Sentenza 21 gennaio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 21/01/2002, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA TA0 0 6 2 8 / 02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TERZA CIVILE Transazione. Interpreta- zione del contratto. Cri- teri ermeneutici. Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Angelo GIULIANO Presidente R.G.N. 21147/98 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Cron.n. 1640 Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Mario FINOCCHIARO Consigliere Rep.195 Dott. Alberto TALEVI Rel. Consigliere Ud. 12/10/01 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SE N TENZA Richiesta copia studio IL SOLE 24 ORE dal Sig. sul ricorso proposto da:
3.10. per diritti 21 GEN. 2002 EL PA ( già RD S.p.A.), inMAGNETI IL CANCELLIERE procuratore speciale dott. Giampiero De persona del Santis, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, €1,55 L3000 ANCELLERIA che la difende unitamente all'avvocato ALBERTO TEALDI, giusta delega in atti;
ricorrente DF013271
contro
DF013272 RO LA;
intimato 2001 avversO la sentenza n. 1478/98 della Corte d'Appello 1747 1 di MILANO IV sezione civile emessa il 13/5/1998, depositata il 29/05/98; RG.1838/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/10/01 dal Consigliere Dott. Alberto TALEVI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per l'accoglimento del 1° motivo, assorbitigli altri. 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione in riassunzione notificato il 27 ottobre 1988 CH RR, titolare della ditta ER, con riferimento al giudizio già pendente davanti al Tribunale di Busto Arsizio, territorialmente incompetente, conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Milano la soc. per az. RD Divisione Sureco, per sentirla condannare al risarcimento dei - danni per inadempimento della clausola n. 4 della scrittura inter partes del 16 luglio 1985. Si costituiva in giudizio la RD che contestava il fondamento della pretesa attorea negando il proprio inadempimento e chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda. Con sentenza in data 2 giugno 1992 il Tribunale di Milano respingeva la domanda, compensando tra le parti le spese del giudizio. Avverso la sentenza proponeva appello il RR. Resisteva al gravame la controparte. Con sentenza 13 - 29.5.1998 la Corte d'Appello di Milano in riforma della sentenza in data 2 giugno 1992 del Tribunale di Milano condannava la soc. per az. NE MA [già RD soc. per az] al pagamento in favore di CH RR della somma di £ 25.000.000 con gli accessori come in motivazione. Condannava l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del giudizio liquidate, per il primo grado, in complessive £ 2.803.315 e, per il secondo grado, in complessive £ 7.549.585, oltre rimborso quota spese generali ed oneri accessori come per legge in quanto dovuti. Nella motivazione detta Corte esponeva le seguenti argomentazioni. ...L'appellante ha assunto che nell'anno 1985 tra lui, titolare della ditta 3 ER Italiana, e la società RD, divisione Sureco, si addivenne ad un accordo per la definizione transattiva delle diverse controversie originate dall'esecuzione del contratto 1° luglio 1980 "per la concessione in esclusiva di vendita relativa a prodotti destinati alla protezione per macchine". Questo accordo transattivo fu consacrato nella scrittura data 16 luglio 1985 [v. doc. 1 fasc.. appellante] che al punto n. 3) testualmente stabiliva: "La RD si impegna a versare alla ER Italiana, che accetta, l'importo onnicomprensivo di £ 30.000.000. Il pagamento di detto importo avverrà……...". Al successivo punto n. 4) le parti stabilirono, testualmente: "La RD si impegna a fare acquisire direttamente dai clienti all'ing. RR gli ordini per apparecchiature antinfortunistiche che non possono essere evasi direttamente da RD stante il prossimo trasferimento nei locali di via Piave, Pero e la conseguente ristrutturazione. Ciò fino alla concorrenza di £80.000.000 in caso di esecuzione diretta da parte dell'ing. RR oppure fino a £ 200.000.000 in caso di esecuzione indiretta tramite società di fiducia di entrambe le parti". Le parti controvertono in ordine all'interpretazione di questo patto n. 4), avendo già trovato esecuzione quanto stabilito nel precedente patto n. 3). Orbene, - secondo l'assunto del RR, esplicitato anche nelle lettere inviate alla RD prima dell'instaurazione del giudizio, con questa pattuizione gli era stata riconosciuta un'ulteriore somma a titolo di danni, pari all'ammontare di £ 25.000.000 senza, però, che questo riconoscimento fosse evidente per i dirigenti della RD al di fuori della persona del Direttore Generale