Sentenza 27 aprile 2011
Massime • 1
È illegittimo, e non determina l'estinzione del reato edilizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 36 e 45 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria con effetti temporanei o relativo soltanto a parte degli interventi abusivi realizzati od. ancora, subordinato all'esecuzione di opere, atteso che ciò contrasta ontologicamente con gli elementi essenziali dell'accertamento di conformità, i quali presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica. (Nella specie era stato rilasciato un titolo abilitativo in sanatoria con "validità di mesi sei dalla data del rilascio", prevedendosi, alla scadenza, la necessità di una richiesta di rinnovo).
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- 1. Il ristretto ambito di applicazione della sanatoria per “doppia conformità” di cui all’art. 36 d.p.r. 380/2001 di Luca RamacciLuca Ramacci · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Il presente lavoro prende in esame la procedura di sanatoria degli abusi edilizi “formali” considerandone le caratteristiche e l'ambito di operatività così come delineato dalla giurisprudenza amministrativa e di legittimità, i cui interventi si sono spesso resi necessari a causa di distorte prassi finalizzate la recupero di interventi abusivi che secondo una corretta lettura dell'art. 36 d.P.R. 380\2001 sarebbero, invece non sanabili. Viene posto in evidenza come, in realtà, la disposizione in esame abbia un'applicazione molto limitata e come siano conseguentemente limitati gli effetti estintivi delle contravvenzioni urbanistiche previsti dall'art. 45 del d.P.R. 380\01. Sommario: 1. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/04/2011, n. 19587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19587 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 27/04/2011
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 908
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 656/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NT RA, nato il [...];
2) NT ZI, nato l'[...];
avverso la sentenza del 21.6.2010 della Corte di Appello di Roma;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Silvio Amoresano;
sentite le conclusioni del P.G., Dr. D'Ambrosio Vito, che ha chiesto rigettarsi i ricorsi;
sentito il difensore, avv. Curti Mario, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
1) Con sentenza del 20.2.2009 il Tribunale di Frosinone condannava NT RA e NT ZI, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi 1 di arresto ed Euro 5.000,00 di ammenda per i reati di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) e art. 81 c.p., D.P.R. n. 380 del 2001, artt.93, 94 e 95 (capi a e b del proc.n.590/08) e per il reato di cui al
D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 (capo a del proc.n. 930/08);
dichiarava, invece, non doversi procedere in ordine ai rimanenti reati perché estinti per prescrizione.
La Corte di Appello di Roma, con semenza del 21.6.2010, in parziale riforma della sentenza del Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di NT RA e NT ZI in ordine ai reati di cui ai capi a) e b) del decreto di citazione a giudizio del 30.6.2006 (proc. n.590/08) perché estinti per intervenuta prescrizione, rideterminando la pena per il residuo reato di cui al capo a) del decreto di citazione a giudizio del 15.5.2007 (proc.n.930/08) in giorni dieci di arresto ed Euro 4.000,00 di ammenda.
2) Ricorrono per cassazione NT RA e NT ZI, con separati ricorsi, deducendo entrambi la erronea e falsa applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, nonché il difetto, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo i giudici di merito tenuto conto che trattavasi di opera pertinenziale che non necessitava quindi di permesso di costruire. NT RA denuncia, altresì, il difetto di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in ordine al reato di cui al capo a) del decreto di citazione del 15.5.2007, nonostante che dagli atti emergesse che il ricorrente si era interessato dei lavori solo inizialmente.
Comunque era stata fatta richiesta di sanatoria al Comune di Frosinone.
Con memoria, depositata in data 14.4.2011, nel riportarsi alle precedenti doglianze, si evidenzia che il Comune ha rilasciato in data 21.1.2011 ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36 l'allegato permesso in sanatoria.
3) I ricorsi sono infondati.
3.1) La Corte territoriale correttamente ha escluso la natura pertinenziale del portico abusivamente realizzato, trattandosi di costruzione assoggettata "al regime del permesso di costruire, avendo determinato aumenti di superficie e volume..". È pacifico, invero, secondo la giurisprudenza costante di questa Corte, che "la nozione di pertinenza urbanistica, diversamente da quella dettata dall'art.817 c.c., ha peculiarità sue proprie, inerendo essa ad un'opera -
che abbia comunque una propria individualità fisica ed una propria conformazione strutturale - preordinata ad un'esigenza oggettiva dell'edificio principale, funzionalmente ed oggettivamente inserita al servizio dello stesso, sfornita di un autonomo valore di mercato, non valutabile in termini di cubatura o dotata di un volume minimo tale da non consentire, in relazione anche alle caratteristiche dell'edificio principale una destinazione autonome e diversa da quella a servizio dell'immobile cui accede" (vedi tra le molteplici decisioni, Cass. sez. 3, 9.12.2004, Bufano). La strumentalità rispetto all'immobile principale deve essere in ogni caso oggettiva, e non può desumersi, a differenza di quanto consente la nozione civilistica di pertinenza, esclusivamente dalla destinazione soggettivamente data dal proprietario o dal possessore. L'opera pertinenziale inoltre, non deve essere parte integrante o costitutiva di altro fabbricato, sicché non può considerarsi tale l'ampliamento di un edificio che, per la relazione di congiunzione fisica con esso, ne costituisca parte..." (cfr. ex multis Cass.pen.sez.3 n. 2017 del 25.10.2007-Giangrasso). 3.2) La dedotta estraneità di NT RA alla realizzazione dell'opera abusiva è meramente assertiva, facendosi riferimento, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, genericamente ad "atti del giudizio di prime cure" dai quali emergerebbe che NT RA si è interessato dei lavori dell'immobile, anche se marginalmente.." e che "dopo la sospensione dei lavori, solamente ZI riprendeva gli stessi cercando di ultimare il portico anche con la chiusura in tendaggi". 3.3) Il permesso in sanatoria n. 11292 del 21.1.2011 non può avere alcuna efficacia estintiva.
A seguito delle declaratorie, intervenute in primo e secondo grado, di estinzione dei reati per prescrizione, NT RA e NT ZI risultano condannati per il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b) "per aver realizzato, in assenza di permesso a costruire, in Frosinone via Marittima, a ricostruzione di un portico precedentemente demolito con chiusura sul prospetto frontale con struttura in alluminio, della superficie di mq 19,38 e la realizzazione di una struttura metallica con copertura in plexigas della superficie di mq 25,96".
Dal provvedimento n. U2932 del 21.1.2011 risulta, invece, che è stato rilasciato permesso in sanatoria ex D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36, relativo alla installazione di un manufatto temporaneo, ai sensi dell'art. 35 bis del R.E.C., a servizio dell'attività commerciale sita in Frosinone via Marittima n.253.
In ogni caso, trattasi di un permesso "temporaneo" che, come si legge nel provvedimento medesimo, ha "validità di mesi sei dalla data del rilascio;
alla scadenza dovrà essere chiesto il rinnovo al settore commercio ...". Sicché, in caso di mancato rinnovo, l'opera diventerebbe nuovamente... abusiva. Tutto ciò in aperta violazione del disposto del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 36. Tale norma prevede, infatti, che il responsabile dell'abuso o il proprietario possano ottenere il permesso in sanatoria se l'intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda, (c.d."doppia conformità").
Non è consentito, quindi, il rilascio di un permesso in sanatoria parziale, temporaneo o subordinato all'esecuzione di opere:
l'accertamento della doppia conformità presuppone, infatti, che le opere siano state già realizzate e che esse siano integralmente e definitivamente corrispondenti alla disciplina urbanistica vigente.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 27 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 18 maggio 2011