quello incidentale;
cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di Cassazione, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione terza civile della Corte di cassazione, il 25 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2002