ing. Tognoli che la sottoscriveva. Si stabilì, in tal modo, che, prendendo spunto dall'imminente trasloco degli uffici della RD, che quest'ultima trasferisse alla ER l'esecuzione di ordini ricevuti dai propri clienti per un ammontare complessivo di £ 80.000.000 consentendo così alla ER di recuperare, con gli opportuni ricarichi, la somma di £ 25.000.000. Le parti si premurarono anche di prevedere che non fosse la ER ad eseguire gli ordini provenienti dai clienti trasferiti dalla RD e, quindi, non solo stabilirono che la ER indicasse il nominativo di altra società che fosse di gradimento della RD, ma elevarono anche a £ 200 milioni l'ammontare degli ordini, sempre per consentire alla ER di recuperare la somma di £ 25.000.000. Tale aumento degli ordini si rese necessario per consentire il soddisfacimento della pretesa risarcitoria della ER, atteso che, essendo gli ordini evasi da altro soggetto, si sarebbe ridotto il margine di utili per la ER stessa. A fronte di questa interpretazione del RR la società RD in corso di causa ha proposto la sua interpretazione di segno decisamente opposto, assumendo che con quella pattuizione la RD si era semplicemente impegnata a segnalare alla ER nominativi di propri clienti, che necessitavano di prodotti o lavorazioni che questa ditta forniva o eseguiva. Osserva la Corte che delle due contrastanti interpretazioni risulta fondata quella dell'appellante. Questa interpretazione deve essere correlata al contenuto delle lettere che le parti, prima del giudizio, si erano scambiate le quali avevano ad oggetto proprio l'interpretazione di questo patto n. 4). .>>. Contro questa decisione ha proposto ricorso per cassazione la NE MA con due motivi. L'intimato ing. RR non ha svolto attività difensiva. MOTIVI DELLA DECISIONE I due motivi vanno esaminati insieme in quanto connessi. 5 Con il primo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg. cod. civ., in relazione all'art. 360 n 3 c p c e omessa insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. 1) La Corte d'Appello ha omesso ogni riferimento alle parole utilizzate dalle parti e ha stravolto l'intero significato della pattuizione: infatti, dalla formulazione letterale della clausola n. 4 emerge con chiarezza che essa aveva ad oggetto l'assunzione, da parte della RD S.p.A., dell'obbligo a preferire, fino ad un determinato plafond, l'ing. RR o una società di comune - fiducia delle parti nell'indirizzare i clienti i cui ordini non poteva evadere - direttamente, e non già il risarcimento di presunte pretese dell'ing. RR, tra l'altro integralmente soddisfatte in base ad altra clausola della scrittura. L'impugnata decisione, trascurando completamente il dato letterale dell'accordo, ha violato i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ. ed è incorsa in un vizio di motivazione. Infatti la chiarezza delle espressioni utilizzate dalle parti nel delineare il significato della clausola in questione non avrebbe consentito la ricerca di un significato diverso in base ad altri canoni di ermeneutica o avrebbe quantomeno imposto all'interprete che avesse ritenuto di discostarsi dal significato letterale, una puntuale e precisa motivazione del superamento dello stesso;
cosa, quest'ultima, che nella specie non è avvenuta, essendosi il giudice di secondo grado limitato a ricorrere a criteri interpretativi sussidiari, peraltro impiegandoli in modo non corretto, senza fornire motivazione alcuna circa la mancata applicazione del canone primario, rappresentato appunto dal dato letterale. 2) Inoltre, la decisione impugnata ha impiegato in modo non corretto i criteri ermeneutici sussidiari, in quanto ha fondato l'interpretazione della clausola non su dati obiettivi ed univoci, bensì su una lettura, del tutto arbitraria e soggettiva, della corrispondenza intercorsa tra le parti anteriormente alla proposizione del presente giudizio. La Corte d'Appello ha "forzato" il dato letterale della corrispondenza sopra richiamata. Essa ha inoltre trascurato il fatto che la lettera dell'ing. LI al legale del signor RR è stata una risposta precisa e puntuale a tutte le rivendicazioni dallo stesse avanzate;
