Sentenza 7 aprile 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 07/04/2003, n. 5439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5439 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2003 |
Testo completo
CC 78877 ESENTS AL SE D.P.R. 20/4/1983 N. MATERIA REPUBBLICA ITALIANA ISGISTRA 03 AB, ALL. B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBU 0543 9 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE tto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Composta dagli Ill.mi Sigg. Dott. Bruno SACCUCCI Presidente R.G.N. 17498/0 Dott. Massimo ODDO Consigliere Cron. 11362 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Rep. Dott. Antonio MERONE Consigliere Ud.19/09/02 Dott. Aldo CECCHERINJ Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZ.ONE ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE S ENTENZA ¡N. 78822 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 - ricorrente 3240
contro
-1- RO GI;
intimato avverso la sentenza 11. 284/00 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 12/05/00; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/02 dal Consigliere Dott. Aldo CECCHERINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale dell'Um- a bria, con sentenza depositate in data 12 maggio decisione di primo grado, che1999, confermò aveva annullato la cartella esattoriale notificata a IL RO. Con a predetta cartella, l'Am- ministrazione aveva iscritto a ruolo le imposte do- vute sulla premessa che erano state a suo avviso illegittimamente detratte dalla base imponibile, à norma della legge n. 363 del 1984, le somme relati- ve alle imposte sospese in relazione agli eventi sismici del maggio 1384. Contro questa sentenza ricorre per cassazione Ministero delle finanze, in persona del ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dal- l'Avvocatura generale dello Stato, con un motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 falsa Nel ricorso si denuncia la violazione applicazione dell'art. 28 della 1. 13 maggio 1999 n. 133, dell'art. 3 corma 2 bis del d.l. 30 dicem- bre 1985 n. 791, dell'art. 13, comma primo 1. 27 10 1. 28 febbraio diccmbre 1997 n. 119, dell'art. 1986 n. 46, dell'art. 2 d. P.R. n. 597 del 1973 e del d.l. 29 maggio 1989 IL, 202 convertito dalla legge n. 263 del 1989; e si deduce che la prima delle disposizioni citate, sopravvenuta alla sen- zerza imp qnata, impone di interpretare l'art. 3 d. 1. П. 791/1985 e l'art. 13 1. Π. 449/1997 nel senso che le stesse somme non costituiscono un опе- re deducibile per il corrispondente importo ai fini della determinazione delle imposte sui redditi. Il ricorso è infondato. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, Ia norma agevolati- va è da intendere nel senso che le somme relative alla sospensione dello imposte dirette sopra ricor- datc, nonché dei contributi assistenziali e previ- denziali "non concorrono alla formazione dell'impc- nibile ai fini dell'irpe e dell'ilor", e che essa si configura come deroga alla disciplina generale contenuta nell'art. 3 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 597, sulla determinazione della base imponibile costituita dal readito complessivo (comma primo) e sulle relative eccezioni;
mentre l'agevolazione di cui si controvertc non deve essere confusa пол lа disciplina della deducibilità delle imposte pagate al termine del periodo di sospensione, avendo La norma di interpretazione autentica dell'art. 29 della 1. 13 maggio 1999 n. 133 chiarito che l'art. 3 comma 2 bis d.
1. n. 791 deve intendersi nel senso che le somme dovute a titolo di imposta, il cui pa- gamento sia stato sospeso per calamità pubbliche, Il cons/rel, est. dr. Aldo Ceccherinofceaberini non costituiscono un onero deducibile per il corri- spondente importo ai fini della determinazione del- le imposte sui redditi, ma che si applica l'art. 11 della legge 18 febbraio 1999 m. 28 sopra ricordata, e pertanto la sospensione o il differimento del pa- gamento delle imposte dirette non costituiscono au- tonomo titolo per la deduzione delle imposte mede- sime dal reddito del periodo d'imposta nel quale sono state pagate, e dunque che l'esclusione dal concorso alla formazione della base imponibile in un periodo d'imposta non autorizza altresì la dedu- zione dell'imposta, già sospesa, nel successivo pe- riodo in cui sia pagata, se ciò non sia previsto da speciali diverse disposizioni di legge. Poiché non sono addotti argomenti nuovi che im- pongano una rinnovata considerazione della questio- ne, il ricorso dovo essere respinto. In difetto di costituzione del contribuente non v'è luogo a pronuncia sulle spese;
P. q. m.
La Corte zigetta il ricorso. Così deciso a Roma, in camera di consiglio, il giorno 19 settembre 2002. Il Presidente. Il Cons. est. kerues Aldo (Bruno Sacèucci) (Aldo Ceccherini) ~+ IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli