Sentenza 13 maggio 2016
Massime • 1
Il potere del giudice di disporre d'ufficio l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 cod. proc. pen., non comprende anche la possibilità di dare lettura degli atti esistenti nel fascicolo del dibattimento senza l'impulso della parte, non potendosi confondere la lettura di atti con l'assunzione di nuove prove. (Fattispecie nella quale la Corte ha escluso che il giudice, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 cod. proc. pen., potesse dare lettura della querela ex art. 512 cod. proc. pen., in assenza della richiesta di parte).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 13/05/2016, n. 42334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42334 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2016 |
Testo completo
42 334 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 13/05/2016 Composta da: Sent. n. sez. 1526/2016 PAOLO ANTONIO BRUNO Presidente - REGISTRO GENERALE GR MICCOLI N.38164/2015 ANTONIO SETTEMBRE ALFREDO GUARDIANO Rel. Consigliere - ANDREA FIDANZIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CATANZARO nei confronti di: RE RI GR nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/04/2015 del GIUDICE DI PACE di COSENZA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 13/05/2016, la relazione svolta dal Consigliere ALFREDO GUARDIANO Udito il Procuratore Generale in persona del GIUSEPPE CORASANIT che ha concluso per l'inamminililità del ricorro Udit i difensor Avv.;Raffaele Forestire L FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe il giudice di pace di Cosenza assolveva AV IA RA ed TO OB dai reati agli stessi ascritti (artt. 110, 81, cpv., 594, co. 1 e 612, co. 1, c.p.; 612, co. 1, 81, cpv. 594, co. 1 e 612, co. 1, c.p.) con la formula perché il fatto non sussiste, sul presupposto che, non essendosi potuto procedere all'escussione della persona offesa, resasi irreperibile, l'ipotesi accusatoria risulta sfornita di prova.
2. Avverso tale sentenza, di cui chiede l'annullamento, ha procuratore proposto tempestivo ricorso per cassazione il generale della Repubblica presso la corte di Catanzaro, lamentando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 512 e 507, c.p.p., in quanto, a fronte dell'inerzia della parte pubblica ed accertata l'irreperibilità del querelante, il giudice, che pure fa riferimento alla previsione di cui all'art. 512, c.p.p., esercitando il potere di integrazione probatoria previsto dall'art. 507, c.p.p., avrebbe dovuto procedere alla lettura del contenuto della querela in atti.
3. Il ricorso non può essere accolto, in quanto, in difetto della richiesta della parte che vi aveva interesse, il giudice procedente non poteva, attraverso l'esercizio del potere di integrazione istruttoria di cui all'art. 507, c.p.p., disporre la lettura del contenuto della querela, ai sensi dell'art. 512, c.p.p. Ed invero, come affermato dall'orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, nei casi in cui, per circostanze o fatti imprevedibili, risulti impossibile la testimonianza dell'autore della denuncia-querela, l'art. 512 c.p.p. ne consente la lettura, non soltanto per valutare l'esistenza della condizione di procedibilità, ma anche per utilizzarne il contenuto ai fini della prova, poiché fra gli atti "assunti" dalla polizia giudiziaria o dal p.m. rientrano anche quelli semplicemente "ricevuti" dalle predette autorità, purché vi sia una specifica richiesta di una delle parti al riguardo (cfr. Cass., sez. II, 04/12/2013, n. 51416, rv 258064; Cass., sez. II, 06/11/2007, n. 9168, rv. 239804). Tuttavia, come è stato rilevato da altro condivisibile arresto della Suprema Corte, il potere del giudice di disporre d'ufficio* l'assunzione di nuovi mezzi di prova, previsto dall'art. 507 c.p.p., non comprende anche la possibilità di dare lettura degli atti esistenti nel fascicolo del dibattimento senza l'impulso della parte, non potendosi confondere la lettura di atti con l'assunzione di nuove prove. Deve escludersi, pertanto, che il giudice, avvalendosi dei poteri di cui all'art. 507 c.p.p., possa dare lettura della querela ex art. 512 c.p.p., in assenza della richiesta di parte (cfr. Cass., sez. VI, 14/04/2003, n. 23807).
4. Sulla base delle svolte considerazioni il ricorso di cui in premessa va, dunque, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso del procuratore generale. Così deciso in Roma il 13.5.2016 Il Consigliere Estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA adel 6 - 01 2016 IL FUNZIONARIO GIUDGIUDIZIARIO Carmela Lanzuise 2