se ad essa sono stati estranei toni polemici e "drastici", ciò è dipeso esclusivamente dall'intenzione di evitare di urtare la sensibilità dell'ing. RR. L'erroneità e la contraddittorietà della decisione impugnata emergono anche da un'altra "forzatura": per cercare di giustificare la propria interpretazione della clausola, la Corte d'Appello ha affermato che la stessa sarebbe stata stipulata per "mascherare, alla direzione generale della RD, il riconoscimento al RR di un ulteriore importo per danni ..." (pag. 7 della sentenza impugnata), senza accorgersi però che all'epoca dei fatti la "direzione generale" della RD - Divisione Sureco - (che sottoscrisse l'accordo transattivo) era costituita dallo stesso ing. LI! Con il secondo motivo la parte ricorrente denuncia "Violazione e falsa applicazione dell'art. 116 c.p.c. e degli artt. 2725 e 1967 cod. civ. in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c. e omessa e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c." esponendo le seguenti doglianze. La sentenza impugnata ha omesso ogni giustificazione sull'attendibilità del testimone avv. Manteggia, legale del RR. 7 Giustificazione che in questo caso, proprio in considerazione del ruolo rivestito dal teste nel corso delle trattative e del particolare rapporto intercorrente (o quantomeno intercorso) con la parte in causa, sarebbe stata doverosa. La Corte avrebbe poi dovuto soffermarsi sulle ragioni per le quali ha ritenuto "non convincente" la testimonianza resa dell'ing. LI. Ma, soprattutto, avrebbe dovuto tenere nella giusta considerazione l'entità del lasso di tempo trascorso dai fatti (oltre 12 anni!), alla luce del quale le se pur limitate - titubanze - dell'ing. LI avrebbero dovuto essere considerate un indice di attendibilità a dir poco sorprendente "memoria del teste, soprattutto se confrontate con la - di ferro" dell'avv. Monteggia. Inoltre, nell'ammettere le prove orali, la Corte ha trascurato il disposto dell'art. 2725 cod. civ., che prevede il divieto di prova testimoniale sui contratti per i quali la legge richiede la forma scritta ad probationem, quale è appunto la transazione ex art. 1967 cod. civ. I due motivi di ricorso non possono essere accolti. Occorre rilevare anzitutto che "Il vizio di omessa o insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimita' ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato o deficiente esame di punti decisivi della controversia, e non puo' invece consistere in un apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello preteso dalla parte perche' la citata norma non conferisce alla Corte di Cassazione il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal - giudice del merito al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento, e, all'uopo, valutarne le prove, controllarne l'attendibilita' e la 8 concludenza, e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass. S. U. n. 05802 dell' 11/06/1998); nella specie le doglianze della parte ricorrente consistono in genere in una mera diversa valutazione in ordine alla scelta, all'interpretazione, all'attendibilità ed alla concludenza delle risultanze istruttorie (ed in particolare delle prove testimoniali e documentali); da ciò deriva l'inammissibilità delle doglianze medesime. Una ulteriore ragione di inammissibilità consiste nella mancanza del requisito della decisività delle circostanze addotte a sostegno delle sue tesi. Comunque dette doglianze, anche quando non sono inammissibili, non riescono mai ad individuare effettivi vizi logici o giuridici nell'impugnata decisione, la quale appare al contrario fondata su una motivazione in ogni punto (e tra l'altro anche in ordine alla valutazione delle prove testimoniali e documentali) sufficiente, logica, non contraddittoria e rispettosa della normativa sopra indicata. Con riferimento alla insussistenza di vizi giuridici va rilevato in particolare che l'impugnata sentenza è pienamente rispettosa del seguente principio di diritto più volte affermato da questa Corte (v. tra le altre Cass. n. 4671 del 12/04/2000): "Le regole legali di ermeneutica contrattuale sono esposte negli artt. 1362 1371 cod.civ. secondo un principio gerarchico: - conseguenza immediata e' che le norme cosiddette strettamente interpretative, dettate dagli artt. 1362 1365, precedono in detta operazione quelle cosiddette esposte dagli artt. 1366 - 1371 cod.civ. e ne interpretative integrative, escludono la concreta operativita' quando la loro applicazione renda palese la comune volonta' dei contraenti. Avuto riguardo a questo principio di ordinazione gerarchica delle regole ermeneutiche, nel cui ambito il criterio 9 primario e' quello esposto dal primo comma dell'art. 1362 cod.civ., ne consegue ulteriormente che qualora il giudice del merito abbia ritenuto che il senso letterale delle espressioni impiegate dagli stipulanti riveli con chiarezza ed univocita' la loro volonta' comune, cosi' che non sussistano residue ragioni di divergenza tra il tenore letterale del negozio e l'intento effettivo dei contraenti, detta operazione deve ritenersi utilmente compiuta, anche senza che si sia fatto ricorso al criterio sussidiario del secondo comma