Sentenza 26 luglio 2002
Massime • 1
Ai fini dell'ammissibilità dell'azione di accertamento della paternità naturale, la contrarietà all'interesse del minore può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'esistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale. Tali rischi, da valutarsi nell'interesse e nella prospettiva di tutela del minore, per avere ragionevole fondamento debbono, di regola, emergere dalla pregressa condotta di vita del preteso padre e risultare da fatti obbiettivi, mentre del tutto irrilevanti debbono ritenersi gli atteggiamenti psicologici dello stesso di rifiuto di rapporti nei confronti della madre del minore, nonché di indifferenza nei confronti della pretesa paternità, atteso che l'interesse del minore va rapportato unicamente ad un miglioramento obbiettivo della sua situazione, in relazione agli obblighi giuridici che dall'accertamento della paternità derivano per il preteso padre ed alla concreta idoneità di questo ad adempiervi.
Commentario • 1
- 1. Avvocato Francesca Romanellihttps://www.studiocataldi.it/
Avvocato Civilista e mediatore familiare. Laureata con 110 e lode presso l'università di Bologna, collabora nel sito pubblicando news di interesse giuridico. E' coautrice del manuale "La responsabilità professionale del medico" e del volume "Il consenso informato" editi da Maggioli. Le News dell'Avv. Francesca Romanelli Approvato DDL di riforma Radio-TV Nella riunione del 6 settembre scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato il Disegno di Legge recante ?Norme di principio in ma... 21/09/02 Circolare INAIL sulle modalità di comunicazione dati colf e badanti Il 10 settembre scorso, la Direzione Generale dell'INAIL, ha adottato una circolare (n. 58/2002) in cui fornisce indicazioni in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/07/2002, n. 11041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11041 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSARIO DE MUSIS - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. MARIO ADAMO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE V. A. MAGNO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FELICETTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
GR ID, elettivamente domiciliato in ROMA VIA QUINTINO SELLA 41, presso l'avvocato CAMILLA BOVELACCI, rappresentato e difeso dall'avvocato ANGELO SCAVONE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AS NI, elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA PRATI DEGLI STROZZI 26, presso l'avvocato GIUSEPPE BISCARDI, che la rappresenta e difende, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
contro
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA;
- intimato -
avverso il decreto della Corte d'Appello di BOLOGNA, depositato il 29/09/01;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/06/2002 dal Consigliere Dott. Francesco FELICETTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRÒ che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. AS CA, con ricorso notificato a RA GU il 13 dicembre 2000, chiedeva di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 274 cod. civ., a promuovere azione, nell'interesse del figlio minore
AS TT, per la dichiarazione giudiziale della paternità. Il RA si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso. Il Tribunale per i minorenni di Bologna, con decreto depositato il 22 maggio 2001, dichiarava l'ammissibilità dell'azione. Il RA proponeva reclamo, respinto dalla Corte di appello di Bologna con decreto depositato il 29 settembre 2001 e notificato al RA il 22 ottobre 2001.
Avverso tale decreto il RA ha proposto ricorso a questa Corte, con atto notificato alla AS ed al Procuratore generale presso la Corte di appello di Bologna il 20 dicembre 2001, formulando due motivi di gravame. AS CA resiste con controricorso notificato il 28 gennaio 2002.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si denunciano la falsa applicazione dell'art. 274 cod. civ. e omessa o insufficiente motivazione. Si deduce al riguardo che il provvedimento impugnato ha ritenuto la richiesta di ammissibilità dell'azione non infondata sulla base di fotografie, analisi del sangue dell'odierno ricorrente e versamenti di somme. Si contesta che tali elementi siano idonei a rendere ammissibile l'azione e si ribadisce l'assenza di una relazione stabile del ricorrente con la resistente AS CA, nonché l'assenza di rapporti idonei al concepimento. Si nega valenza probatoria alle dichiarazioni della AS.
Con il secondo motivo si prospettano la violazione dell'art. 274 cod. civ. e vizi motivazionali con riferimento all'accertamento della esistenza di un interesse del minore alla dichiarazione di paternità, in relazione a quanto stabilito dalla sentenza n. 341 del 1990 della Corte costituzionale. Si lamenta al riguardo la mancanza di indagini sulla personalità del ricorrente e sulla sua "capacità genitoriale", anche con riferimento ad una consulenza psicologica di parte prodotta in atti e si deduce che la Corte di appello avrebbe sostanzialmente presunto l'interesse del minore, senza un concreto accertamento dello stesso e senza tenere conto della definitività dell'accertamento in proposito svolto nella fase della pronuncia sull'ammissibilità dell'azione.
2. Il ricorso e infondato.
Il decreto con il quale la Corte di appello provvede in sede di reclamo, ai sensi dell'art. 274, comma 2, cod. civ., nel giudizio promosso ai fini dell'ammissibilità dell'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità, dichiarando ammissibile l'azione, ha natura decisoria e definitiva, ed è pertanto impugnabile per cassazione ex art. 111 Cost., con i limiti previsti per tale tipo di ricorso, proponibile solo per violazione di legge.
