Sentenza 20 gennaio 2015
Massime • 1
Il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito - come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso - con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme erogate alla società di persona indagata di partecipazione ad un'associazione per delinquere transazionale finalizzata alla consumazione di reati fiscali e di riciclaggio, per importi ulteriori e non coincidenti con quelli riferibili ai reati fiscali posti in essere).
Commentario • 1
- 1. Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: responsabilità degli enti, associazione per delinquere e profitto confiscabileFabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2015, n. 6507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6507 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GALLO Domenico - Presidente - del 20/01/2015
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - N. 167
Dott. RECCHIONE Sandra - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 47505/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PO CC N. IL 30/03/1957;
avverso l'ordinanza n. 601/2014 TRIB. LIBERTÀ di ROMA, del 30/09/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANDRA RECCHIONE;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SCARDACCIONE Eduardo Vittorio che chiede il rigetto.
RITENUTO IN FATTO
1. Il tribunale di Roma sezione per il riesame, decidendo in sede di appello cautelare, confermava il provvedimento del Tribunale di Roma che rigettava la richiesta di revoca del sequestro preventivo dei beni di SC RI vincolati ai sensi dell'art. 321 c.p.p., comma 2 in vista della confisca obbligatoria per equivalente stabilita dalla L. n. 146 del 2006, art. 11. Lo SC veniva condannato dal Tribunale di Roma per associazione per delinquere transnazionale finalizzata alla consumazione di reati fiscali e di riciclaggio. Lo stesso veniva prosciolto dalle imputazioni concernenti i reati fiscali a causa del decorso del termine di prescrizione. Il Tribunale disponeva la confisca dei beni sequestrati.
2. Avverso tale ordinanza ricorreva per cassazione il difensore dell'imputato che deduceva il vizio di violazione di legge con riguardo alla coincidenza tra il profitto ed i beni oggetto del vincolo reale.
2.1. Ci si doleva del fatto che il coimputato OC, che vantava una posizione omogenea a quella dello SC era stato destinatario di una decisione di dissequestro sulla base del fatto che l'ammontare dell'IVA evasa, ovvero l'unico profitto individuato ed individuabile, era stato restituito;
sicché tale somma non poteva essere sequestrata senza incorrere in una duplicazione di sanzioni. Si invocava, pertanto, l'estensione dell'effetto dell'impugnazione proposta dal EL nei riguardi del vincolo sui beni nella disponibilità dello SC.
2.2. Ci si doleva inoltre del fatto che la decisione reiettiva fosse basata sulla valorizzazione del contenuto della sentenza di condanna nei confronti dello SC, malgrado questa non contenesse elementi nuovi rispetto a quelli già analizzati dal tribunale in relazione alla posizione del OC.
Si rimarcava che lo SC era stato condannato solo per il reato di associazione per delinquere, mentre non era stato mai imputato per il reato di riciclaggio. Lo SC era stato inoltre prosciolto dall'imputazione relativa al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8 per intervenuta prescrizione del reato. Il ricorrente evidenziava che solo in relazione al riciclaggio poteva sostenersi che il profitto non fosse del tutto coincidente con l'omesso versamento dell'Iva, potendosi in tal caso computare anche il costo dell'operazione illecita, ovvero il quantum incassato per compiere tali attività illecite;
lo SC, tuttavia, non era imputato per riciclaggio e nessun profitto poteva essere ricondotto all'unico reato per il quale era stato condannato, ovvero l'associazione per delinquere. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. La doglianza della difesa si fonda sul presupposto che l'associazione per delinquere non sia produttiva di profitti illeciti.
