Sentenza 30 maggio 2001
Massime • 2
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, stante la funzione del procedimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 cod. civ. - che non è quella di accertare il rapporto di filiazione, bensì di riscontrare, con riferimento alle circostanze che la parte deduca e alle presunzioni e agli elementi che facciano apparire verosimile il rapporto, l'eventuale "fumus boni iuris" circa la sua esistenza - la pronunzia autorizzativa dell'azione non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata; pertanto, la locuzione "assunte le informazione del caso", contenuta nella citata disposizione, non implica un obbligo per il giudice di merito di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo aver sentito le parti, un'inchiesta la cui natura si profila come meramente integrativa ed eventuale. (Sulla base dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso il vizio denunciato di violazione di legge per non avere il giudice di merito rinnovato l'esame della madre naturale o provveduto ad una più ampia istruttoria disponendo le prove per testi cui entrambe le parti avevano fatto riferimento).
Il ricorso per cassazione avverso il decreto camerale reso dalla corte di appello in tema di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione di paternità naturale, in quanto proponibile per violazione di legge ai sensi dell'art. 111 Cost., può investire la motivazione del provvedimento solo per denunciarne la radicale carenza, la mera apparenza o la perplessità e l'obiettiva incomprensibilità ovvero il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, ma non anche per censurare meri difetti di motivazione in relazione alla valutazione ed alla coerenza degli elementi esaminati dal giudice di merito con riguardo alla sussistenza delle specifiche circostanze giustificative dell'azione, ne' per proporre un diverso apprezzamento di detti elementi.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7342 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PASQUALE REALE - Presidente -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - rel. Consigliere -
Dott. MASSIMO BONOMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE SALMÈ - Consigliere -
Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
IR NN, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CICERONE 28, presso l'avvocato DOMENICO PANSINI, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
NI SS, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NIZZA 51, presso l'avvocato GIANLUIGI COCCO, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso il decreto della Corte d'Appello di ROMA depositato il 02/06/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/2001 dal Consigliere Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI;
udito per il ricorrente l'Avvocato Nardi con delega che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente l'Avvocato Cocco che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
SS IC, nata il [...], chiedeva al Tribunale di Roma di essere ammessa a proporre l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità nei confronti di GI IR, deducendo di essere nata da una relazione tra il predetto e la propria madre MA IC iniziata alla fine del 1949 e protrattasi nell'anno successivo.
Costituitosi il contraddittorio, con decreto del 23 febbraio - 6 aprile 1998 il Tribunale autorizzava la proposizione dell'azione, rilevando che sulla base delle dichiarazioni della ricorrente - che aveva riferito di aver appreso dalla madre sin dalla prima infanzia di essere figlia del IR, di averlo conosciuto all'età di tre anni e di avere con lui intrattenuto un rapporto di frequentazione stabile nel corso del tempo - nonché della corrispondenza epistolare risalente all'anno 1950 indirizzata dal IR alla madre e non disconosciuta dal resistente in giudizio e delle ammissioni dello stesso IR circa una sua relazione con la IC nel periodo presumibile del concepimento doveva ravvisarsi la sussistenza del fumus boni iuris, e quindi delle "specifiche circostanze" che ai sensi dell'art. 274 c.c. legittimano la proposizione dell'azione. Avverso tale provvedimento proponeva reclamo il IR e con decreto del 26 aprile - 2 giugno 1999 la Corte di Appello di Roma rigettava il gravame, rilevando che andava disattesa la doglianza del reclamante diretta a denunciare che MA IC era stata ascoltata dal Tribunale prima che gli fosse notificato il ricorso introduttivo, atteso che la violazione del principio del contraddittorio così determinatasi non aveva prodotto alcun effetto sulla decisione del primo giudice, le cui valutazioni si erano fondate esclusivamente su quanto dichiarato in giudizio da SS IC e dal IR, oltre che sui documenti prodotti dall'istante, così che le dichiarazioni di MA IC potevano essere stralciate dagli atti del procedimento senza che ciò comportasse la caducazione del decreto impugnato.
