CASS
Sentenza 22 febbraio 2023
Sentenza 22 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/02/2023, n. 7604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7604 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: AL FI nato a [...] il [...] AL AN nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 17/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANZARO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lettele conclusioni del difensore„ avv. A. AF, che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7604 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di AC IN e di AC NA, giudicate entrambi responsabili di furto aggravato di energia elettrica e la sola AC IN anche del furto aggravato di gas, condannandole alla pena per ciascuna ritenuta equa. 2. Verso la menzionata sentenza il difensore delle imputate, avvocato Alessio AF, con separati atti, ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi, che vengono esposti unitariamente, salvo l'evidenziazione del solo elemento di differenziazione. Con un primo motivo l'esponente ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 360 e 364 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, perché l'aver, in sede di arresto dell'imputata, i tecnici dell'Enel smantellato il misuratore dell'energia somministrata ha dato corpo ad un accertamento tecnico irripetibile del quale non è stato dato avviso al difensore dell'imputata. In questo modo si è reso impossibile il controllo sulle operazioni eseguite e sullo stato dell'impianto prima che fosse smantellato. Anche a voler ritenere, come fatto la Corte di appello con motivazione manifestamente illogica, che si sia trattato di un accertamento e di un sequestro eseguiti ai sensi degli artt. 354 e ss. cod. proc. pen., deve essere ravvisata una nullità del medesimo per omesso avviso all'imputata della facolatà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con un secondo motivo lamenta il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio unicamente sulle dichiarazioni rese dall'imputata, nonostante sia mancato l'accertamento della responsabilità della stessa;
si è fatto perno unicamente sulla condizione di utilizzatore, ma i tecnici al momento della verifica hanno dato atto che non era stato possibile individuare gli apparecchi utilizzatori. Non è noto a che titolo le imputate fossero presenti sul luogo degli accertamenti e da quanto tempo abitassero gli appartamenti 'utilizzatori'; quindi, non è possibile quantificare l'energia asseritannente sottratta. Con il terzo motivo si fa leva proprio su tal ultima circostanza per lamentare che la Corte di appello non abbia applicato la previsione dell'art. 131-bis cod. pen. Il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione a AC IN delle riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti circostanze aggravanti;
e al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche opposto a AC NA. Il riferimento ai precedenti penali operato per AC IN e quello alla condotta non collaborativa, operato per AC NA, integra una clausola di stile. Anche la pena base determinata dai giudici è eccessiva, ove parametrata alla gravità del fatto. La Corte di appello avrebbe dovuto considerare tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Quanto al primo motivo, ad escludere la pertinenza dell'evocazione dell'art. 360 cod. proc. pen. è sufficiente rammentare che tale disposizione disciplina l'accertamento tecnico irripetibile disposto dal P.M. Nella narrativa della Corte di appello e dello stesso esponente emerge, invece, un'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello ha ritenuto che si sia trattato di attività disciplinata dall'art. 354 cod. proc. pen., quindi di atti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria per rilevare lo stato dei luoghi e delle cose. In tal caso è obbligo della p.g. dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, secondo la previsione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. L'eventuale omissione dell'avviso integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023). Grava sul ricorrente l'onere di dare dimostrazione della tempestività dell'eccezione; onere nel caso che occupa non assolto. 1.2. Il secondo motivo, messe in disparte alcune affermazioni relative a circostanze di fatto che non sono evidenziate dalla sentenza impugnata e che quindi non posso essere qui assunte a base del giudizio (anche perché non denunciata in termini propri tale assenza), è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non evidenzia alcuna manifesta illogicità per il fatto di aver valorizzato in chiave probatoria le dichiarazioni ammissive di AC IN, peraltro rappresentando la presenza dei riscontri forniti dai tecnici dell'Enel, i quali accertarono che il contatore elettrico posto nel vano scale della palazzina comprendente l'abitazione della imputata era stato manomesso e che da esso si dipartiva una connessione abusiva. Va rammentato che la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Rv. 259489). 2 Anche con riguardo alla motivazione che attiene alla responsabilità di AC NA, non è manifestamente illogico ritenere che l'utilizzazione di energia elettrica abusivamente derivata implichi la consapevolezza della illiceità della sottrazione di energia dalla rete elettrica. 1.3. Il terzo motivo è aspecifico: la Corte di appello ha posto in evidenza che i termini edittali previsti per i reati accertati non sono compatibili con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. I ricorsi sviluppano una sola argomentazione (lievità del fatto) omettendo di confrontarsi con la motivazione impugnata. 1.4. Quanto al quarto motivo, per ciò che attiene a AC IN, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 24593101). Nel caso che occupa la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputata. Per la posizione della restante ricorrente, va rammentato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione). Nel caso di specie si è posto in rilievo il comportamento processuale non collaborativo e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Meramente assertivo è il rilievo che concerne la pretesa eccessività della pena base. 2. In conclusione, i ricorsi sono inammissibili e le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. \ 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2022.
