Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4712
CASS
Sentenza 12 maggio 1999

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In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la funzione del giudizio sull'ammissibilità della stessa, previsto dall'art. 274 cod. civ., è quella di verificare la sussistenza di elementi che facciano apparire giustificata l'azione, ossia che sussista un "fumus boni juris" o che il rapporto di filiazione appaia verosimile o non manifestamente infondato. Ne consegue che l'ammissibilità dell'azione è giustificata ogni qual volta esiste un minimo di elementi di fatto sufficienti a far apparire "prima facie" non avventata la richiesta e a far ragionevolmente supporre che essa, pur con le opportune integrazioni e gli indispensabili accorgimenti, possa trovare accoglimento nel successivo giudizio di accertamento ex art. 269 cod. civ. (nella specie, la S.C. ha così confermato il giudizio di merito che aveva dichiarato ammissibile l'azione sulla base del fatto che tra le parti v'era stata una stabile e decennale relazione extraconiugale e che l'uomo aveva manifestato interesse nell'occasione della nascita del bambino; elementi non infirmati dalla consulenza immunoematologica negativa della paternità, eseguita per conto dell'uomo, sul presupposto che tale ultimo accertamento ha come sua sede naturale il giudizio di cognizione, dove deve essere effettuato nel contraddittorio tra le parti).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4712
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4712
    Data del deposito : 12 maggio 1999

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