Sentenza 12 maggio 1999
Massime • 1
In tema di dichiarazione giudiziale di paternità e maternità naturale, la funzione del giudizio sull'ammissibilità della stessa, previsto dall'art. 274 cod. civ., è quella di verificare la sussistenza di elementi che facciano apparire giustificata l'azione, ossia che sussista un "fumus boni juris" o che il rapporto di filiazione appaia verosimile o non manifestamente infondato. Ne consegue che l'ammissibilità dell'azione è giustificata ogni qual volta esiste un minimo di elementi di fatto sufficienti a far apparire "prima facie" non avventata la richiesta e a far ragionevolmente supporre che essa, pur con le opportune integrazioni e gli indispensabili accorgimenti, possa trovare accoglimento nel successivo giudizio di accertamento ex art. 269 cod. civ. (nella specie, la S.C. ha così confermato il giudizio di merito che aveva dichiarato ammissibile l'azione sulla base del fatto che tra le parti v'era stata una stabile e decennale relazione extraconiugale e che l'uomo aveva manifestato interesse nell'occasione della nascita del bambino; elementi non infirmati dalla consulenza immunoematologica negativa della paternità, eseguita per conto dell'uomo, sul presupposto che tale ultimo accertamento ha come sua sede naturale il giudizio di cognizione, dove deve essere effettuato nel contraddittorio tra le parti).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/05/1999, n. 4712 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4712 |
| Data del deposito : | 12 maggio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Pasquale REALE - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BA EN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA TUSCOLANA 841, presso l'avvocato P. PORCARI, rappresentato e difeso dall'avvocato VINCENZO BARBIERA, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
CO EN, CH AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIALE B. BUOZZI 19, presso l'avvocato V. SGARRA, rappresentati e difesi dall'avvocato EDUARDO PITUCCO, giusta procura in calce al controricorso;
- controricorrenti -
avverso il decreto della Corte d'Appello di PALERMO, depositato il 26/01/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/98 dal Consigliere Dott. Pasquale REALE;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Barbiera, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'inammissibilità o, in via subordinata, per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con decreto del 25.7.1998 il Tribunale di Palermo, accogliendo il ricorso presentato da RE RA e dalla madre LB HI, dichiarava ammissibile, ai sensi dell'art. 274 c.c., l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità che i ricorrenti intendevano proporre nei confronti di RE AR presunto padre del RA.
La Corte d'Appello di Palermo, con decreto del 26.1.98 rigettava il reclamo proposto dal AR. La Corte affermava che le circostanze di fatto acquisite agli atti - quali la pacifica esistenza di una stabile relazione extraconiugale della HI con il AR sin dal 1972 (epoca del concepimento) e l'interesse manifestato dal presunto padre in occasione del parto - giustificavano il giudizio di ammissibilità dell'azione giudiziale di paternità in quanto escludevano, prima facie, che detta azione fosse infondata o temeraria.
Propone ricorso per cassazione il AR.
Resistono con controricorso, illustrato con memoria, il RA e la HI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art.274 c.c., il AR sostiene che la norma richiede l'accertamento della concorrenza di "specifiche circostanze" che facciano apparire giustificata l'azione per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale e non una semplice delibazione, di non manifesta infondatezza della domanda;
che funzione peculiare della fase preliminare delineata dalla citata norma ... è quella di riscontrare l'esistenza di circostanze tali che, per il loro carattere specifico, facciano apparire verosimile l'eventuale fumus boni iuris circa l'esistenza del presunto rapporti di filiazione;
che l'offerta prova dell'esame comparativo tra il DNA di esso ricorrente e quello del RE CO .... escludeva categoricamente che potesse sussistere quell'apprezzabile possibilità di esito positivo che deve accompagnare l'ammissibilità dell'azione.
Il motivo di ricorso è infondato.
Questa Corte ha costantemente rilevato che la modifica introdotta dalla legge di riforma del diritto di famiglia al primo comma dell'art. 274 c.c. (sostituzione della locuzione "specifiche circostanze" in luogo di "indizi ritenuti sufficienti") non ha sostanzialmente innovato la natura sommaria della cognizione preliminare delineata dalla norma (Cass. 1517/96, 2350/90, 2200/90). Funzione della fase preliminare non è quella, infatti, di accertare la paternità o la maternità naturale, bensì quella di verificare la sussistenza di elementi che facciano "apparire giustificata" la proposta azione. A tal fine, è, pertanto, sufficiente che sussista un "fumus boni iuris" (Cass. 151/98, 5663/95, 737/90, 2200/90) o che il rapporto di filiazione appaia "verosimile" (Cass. 802/97, 11027/97, 1517/96, 9442/92) o "non manifestamente infondato" (Cass. 1856/98, 11032/97, 2346/94, 1413/93). Può, pertanto, conclusivamente affermarsi che l'azione di ammissibilità è "giustificata" ogni qualvolta sussiste un minimo di elementi di fatto sufficienti a far apparire prima facie non avventata la richiesta e a far ragionevolmente supporre che essa, pur con le opportune integrazioni e gli indispensabili approfondimenti, possa trovare accoglimento nel successivo giudizio di accertamento disciplinato dall'art. 269 c.c. Ai principi enunciati si è puntualmente attenuta la corte di merito che ha giudicato ammissibile l'azione sulla base di elementi significativi - quali la stabile relazione extraconiugale del AR con la HI protrattasi dall'epoca del concepimento per circa dieci anni e l'interesse dal AR manifestato in occasione della nascita del RA - non infirmati dalla consulenza immunoematologica eseguita per conto del AR (negativa della paternità) per il condivisibile e ovvio rilievo che la sede naturale dell'accertamento immunoematologico è il giudizio di cognizione non potendo sfuggire il suo effettuarsi ad un reale contraddittorio tra le parti ai fini di una trasparente e reale verifica della genuinità dei dati raccolti e della foro elaborazione scientifica. Ulteriori censure alla motivazione, non concernenti la ratio decidendi chiaramente espressa ma solo dirette a far valere una presunta inadeguatezza della motivazione, sono inammissibili perché esulano dal vizio di violazione di legge che legittima il ricorso straordinario ex 111 Cost.Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato e il AR, soccombente, deve essere condannato al pagamento delle spese del presente giudizio in favore dei controricorrenti.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il AR al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione che liquida in lire 228.100= oltre a lire 3.000.000 per onorario. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 1999