Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2015, n. 6507
CASS
Sentenza 20 gennaio 2015

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Massime1

Il delitto di associazione per delinquere può essere considerato in sé idoneo a generare profitto illecito - come tale suscettibile di confisca in via del tutto autonoma da quello conseguito dai reati-fine perpetrati in esecuzione del programma criminoso - con riferimento alle utilità percepite dagli associati per il contributo da essi prestato per assicurare il regolare funzionamento del sodalizio. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la decisione impugnata che aveva confermato il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente di somme erogate alla società di persona indagata di partecipazione ad un'associazione per delinquere transazionale finalizzata alla consumazione di reati fiscali e di riciclaggio, per importi ulteriori e non coincidenti con quelli riferibili ai reati fiscali posti in essere).

Commentario1

  • 1Cambiando l’ordine degli addendi il risultato non cambia: responsabilità degli enti, associazione per delinquere e profitto confiscabile
    Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 22 marzo 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 20/01/2015, n. 6507
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6507
Data del deposito : 20 gennaio 2015

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