Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17722
CASS
Sentenza 12 dicembre 2002

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Nel giudizio di rinvio, qualora una delle parti sollevi una eccezione deducendo di averla già proposta nel giudizio di primo grado, il giudice del rinvio deve accertare se sia stata effettivamente sollevata e riproposta in appello ed eventualmente coltivata in sede di legittimità, ovvero se la stessa debba intendersi rinunciata ex art. 346, cod. proc. civ., e, conseguentemente, nel primo caso, deve esaminarla nel merito e, nel secondo, deve dichiarare la parte decaduta dall'eccezione, potendo dichiararla inammissibile qualora accerti che l'eccezione non era stata affatto proposta nelle precedenti fasi del giudizio.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 12/12/2002, n. 17722
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17722
    Data del deposito : 12 dicembre 2002

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