Il collegio condivide l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il profitto del reato di associazione per delinquere, sequestrabile ai fini della successiva confisca per equivalente (L. 16 marzo 2006, n. 146, art. 11), è costituito dal complesso dei vantaggi direttamente conseguenti dall'insieme dei reati fine, dai quali è del tutto autonomo e la cui esecuzione è agevolata dall'esistenza di una stabile struttura organizzata e dal comune progetto delinquenziale (Cass. sez. 3, n. 5869 del 27/01/2011, Rv. 249537). Tale approdo ermeneutico è coerente con l'analisi interpretativa effettuata dalla Cassazione nella sua più autorevole composizione che ha riconosciuto la possibilità che l'associazione, quando si configura con la complessità tipica delle organizzazioni di tipo mafioso, sia idonea a generare profitto e ad assicurare utili anche in relazione alla sola attività di partecipazione (Cass. Sez. U, n. 259587 del 27/02/2014, Rv. 259587). Tali valutazioni possono essere estese a tutti i casi in cui la associazione, pur non inquadrandosi come mafiosa, si fonda su una organizzazione complessa che prevede la corresponsione di utili in relazione al solo contributo prestato al sistema associativo.
3. Nel caso in esame l'associazione transnazionale della quale il ricorrente è partecipe presenta una organizzazione complessa ed un funzionamento articolato che richiede l'impiego permanente di risorse umane e professionali e si presenta idonea a garantire un profitto illecito conseguente al solo contributo associativo. Le risorse per assicurare tale profitto sono generate dalla consumazione dei reati fine e, segnatamente, dalla attività di riciclaggio. Gli elementi di prova che dimostrano la esistenza del profitto generato dalla associazione sono stati puntualmente richiamati dal tribunale. I giudici di merito rilevano infatti che i coimputati IG, MU, De OL e NO nel corso dell'esame ex art. 210 cod. proc. pen hanno delineato la struttura della associazione e hanno indicato le ingenti somme ricevute a titolo di corrispettivo per il contributo prestato quali sodali (pag 4 dell'ordinanza impugnata). Si evidenzia inoltre che la I OB, amministrata dallo SC, aveva ricevuto ingenti somme di denaro provenienti dalle telefoniche IS e EB poi dirottate verso una miriade di conti bancari esteri. Inoltre il tribunale evidenziava come lo SC avesse percepito per conto della I OB gli importi di Euro 153.868,00 e di Euro 175.500,00 e dalla cessione della stessa società la somma di Euro 1.000.000; queste circostanze non venivano contestate dalla difesa e davano conto della redditività della condotta di partecipazione alla associazione contestata.
4. Può dunque essere affermato che ogni volta che l'associazione per delinquere presenta una organizzazione stabile ed al contributo dei sodali corrisponda il riconoscimento di utili, la associazione può essere in sè considerata idonea a generare profitto illecito;
questo trova la sua fonte remota nei reati fine, ma si manifesta in concreto nelle utilità percepite dai partecipi in relazione al contributo prestato.
5. Nel caso di specie, come sopra evidenziato dalla analisi delle emergenze processuali riversate nella motivazione offerta dal Tribunale emerge che lo SC aveva tratto dalla sua attività di partecipe al sodalizio utili ulteriori e non coincidenti con quelli riferibili ai reati fiscali in relazione ai quali era stato restituito l'ammontare corrispondente al profitto. La dedotta violazione di legge deve dunque ritenersi inesistente.
6. In materia di effetto estensivo delle decisioni cautelari il collegio condivide il consolidato orientamento della Cassazione secondo cui in tema di riesame, in caso di accoglimento dell'impugnazione proposta da uno solo dei coindagati l'estensione degli effetti favorevoli della decisione si verifica a condizione che questa non sia fondata su motivi personali dell'impugnante e che il procedimento stesso sia sorto e si sia svolto in modo unitario e cumulativo (Cass. sez. 2, n. 8056 del 05/02/2014, Rv. 258544; Cass. sez. U, n. 34623 del 26/06/2002, Rv. 222261). Nel caso in esame il provvedimento di rigetto si fonda sulla analisi del contributo associativo fornito dallo SC e degli utili da questo specificamente ottenuti. Tale struttura del provvedimento reiettivo impedisce di ritenere estensibili gli effetti del provvedimento emesso nei confronti del OC nel quale il tribunale, con decisione allo stato degli atti, aveva diversamente ritenuto che in atti non vi era traccia di profitti personali dell'appellante.
7. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2015.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2015