Sentenza 14 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 14/05/2002, n. 6930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6930 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2002 |
Testo completo
0066986 1 IN NOMI069 30 / 0 2 REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPR DECASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Jimporte di segite dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente - R.G.N. 23362/9 SACCUCCI Bruno Cron.13618 PAOLINI - Rel. Consigliere Giovanni Dott. Massimo Consigliere Rep. ODDO Dott. Vincenzo DI NUBILA Consigliere Ud.28/01/02 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA C.C. ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA CAMPIONE CIVILE sul ricorso proposto da: 3 1 N. 66986 MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo вов tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da in persona del Ministro pro UFF REGISTRO VITERBO, domiciliato in ROMA VIA DEI tempore, elettivamente PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
2002 341
contro
-1- ECOLOGIA 2000 SPA;
- intimato avverso la sentenza n. 292/98 della Commissione tributaria regionale di ROMA, depositata il 10/11/98; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 28/01/02 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. 函 -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'Ufficio del registro di Viterbo, con avviso liquidazione notificato il 7 aprile 1995, di rimodulando la tassazione di una vendita di fondo intercorsa il fra Pietro10 aprile 1992 IE ed EL NI, alienanti, da un lato, e la Ecologia 2000 s.p.a., acquirente, dall'altro, intimò a detta società il pagamento il L.37.800.000 a titolo di differenza di imposta di registro. La Ecologia 2000 s.p.a. impugnò a' termini degli artt. 15 e SS. d.p.r. 26.X.1972 n.636 l'avviso cennato dinanzi alla Commissione tributaria di primo grado di Viterbo, all'epoca operante, ma tale commissione, con decisione n.82/03/95, dichiarò il suo reclamo inammissibile in ragione della mancata tempestiva spedizione della relativa copia alla p.a. reclamata. Sull'appello della Ecologia 2000 s.p.a., la Commissione tributaria regionale del Lazio, cui la vertenza era stata attribuita ex art. 72 d.lgs. 31.XII.1992 n.546, con sentenza del 16 novembre 1998, accolto il gravame e ribaltata la pronuncia del primo giudice, dichiarò la fondatezza delle ragioni vantate dall'appellante. 3 La commissione tributaria regionale motivò le statuizioni così rese osservando, innanzi tutto, dover essere ritenuta l'ammissibilità del ricorso "in quanto presentato tempestivamente e un "costanteritualmente", posto che, per indirizzo" della sua giurisprudenza, "la tardiva notifica della copia del ricorso all'ufficio non impedisce a quest'ultimo di tempestivamente e validamente costituirsi e difendersi, a condizione che essa sia conforme all'originale, come risulta nel caso di specie"; considerando, quindi, con riguardo al merito della controversia, che "è pacifico che la maggiore imposta reclamata discende dalla diversa natura attribuita dalle parti al ol terreno oggetto di compravendita (ed) è altrettanto C incontestato che il medesimo terreno abbia natura agricola, ma solo formalmente, atteso che ab origine, cioè dal momento dell'acquisto, sia stata precisata la sua utilizzazione quale discarica, come in realtà poi avvenuto in pratica", e che da ciò è da trarre il corollario "che sostanzialmente possa e debba ritenersi non il terreno assoggettabile alla maggiore imposizione tributaria, stante, comunque, l'incontestata e prevalente destinazione agricola e attuale di esso e, come provato, ancora utilizzato a discarica". Il Ministero dell'economia e delle finanze ricorre, con tre motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado surrichiamata, per quanto è dato sapere, non notificata. La Ecologia 2000 s.p.a., cui il ricorso è stato notificato il 3 dicembre 1999, si è astenuta da ogni attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE Ecologia 2000 s.p.a. ha impugnato 1) - La l'avviso di liquidazione di cui in narrativa con reclamo prodotto a mente degli artt. 15 e SS. 26.X.1972 n.636 dinanzi alla Commissioned.p.r. tributaria di primo grado di Viterbo, a suo tempo 2 0 operante. 6 La Commissione tributaria regionale del Lazio, con la sentenza qui impugnata, ha ritenuto, e dichiarato, tempestivo e, quindi, ammissibile il reclamo considerato, rilevando, in definitiva, essere stato lo stesso ritualmente presentato, nel termine di sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto contestato, di cui all'art. 16, comma 5, d.p.r. n. 636 del 1972, cit., alla segreteria della commissione adita, ed affermando, sulla base della ratio decidendi dianzi riprodotta, 5 l'ininfluenza, ai fini in argomento, della circostanza che la copia di detto reclamo da presentarsi all'ufficio competente a contraddirvi, secondo la previsione dell'art. 17, comma 1, del ripetuto d.p.r. 26.X.1972 n.626, sia stata nel fatto inviata a tale ufficio nell'ormai maturata consumazione del termine cennato. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con il primo motivo di ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa al discusso riguardo dalla suindicata commissione tributaria regionale deve essere ravvisata passibile di cassazione perché inficiata da "violazione e falsa applicazione degli artt. 16 e 17 del d.p.r.