Quanto al merito, osservava che il Tribunale, ravvisando nel contenuto dei documenti prodotti e nelle parziali ammissioni dello stesso IR gli elementi giustificativi della proposizione dell'azione, aveva puntualmente applicato il principio di diritto secondo il quale ai fini dell'ammissibilità dell'azione non è necessaria l'acquisizione di elementi forniti di elevato grado di efficacia probatoria, essendo sufficiente che le indicazioni dell'istante sui mezzi di prova dei quali intende avvalersi siano tali da convincere dell'esistenza del fumus boni iuris, attraverso presunzioni idonee a far apparire l'azione verosimile e non priva di fondamento.
Attraverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il IR deducendo due motivi illustrati con memoria. Resiste con controricorso la IC.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 274 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ed all'art. 101 c.p.c., il IR deduce che il Tribunale all'udienza del 17 marzo 1997 aveva proceduto all'audizione di SS e MA IC senza che il ricorso introduttivo gli fosse stato notificato, e quindi con palese violazione del principio del contraddittorio, che detta notifica era avvenuta soltanto dopo che lo stesso Tribunale aveva concesso allo scopo un nuovo termine e che a seguito di tale adempimento l'istruttoria in precedenza svolta avrebbe dovuto essere rinnovata. Si sostiene altresì l'erroneità della valutazione di irrilevanza delle dichiarazioni rese da MA IC, sia in considerazione del loro contenuto, sia perché è stata preclusa al medesimo IR la possibilità di porre alla predetta domande idonee a far perdere ogni valenza all'azione proposta dalla figlia. Si aggiunge che il giudice di merito ha omesso di espletare la sommaria inchiesta ai fini della quale entrambe le parti avevano formulato istanze istruttorie e che la pronuncia di ammissibilità dell'azione è stata emessa in difetto di validi elementi probatori. Il complesso motivo è infondato in ogni sua articolazione. Va innanzi tutto precisato che la Corte di Appello non ha affatto negato, ma anzi ha espressamente dato atto della nullità dell'attività istruttoria compiuta all'udienza del 17 marzo 1997, per non essersi a quella data validamente instaurato il contraddittorio, e correttamente limitando la valutazione di irrilevanza alle sole dichiarazioni rese da MA IC - atteso che, come ricorda il medesimo IR nella parte espositiva del ricorso per cassazione, le dichiarazioni della figlia SS IC, già sentita in quella stessa udienza, erano state nuovamente raccolte alla successiva udienza del 21 novembre 1997, dopo la notifica del ricorso - da un lato ha affermato che esse andavano stralciate dagli atti del procedimento, dall'altro lato ha accertato che il primo giudice non aveva affatto fondato il proprio convincimento su di esse, così che la commessa violazione del principio del contraddittorio doveva considerarsi priva di ogni efficacia causale rispetto alla decisione adottata. Appare peraltro evidente che la circostanza che quanto riferito da SS IC si sostanziasse in parte nella indicazione di accadimenti appresi dalla madre non esclude la piena utilizzabilità di dette dichiarazioni, raccolte nel rispetto del principio del contraddittorio e valutate nella loro autonomia.
Nè può il ricorrente fondatamente prospettare una violazione di legge per non avere il giudice di merito rinnovato l'audizione di MA IC o provveduto ad una più ampia istruttoria disponendo le prove per testi cui entrambe le parti avevano fatto riferimento, atteso che, come è noto, secondo l'orientamento consolidato di questa Suprema Corte specifica funzione della fase preliminare di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità di cui all'art. 274 c.c., nel testo fissato dalla legge di riforma del diritto di famiglia, non è quella di accertare il rapporto di filiazione, bensì di riscontrare, con riferimento alle circostanze che la parte deduca ed alle presunzioni e agli elementi che facciano apparire verosimile il rapporto, l'eventuale fumus boni iuris circa la sua esistenza. Pertanto la pronunzia autorizzativa dell'azione non postula l'acquisizione di elementi forniti di un elevato grado di efficacia probatoria, tale da consentire di desumere un esito positivo certo o comunque un'accentuata possibilità di accoglimento della domanda, ma richiede soltanto il concorso di circostanze che, in seguito ad un'indagine di tipo delibativo, valgano a prospettare la mera possibilità che essa, in base alle prove che saranno acquisite nel successivo giudizio di merito, sia riconosciuta fondata (v. tra le tante, più di recente, Cass. 2000 n. 13323; 2000 n. 13272; 2000 n. 3368; 1999 n. 4712; 1998 n. 1856). E pertanto, in relazione a tale esigenza, la locuzione "assunte le informazioni del caso" contenuta nell'art. 274 comma 2 c.c. non implica un obbligo per il giudice di merito di acquisire informazioni e di svolgere attività istruttoria, restando rimesso alla sua valutazione discrezionale il giudizio sull'opportunità di svolgere, dopo aver sentito le parti, un'inchiesta la cui natura si profila come meramente integrativa ed eventuale (v. sul punto per tutte Cass. 2000 n. 424; 1993 n. 2579).