Conseguentemente detto provvedimento può essere censurato, in relazione alla motivazione, solo sotto il profilo della sua radicale mancanza o della mera apparenza, e non anche sotto il profilo della sua insufficienza o inadeguatezza (da ultimo Cass. 10 maggio 1999, n. 4641; 8 novembre 1997, n. 11027; 27 febbraio 1996, n. 1517; 28 giugno 1996, n. 6207). Va altresì considerato che la funzione del procedimento di ammissibilità dell'azione previsto dall'art. 274 è unicamente quella di accertare la esistenza di un fumus boni juris circa la esistenza del preteso rapporto di filiazione, nel senso che sulla base degli elementi probatori offerti lo facciano apparire verosimile e l'azione non manifestamente infondata (Cass. 12 maggio 1999, n. 4712; 8 novembre che 1997, n. 11027 cit.; 27 gennaio 1997, n. 802; 27 febbraio 1996, n. 1517), nonché l'esistenza, nel caso riguardi un minore infrasedicenne, di un suo interesse alla dichiarazione giudiziale di paternità.
Nel caso di specie il decreto della Corte di appello ha rigettato il gravame proposto dall'odierno ricorrente avverso il decreto di ammissibilità dell'azione pronunciato dal Tribunale motivando il fumus boni juris sulla base: a) di fotografie, analisi del sangue e versamenti di somme di denaro alla resistente AS CA da parte del ricorrente RA GU;
b) l'ammissione da parte del RA di avere avuto una relazione sentimentale con la AS;
c) l'esistenza dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale della paternità, in relazione al bisogno psicologico di conoscere il padre, a quello economico derivante dagli obblighi di mantenimento, nonché alle capacità del RA di svolgere le funzioni paterne, avendo un altro figlio che ha riconosciuto e che ha dichiarato di amare grandemente;
e) l'ininfluenza, in relazione alla esistenza di tale interesse, del rifiuto del RA di intrattenere rapporti con la madre del minore e l'indifferenza nei confronti di quest'ultimo.
Premesso che sulla base dei limiti sopra indicati alla ricorribilità del decreto i profili attinenti a vizi di motivazione debbono essere dichiarati inammissibili, va rilevato che nessun concreto profilo di diritto è stato prospettato con il primo motivo, in relazione alla dedotta violazione dell'art. 274 cod. civ., per cui il motivo deve essere dichiarato inammissibile.
Quanto al secondo motivo, anche in relazione ad esso vanno dichiarati inammissibili i dedotti vizi motivazionali. Circa la dedotta violazione di legge, va considerato che la Corte costituzionale, nella sentenza n. 341 del 1990 - nello stabilire, attraverso la parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 374, la necessarietà dell'accertamento, in sede di delibazione dell'ammissibilità dell'azione, dell'esistenza dell'interesse del minore infrasedicenne alla dichiarazione di paternità - ha fatto esplicito riferimento alla verifica dell'inesistenza del rischio che il riconoscimento pregiudichi "gli equilibri affettivi, l'educazione e la collocazione sociale del minore".
In tale ottica la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente affermato che la contrarietà dell'accertamento della paternità all'interesse del minore, può sussistere solo in caso di concreto accertamento di una condotta del preteso padre tale da giustificare una dichiarazione di decadenza dalla potestà genitoriale, ovvero di prova dell'estistenza di gravi rischi per l'equilibrio affettivo e psicologico del minore e per la sua collocazione sociale (Cass. 20 febbraio 1998, n. 1856; 8 novembre 1997, n. 11032; 30 maggio 1997, n. 4834; 25 agosto 1997, n. 7946). Tali principi vanno riaffermati, precisandosi che i suddetti elementi di rischio, da valutarsi nell'interesse e nella prospettiva di tutela del minore, per avere ragionevole fondamento, di regola debbono emergere dalla pregressa condotta di vita del preteso padre e risultare da fatti obbiettivi, mentre del tutto irrilevanti debbono ritenersi i suoi atteggiamenti psicologici di rifiuto di rapporti nei confronti della madre del minore, nonché di indifferenza nei confronti della pretesa paternità.
L'assunzione dei doveri a questa inerenti, una volta accertata, costituisce infatti obbligo giuridico sanzionato penalmente - oltre che morale, del genitore, al quale questi è tenuto a conformare la sua condotta, restando indifferenti per l'ordinamento i suoi atteggiamenti interiori, che non possono in alcun modo giustificare la mancata assunzione della paternità, ne' compromettere l'interesse del minore alla relativa dichiarazione. Questa non può, evidentemente, instaurare rapporti di affetto che non si vogliano assecondare, ma l'interesse del minore va rapportato unicamente ad un miglioramento obbiettivo della sua situazione in relazione agli obblighi giuridici che ne derivano per il preteso padre ed alla sua concreta idoneità ad adempiervi.
Ne deriva che nessuna violazione dell'art. 274 cod. civ. può essere ravvisata nella sentenza impugnata, per avere ritenuto ininfluenti, ai fini dell'accertamento dell'interesse del minore alla dichiarazione giudiziale di paternità, l'atteggiamento psicologico del RA nei confronti del preteso figlio e della madre. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il RA condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione nei confronti della AS, che si liquidano quanto agli onorari nella misura di euro duemila e quanto alle spese vive nella misura di euro centoventi.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna RA GU al pagamento, nei confronti di AS CA delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano nella misura di euro duemila per onorari ed euro centoventi per spese vive.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione prima civile, il 20 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 26 luglio 2002