3.XI.1981n.636/72 come modificati dal d.p.r. n.739, in relazione all'art. 360 n. 3 e 4 c.p.c.", in buona sostanza, accampando che, in contrasto con quanto statuito dal giudice del merito, "in presenza di tardiva spedizione all'Ufficio tributario della copia " del reclamo, questo avrebbe dovuto, e dovrebbe, essere tenuto per "non proposto, e, quindi, inammissibile". La censura è fondata. In proposito, è sufficiente evidenziare che, secondo un consolidato orientamento della 6 giurisprudenza di questa Corte Suprema, in tema di contenzioso tributario, in base all'art. 17 d.p.r. 26.X.1972 n.636, nel testo novellato dall'art. 8 n.739, applicabile nellad.p.r.
3.XI.1981 fattispecie ratione temporis, la presentazione del reclamo avverso i provvedimenti impositivi, о il silenzio rifiuto, si articola in due formalità, entrambe essenziali ed imprescindibili, concretantisi, l'una, nella consegna, o spedizione, dell'originale dell'atto alla segreteria della commissione tributaria adita, e, l'altra, nella consegna, o spedizione, di copia dell'atto medesimo dell'amministrazione finanziaria all'ufficio contraddirvi;
che dalle ravvisate competente a e imprescindibilità delle due де essenzialità formalità considerate il detto orientamento giurisprudenziale ha tratto il corollario secondo il quale la mancanza l'intempestività di una qualsiasi di esse determina, inevitabilmente, la radicale inammissibilità del reclamo (cfr., in terminis, fra le più recenti, Cass. Sez. trib., sent. n.2078 del 23.II.2000, id., sent. n. 6212 del 15.V.2000, id., sent. n.7235 dell'1.VI.2000). La statuizione della sentenza impugnata investita dalla delibata doglianza si rivela 7 confliggente con le riportate enunciazioni di principio, condivisibili, e dalle quali non vi è ragione di discostarsi: va ravvisata, perciò, e deve inficiata dal denunciato errore di diritto, essere cassata. La cassazione della declaratoria di cui al 2) paragrafo precedente, a norma dell'art. 336, comma 1. del codice di rito, travolge le, sottordinate, statuizioni rese dalla commissione tributaria regionale sul merito della vertenza. Resta assorbito, consequenzialmente, l'esame del secondo e del terzo motivo di ricorso, con i quali la p.a. ricorrente sostiene essere le statuizioni cennate inficiate da "violazione dell'art. 1, comma secondo, della tariffa-parte prima, allegato A del d.p.r. n. 131/1986, in relazione all'art. 360, primo comma n.3, c.p.c." e da "insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi (art.360, n.5, c.p.c.)". 3) - Essendo stata sanzionata la cassazione di sub 1) per violazione di legge, e non cui risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, a mente dell'art. 384, comma 1, cod. proc. civ., può, e deve, essere definita nel merito, con pronuncia di sentenza recante, in 8 applicazione dei principi surrichiamati, dell'inammissibilità del reclamo, a declaratoria suo tempo, proposto dalla Ecologia 2000 s.p.a. avverso l'avviso di liquidazione menzionato in narrativa. 4) - Le spese del giudizio di appello e quelle della presente fase processuale di legittimità vengono compensate fra le parti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile il reclamo originario della società contribuente;
compensa fra le parti le spese processuali. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione tributaria della Corte Suprema di Робінай, Cassazione, il 28 gennaio 2002.Lievennen мышкой Prepotente Je Grund verwerморасчит IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 14 MAG. 2002 IL CANCELLIERE C1 Innocenzo Battista