La Corte di Appello si è pienamente attenuta ai principi di diritto che disciplinano la fase a cognizione sommaria, correttamente esaminando le circostanze analiticamente riferite dall'istante, la documentazione dalla medesima prodotta e le parziali ammissioni del resistente, e da esse enucleando presunzioni ritenute idonee e sufficienti a denotare la possibile fondatezza dell'azione di merito. Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 269 c.c. in relazione all'art. 360 n. 3 e 5 c.p.c., si sostiene che erroneamente la Corte di Appello ha sostenuto l'assoluto difetto di rilevanza delle dichiarazioni rese da MA IC dinanzi al primo giudice per avere quest'ultimo fondato la propria decisione sulle sole dichiarazioni di SS IC, atteso che questa si era limitata a riferire quanto appreso dalla madre nel corso degli anni e che d'altro canto non esisteva alcun valido elemento probatorio, al di fuori delle scarne asserzioni di quest'ultima, idoneo a rendere ammissibile l'azione. Si deduce altresì che la Corte di merito ha affermato in termini del tutto apodittici che le dichiarazioni rese dal DI avrebbero confermato l'esistenza di una relazione tra le parti all'epoca del concepimento e che altrettanto illogicamente ha attribuito rilievo alle missive ed ai telegrammi prodotti in giudizio. Si rileva infine che i giudici di merito hanno mancato di rilevare l'assoluta inverosimiglianza delle circostanze riferite dall'istante con riferimento al lungo silenzio serbato dalla madre nei confronti del presunto padre circa la nascita della bambina ed a improbabili ricordi risalenti alla sua primissima infanzia. Il motivo è inammissibile.
È noto invero che con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. avverso il decreto con il quale la corte di appello abbia pronunciato in sede di reclamo nel giudizio di ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità possono essere denunziate soltanto "violazioni di legge" intese con riferimento sia alla legge regolatrice del rapporto sostanziale controverso che alla legge regolatrice del processo, e che l'inosservanza dell'obbligo di motivazione può essere dedotta, quale vizio riconducibile a violazione della legge processuale, soltanto quando detto vizio si traduca in assoluta mancanza di motivazione, ovvero quando la motivazione stessa sia meramente apparente o perplessa ed obiettivamente incomprensibile, ovvero si risolva in un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (v. per tutte Cass. 1999 n. 4641; 1997 n. 11027; 1997 n. 802; 1996 n. 1517; 1994 n. 6207). Nella specie il motivo di ricorso sopra sintetizzato, nonostante il formale riferimento anche al vizio di violazione di legge, tende a prospettare meri difetti di motivazione in relazione alla valutazione ed alla coerenza degli elementi esaminati dalla Corte di merito con riguardo alla sussistenza delle specifiche circostanze giustificative dell'azione, ovvero, ed ancor più inammissibilmente, a proporre un diverso apprezzamento di detti elementi, con evidente violazione dei limiti di proponibilità delle censure ai sensi della norma costituzionale richiamata.
Segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in L. 125.800, oltre L.
3.000.000 per onorario.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 9 marzo 2001. Depositato in Cancelleria il 30 maggio 2001