Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7342
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Sentenza 30 maggio 2001

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In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, stante la funzione del procedimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 cod. civ. - che non è quella di accertare il rapporto di filiazione, bensì di riscontrare, con riferimento alle circostanze che la parte deduca e alle presunzioni e agli elementi che facciano apparire verosimile il rapporto, l'eventuale "fumus boni iuris" circa la sua esistenza - la pronunzia autorizzativa dell'azione non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata; pertanto, la locuzione "assunte le informazione del caso", contenuta nella citata disposizione, non implica un obbligo per il giudice di merito di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo aver sentito le parti, un'inchiesta la cui natura si profila come meramente integrativa ed eventuale. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il vizio denunciato di violazione di legge per non avere il giudice di merito rinnovato l'esame della madre naturale o provveduto ad una più ampia istruttoria disponendo le prove per testi cui entrambe le parti avevano fatto riferimento).

Il ricorso per cassazione avverso il decreto camerale reso dalla corte di appello in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità naturale, in quanto proponibile per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., può investire la motivazione del provvedimento solo per denunciarne la radicale carenza, la mera apparenza o la perplessità e l'obiettiva incomprensibilità ovvero il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma non anche per censurare meri difetti di motivazione in relazione alla valutazione ed alla coerenza degli elementi esaminati dal giudice di merito con riguardo alla sussistenza delle specifiche circostanze giustificative dell'azione, ne' per proporre un diverso apprezzamento di detti elementi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7342
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7342
    Data del deposito : 30 maggio 2001

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