udita la relazione svolta dal Consigliere SALVATORE DOVERE;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ETTORE PEDICINI che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi;
lettele conclusioni del difensore„ avv. A. AF, che ha chiesto raccoglimento dei ricorsi;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 7604 Anno 2023 Presidente: FERRANTI DONATELLA Relatore: DOVERE SALVATORE Data Udienza: 18/11/2022 RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento indicato in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Catanzaro nei confronti di AC IN e di AC NA, giudicate entrambi responsabili di furto aggravato di energia elettrica e la sola AC IN anche del furto aggravato di gas, condannandole alla pena per ciascuna ritenuta equa. 2. Verso la menzionata sentenza il difensore delle imputate, avvocato Alessio AF, con separati atti, ha proposto ricorso per cassazione, articolando i seguenti motivi, che vengono esposti unitariamente, salvo l'evidenziazione del solo elemento di differenziazione. Con un primo motivo l'esponente ha lamentato l'erronea applicazione degli artt. 360 e 364 cod. proc. pen. ed il vizio della motivazione, perché l'aver, in sede di arresto dell'imputata, i tecnici dell'Enel smantellato il misuratore dell'energia somministrata ha dato corpo ad un accertamento tecnico irripetibile del quale non è stato dato avviso al difensore dell'imputata. In questo modo si è reso impossibile il controllo sulle operazioni eseguite e sullo stato dell'impianto prima che fosse smantellato. Anche a voler ritenere, come fatto la Corte di appello con motivazione manifestamente illogica, che si sia trattato di un accertamento e di un sequestro eseguiti ai sensi degli artt. 354 e ss. cod. proc. pen., deve essere ravvisata una nullità del medesimo per omesso avviso all'imputata della facolatà di farsi assistere da un difensore di fiducia. Con un secondo motivo lamenta il vizio della motivazione perché la Corte di appello ha fondato il proprio giudizio unicamente sulle dichiarazioni rese dall'imputata, nonostante sia mancato l'accertamento della responsabilità della stessa;
si è fatto perno unicamente sulla condizione di utilizzatore, ma i tecnici al momento della verifica hanno dato atto che non era stato possibile individuare gli apparecchi utilizzatori. Non è noto a che titolo le imputate fossero presenti sul luogo degli accertamenti e da quanto tempo abitassero gli appartamenti 'utilizzatori'; quindi, non è possibile quantificare l'energia asseritannente sottratta. Con il terzo motivo si fa leva proprio su tal ultima circostanza per lamentare che la Corte di appello non abbia applicato la previsione dell'art. 131-bis cod. pen. Il quarto motivo lamenta il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione a AC IN delle riconosciute attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle concorrenti circostanze aggravanti;
e al diniego del riconoscimento delle attenuanti generiche opposto a AC NA. Il riferimento ai precedenti penali operato per AC IN e quello alla condotta non collaborativa, operato per AC NA, integra una clausola di stile. Anche la pena base determinata dai giudici è eccessiva, ove parametrata alla gravità del fatto. La Corte di appello avrebbe dovuto considerare tutti gli indici di cui all'art. 133 cod. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono inammissibili. 