Sentenza 27 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/2003, n. 2955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2955 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2003 |
Testo completo
REPUBBI0 2 9 55 /03 N tti. 3 ri 0 i IN NOME DE OPO. ITAL D LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto DICHIARAZIONE GIUDIZIALE SEZIONE PRIMA CIVILE PATERNITA' Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R. G. N. 18987/02 Dott. Giovanni LOSAVIO Presidente - Consigliere Dott. Giammarco CAPPUCCIO Rel. Consigliere Cron. 6800 Dott. CO FELICETTI Consigliere Rep. Dott. Renato RORDORF Ud. 17/01/2003 Dott. Aldo CECCHERINI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GU IC, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MONTE ACERO 2/A, presso l'avvocato GINO BAZZANI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANDREA PENNESI, giusta delega a margine del ricorso;
ricorrente
contro
VE HU NI ANA;
- intimato avversO il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 18/03/02; 2003 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 88 udienza del 17/01/2003 dal Consigliere Dott. CO FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso il rigetto del ricorso;
Svolgimento del processo 1 VE AN UE, con ricorso ex art. 274 cod. civ., depositato il 16 marzo 1998, chiese al Tribunale per i minorenni di Bologna di essere ammessa all'esercizio dell'azione per la dichiarazione giudi- ziale della paternità del figlio minore CO nei confronti di ER FE. Instaurato il contraddittorio, il ER si costituiva chiedendo il rigetto della domanda. Il Tri- bunale autorizzò l'esercizio dell'azione ed il reclamo avverso il decreto del Tribunale fu respinto dalla Cor- te di appello. La sentenza della Corte di appello, im- pugnata dal ER, fu cassata dalla Corte di cassa- zione per non essere stata valutata in sede di merito la esistenza dell'interesse del minore alla dichiara- zione di paternità, come prescritto а seguito della sentenza n. 341 del 1990 della Corte costituzionale. La Corte di appello di Bologna, in sede di rin- con decreto depositato il 18 marzo 2002, accertava vio, la sussistenza dell'interesse del minore e rigettava il reclamo avverso il provvedimento ammissivo dell'azione. 2 Il ER, con ricorso notificato alla VE in data 28 giugno 2002, impugnava il decreto dinanzi a questa Corte, formulando due motivi di impugnazione. La VE non ha controdedotto. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo di denuncia la violazione dell'art. 274 cod. civ. Con il secondo motivo si denuncia la carenza asso- luta di motivazione del decreto impugnato. Con entrambi i motivi sostanzialmente si deduce il mancato accertamento in concreto della sussistenza dell'interesse del minore alla dichiarazione della pa- ternità, essendo la motivazione in proposito del tutto apodittica, non tenendo conto che il minore, sino all'età di quattordici anni, ha ignorato che l'odierno ricorrente fosse suo genitore, avendo così già svilup- pato la propria personalità in assenza di tale figura paterna. Si contesta, inoltre, la esistenza di elementi di fatto sufficienti a dimostrare la esistenza della rela- zione fra la VE e l'odierno ricorrente. Il ricorso è infondato in relazione ad entrambi i motivi. Quanto al primo motivo va osservato che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 341 del 1990 - nello 3 stabilire, attraverso la parziale dichiarazione di il- legittimità costituzionale dell'art. 374 cod. civ., la necessarietà dell'accertamento, in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'azione, dell'esistenza dell'interesse del minore alla dichiarazione di pater- nità ha fatto esplicito riferimento alla verifica dell'inesistenza del rischio che la dichiarazione di paternità pregiudichi "gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale del minore". In tale ottica la giurisprudenza di questa Corte costantemente affermato che che la contrarietà ha dell'accertamento della paternità all'interesse del mi- nore può sussistere solo nel caso di concreto accerta- mento di una condotta del preteso padre tale da giusti- ficare una dichiarazione di decadenza dalla potestà ge- nitoriale, ovvero dalla prova dell'esistenza di gravi ' rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del mi- nore e per la sua collocazione sociale (Cass. 26 luglio 2002, n. 11041; 20 febbraio 1998, n. 1856; 8 novembre 1997, n. 11032; 30 maggio 1997, n. 4834). Tali principi vanno confermati, precisandosi che i su detti elementi di rischio debbono risultare da fatti obbiettivi, emergenti dalla pregressa condotta di vita del preteso genitore, ed in mancanza di essi l'interesse del minore va ritenuto di regola sussisten- 4 te, a prescindere dai rapporti di affetto che possano in concreto instaurarsi con il presunto padre e con la disponibilità di questi ad instaurarli, in relazione al miglioramento obiettivo della sua situazione in rela- zione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre. Nel caso di specie la Corte di appello ha fatto esatta e motivata applicazione di tali principi, accer- tando che nel caso di specie non sono emersi a carico del presunto padre elementi che escludano l'interesse del minore al riconoscimento, Nè sono emerse particola- ぶ ri circostanze che possano arrecare danno psicologico alminore in conseguenza del riconoscimento,riconoscimento, mentre deve ritenersi rispondente al suo interesse l'emersione del- la figura paterna, anche in relazione al vantaggio eco- nomico che gliene deriva. Quanto al secondo motivo del ricorso, va osserva- to quanto segue. Il decreto con il quale la Corte di appello provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, comma 2, cod. civ., nel giudizio promosso ai fini dichiarazione dell'ammissibilità dell'azione per la giudiziale di paternità, dichiarando ammissibile l'azione, ha natura decisoria e definitiva, ed è per- tanto impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., con 5 i limiti, quindi, previsti per tale tipo di ricorso, proponibile solo per violazione di legge. Conseguentemente detto provvedimento può essere censurato, in relazione alla motivazione, solo sotto il profilo della sua radicale mancanza о della mera appa- renza, e non anche sotto il profilo della sua insuffi- inadeguatezza (da ultimo Cass. 16 febbraiocienza о 2001, n. 2287; 30 maggio 2001, n. 7342; 5 ottobre 2000, n. 13272;10 maggio 1999, n. 4641; 8 novembre 1997, n. 11027). Va altresì considerato che la funzione del proce- dimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 è unicamente quella di accertare la esistenza di un fumus boni juris circa la esistenza del preteso rappor- to di filiazione, nel senso che sulla base degli ele- menti probatori offerti lo facciano apparire verosimile e l'azione non manifestamente infondata (Cass. 30 mag- gio 2001, n. 7342; 12 maggio 1999, n. 4712; 8 novembre che 1997, n. 11027 cit.; 27 gennaio 1997, n. 802; 27 febbraio 1996, n. 1517). A tal fine possono essere ri- tenute sufficienti anche le sole dichiarazioni della madre (Cass. 16 febbraio 2001, n. 2287; 22 marzo 2000, n. 3368). Nel caso di specie il decreto della Corte di ap- pello ha adeguatamento motivato sulla esistenza del fu- 6 mus boni juris, facendo riferimento a specifiche emer- genze istruttorie in proposito, cosicchè il ricorso ri- sulta infondato anche in relazione al secondo motivo. Nulla va statuito sulle spese non avendo la parte intimata controdedotto.
P. Q. M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 17 gennaio 2003, nella ca- mera di consiglio della prima sezione civile. Il Presidente Il Consigliere estensore (CO Felicetti) (Giovani Losavio) & winululard Плато CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile IL CANCEN Depoult 274 29t ria ería Andrea Bianchi IL CANCELLIERE 7 119111 "