Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/2022, n. 25317
CASS
Sentenza 24 agosto 2022

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Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Il provvedimento analizzato è una sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezioni Unite Civili, emessa il 12 luglio 2022, con numero di registro generale 26093/2021. Le parti ricorrenti, discendenti di un cittadino italiano emigrato in Brasile, hanno chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis, contestando la decisione della Corte d'Appello di Roma che aveva negato tale riconoscimento, ritenendo che gli avi avessero perso la cittadinanza italiana a seguito della naturalizzazione di massa avvenuta nel 1889. Le questioni giuridiche sollevate riguardavano la validità della presunta rinuncia tacita alla cittadinanza italiana e l'interpretazione delle norme relative alla perdita della cittadinanza.

La Corte di Cassazione ha accolto i primi due motivi di ricorso, evidenziando che la perdita della cittadinanza italiana non può avvenire per rinuncia tacita, ma solo attraverso un atto consapevole e volontario. Ha sottolineato che l'acquisto della cittadinanza straniera deve essere frutto di una manifestazione di volontà esplicita, e non può essere desunto da comportamenti passivi o dalla mera stabilizzazione della vita all'estero. Inoltre, ha chiarito che la norma che prevede la perdita della cittadinanza per accettazione di un impiego da un governo estero si riferisce esclusivamente a impieghi governativi, escludendo attività lavorative generiche. La sentenza ha quindi cassato la decisione della Corte d'Appello, rinviando la causa per un nuovo esame, in conformità ai principi stabiliti.

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Massime3

La fattispecie di perdita della cittadinanza italiana, correlata all'accettazione di un "impiego da un governo estero" senza permissione del governo italiano, deve essere intesa, sia nell'art. 11, n. 3, c.c. 1865, sia nell'art. 8, n. 3, della l. n. 555 del 1912, come comprensiva dei soli impieghi governativi strettamente intesi, che abbiano avuto come conseguenza l'assunzione di pubbliche funzioni all'estero tali da imporre obblighi di gerarchia e fedeltà verso lo Stato straniero, di natura stabile e tendenzialmente definitiva, così da non poter essere integrata dalla mera circostanza dell'avvenuto svolgimento all'estero di una qualsivoglia attività di lavoro, pubblico o privato.

L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali; in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.

In tema di diritti di cittadinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano; ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., SS.UU., sentenza 24/08/2022, n. 25317
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 25317
Data del deposito : 24 agosto 2022

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