1.1. Quanto al primo motivo, ad escludere la pertinenza dell'evocazione dell'art. 360 cod. proc. pen. è sufficiente rammentare che tale disposizione disciplina l'accertamento tecnico irripetibile disposto dal P.M. Nella narrativa della Corte di appello e dello stesso esponente emerge, invece, un'attività di indagine svolta dalla polizia giudiziaria. La Corte di appello ha ritenuto che si sia trattato di attività disciplinata dall'art. 354 cod. proc. pen., quindi di atti urgenti compiuti dalla polizia giudiziaria per rilevare lo stato dei luoghi e delle cose. In tal caso è obbligo della p.g. dare avviso all'indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, secondo la previsione dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. L'eventuale omissione dell'avviso integra una nullità di ordine generale a regime intermedio, che va dedotta, a norma del combinato disposto degli artt. 180 e 182, comma secondo, secondo periodo, cod. proc. pen., fino al momento della deliberazione della sentenza di primo grado (cfr. Sezioni Unite n. 5396 del 29/01/2015, Bianchi, Rv. 263023). Grava sul ricorrente l'onere di dare dimostrazione della tempestività dell'eccezione; onere nel caso che occupa non assolto. 1.2. Il secondo motivo, messe in disparte alcune affermazioni relative a circostanze di fatto che non sono evidenziate dalla sentenza impugnata e che quindi non posso essere qui assunte a base del giudizio (anche perché non denunciata in termini propri tale assenza), è manifestamente infondato. La sentenza impugnata non evidenzia alcuna manifesta illogicità per il fatto di aver valorizzato in chiave probatoria le dichiarazioni ammissive di AC IN, peraltro rappresentando la presenza dei riscontri forniti dai tecnici dell'Enel, i quali accertarono che il contatore elettrico posto nel vano scale della palazzina comprendente l'abitazione della imputata era stato manomesso e che da esso si dipartiva una connessione abusiva. Va rammentato che la confessione può costituire prova sufficiente della responsabilità del confidente, indipendentemente dall'esistenza di riscontri esterni (non essendo suscettibili di applicazione analogica i limiti previsti dall'art. 192 cod. proc. pen. per la chiamata in correità), purché il giudice prenda in esame le circostanze obiettive e subiettive che hanno determinato e accompagnato la dichiarazione e dia ragione, con logica motivazione, delle circostanze che escludono intendimenti autocalunniatori o l'intervenuta costrizione dell'interessato (Sez. 6, n. 13085 del 3/10/2013, dep. 2014, Rv. 259489). 2 Anche con riguardo alla motivazione che attiene alla responsabilità di AC NA, non è manifestamente illogico ritenere che l'utilizzazione di energia elettrica abusivamente derivata implichi la consapevolezza della illiceità della sottrazione di energia dalla rete elettrica. 1.3. Il terzo motivo è aspecifico: la Corte di appello ha posto in evidenza che i termini edittali previsti per i reati accertati non sono compatibili con la causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. proc. pen. I ricorsi sviluppano una sola argomentazione (lievità del fatto) omettendo di confrontarsi con la motivazione impugnata. 1.4. Quanto al quarto motivo, per ciò che attiene a AC IN, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010 - dep. 18/03/2010, Contaldo, Rv. 24593101). Nel caso che occupa la Corte di appello ha fatto riferimento ai precedenti penali dell'imputata. Per la posizione della restante ricorrente, va rammentato che nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010 - dep. 23/09/2010, Giovane e altri, Rv. 248244; similmente Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017 - dep. 22/09/2017, Pettinelli, Rv. 271269, per la quale, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione). Nel caso di specie si è posto in rilievo il comportamento processuale non collaborativo e l'assenza di elementi positivamente valutabili. Meramente assertivo è il rilievo che concerne la pretesa eccessività della pena base. 2. In conclusione, i ricorsi sono inammissibili e le ricorrenti vanno condannate al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. \ 3
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuna in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 18/11/2022.