dell'art. 1362 cod.civ. che attribuisce rilevanza ermeneutica al comportamento delle parti successivo alla stipulazione". Infatti la Corte di Appello ha chiaramente (anche se implicitamente) affermato l'equivocità del tenore letterale della clausola contrattuale in questione (riportando tra l'altro le due diverse tesi interpretative delle parti), e pertanto legittimamente (secondo il predetto principio di diritto) ha fatto ricorso ad altri criteri interpretativi, ed in particolare alla valutazione del comportamento delle parti, esaminando tra l'altro le missive sopra citate. Tale implicita affermazione di equivocità costituisce una valutazione tipicamente di merito che si sottrae al sindacato di legittimità in quanto immune dai vizi denunciati (v. Cass. n. 13456 del 9/10/2000: "Costituisce questione di merito, rimessa al giudice competente, valutare il grado di chiarezza della clausola contrattuale, ai fini dell'impiego articolato dei vari criteri ermeneutici;
deve escludersi quindi che nel giudizio di cassazione possa procedersi a una diretta valutazione della clausola contrattuale, al fine di escludere la legittimita' del ricorso da parte del giudice di merito al canone ermeneutico del comportamento successivo delle parti."). Anche la doglianza in esame deve dunque ritenersi priva di pregio. 10 Con riferimento all'ultimo rilievo del primo motivo ("....che all'epoca dei fatti la "direzione generale" della RD Divisione Sureco (che sottoscrisse l'accordo transattivo) era costituita dallo stesso ing. LI!...") occorre poi rilevare in particolare che all'espressione contestata ("... direzione generale della RD...") va evidentemente attribuito lo stesso significato dell'espressione “...dirigenti della RD al di fuori della persona del Direttore Generali ing. Tognoli..." usata dalla medesima corte alla precedente pag. 4 ("...secondo l'assunto del RR, esplicitato anche nelle lettere inviate alla RD prima dell'instaurazione del giudizio, con questa pattuizione gli era stata riconosciuta un'ulteriore somma a titolo di danni, pari all'ammontare di £ 25.000.000 senza, però, che questo riconoscimento fosse evidente per i dirigenti della RD al di fuori della persona del Direttore Generale ing. Tognoli che la sottoscriveva..."). In altri termini il Giudice di secondo grado ha inteso semplicemente affermare, sia pure incorrendo (se la tesi in fatto della parte ricorrente è esatta;
v. quanto sarà esposto in seguito sul punto) in un lapsus meramente formale, che il “mascheramento" in questione si riferiva alla dirigenza della RD, fatta eccezione ovviamente per il - - Tognoli. La doglianza sul punto deve dunque ritenersi comunque irrilevante e quindi inammissibile (tale rilievo vale ovviamente solo nell'ipotesi che la tesi secondo cui la "direzione generale” era costituita dal LI sia esatta;
ma sul punto la parte ricorrente non ha ritualmente indicato - né tanto meno trascritto, come il principio dell'autosufficienza del ricorso avrebbe imposto – le prove - del suo assunto;
il che costituisce una ulteriore autonoma e già da sola sufficiente ragione di inammissibilità). Per ciò che concerne la doglianza relativa all'art. 2725 c.c., va ribadito 11 il seguente principio di diritto, più volte affermato da questa Corte Suprema (v. tra le altre Cass. n. 8838 del 9/10/1996): "Il divieto di prova testimoniale conseguente alla previsione, per un tipo di contratti, della forma scritta "ad probationem" determina l'inammissibilita' della prova testimoniale che abbia ad oggetto, implicitamente od esplicitamente, l'esistenza del contratto, mentre, a fronte della documentazione per iscritto di quest'ultimo, e' consentito il ricorso ad una prova orale, oppure anche ai sensi dell'art. 2729 cod. civ. - ad una prova basata su presunzioni gravi, precise e concordanti, che consenta di accertare quale sia stata la comune intenzione delle parti mediante un'interpretazione del contratto non limitata al senso strettamente letterale delle parole". Poiché nella specie tale principio di diritto era pienamente applicabile anche la doglianza in esame deve ritenersi priva di pregio. Si deve concludere che la motivazione dell'impugnata decisione è immune dai vizi denunciati. Il ricorso va quindi respinto. Non si deve provvedere sulle spese in quanto la parte intimata non ha svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
nulla per le spese. 27129,11 Così deciso a Roma il 12.10.2001. RESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE, 1587 30,89 نسان A € 160,10 M A M O O IL CANCELLIERE C Y 2 E 0 T 0 A NA OL 2 Depositata in Cancelleria R Joggi, a 21 .02 T N E ) 0 E 2 L 1 IL CANCELLIERE C1 L A NA CA 5 5 12 6 6 1