Sentenza 18 dicembre 2012
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, cod. pen.), non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 18/12/2012, n. 3372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3372 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PETTI Ciro - Presidente - del 18/12/2012
Dott. CASUCCI Giuliano - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - N. 3215
Dott. IASILLO Adriano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARIOLLI Giovanni - Consigliere - N. 17206/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) OI IS EL N. IL 09/05/1974;
avverso la sentenza n. 6540/2011 CORTE APPELLO di MILANO, del 28/02/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/12/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIULIANO CASUCCI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. STABILE Carmine che ha concluso per l'inammissibilità.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 28 febbraio 2012, la Corte di appello di Milano, 1A sezione penale, confermava la sentenza del GIP del Tribunale in sede appellata da SE BE MI, con la quale quest'ultima era stata dichiarata colpevole di concorso nel delitto di furto aggravato continuato di beni di vario genere sottratti dai banchi di vendita di vari supermercati, dal 21.4.2010 al 18.1.2011 ed era stata condannata alla pena di cinque anni di reclusione e mille/00 Euro di multa.
La Corte territoriale confermava il giudizio di responsabilità, perché fondato sui risultati delle intercettazioni telefoniche corredate dai paralleli servizi di osservazione di p.g. dimostrativi del programma di addestramento al crimine dei propri figli predisposto dall'imputata, che telefonicamente suggeriva le modalità per eludere la vigilanza del personale dei vari supermercati ed occultare i beni sottratti. Riteneva sussistenti le aggravanti contestate della violenza sulle cose (rottura delle placche antitaccheggio) e della destrezza, per gli stratagemmi di volta in volta posti in essere per eludere la sorveglianza e valutava adeguata la pena inflitta in ragione della valutazione negativa della personalità della donna che non aveva esitato ad indurre i figli minori alla commissione ripetuta di delitti contro il patrimonio. Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'imputata, che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
- mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 e contestuale mancanza di motivazione in ordine alla mancata prova dell'oggetto materiale del reato, per l'inconsistenza dell'ipotesi accusatoria non essendo dato capire dal capo d'imputazione quale sia l'accusa in concreto, non essendo stati individuati i beni oggetto di sottrazione ed essendosi la Corte di appello sottratta all'obbligo di dare risposta alle critiche mosse con l'appello;
- erronea applicazione dell'art. 625 c.p., nn. 2 e 4 e manifesta illogicità della motivazione sul punto, perché per realizzare l'affermata violenza sulle cose occorre che si realizzi il danneggiamento o la trasformazione della cosa e perché possa esser configurata la destrezza occorre la dimostrazione della singolarità della manovra messa in atto dall'agente per soverchiare la vigilanza;
- erronea applicazione dell'art. 81 cpv. cod. pen. per non avere la Corte di appello individuato quale sia il reato più grave e quale sia l'aumento per la continuazione;
- erronea applicazione dell'art. 62-bis Cod. Pen. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul punto, per non essersi tenuto conto delle condizioni personali e sociali dell'imputata e della resipiscenza dimostrata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso:
1.1. è inammissibile quanto alla denunciata genericità dell'imputazione. Va ribadito che, una volta instaurato il giudizio abbreviato, senza che vi sia stata alcuna modifica o integrazione dell'accusa da parte del pubblico ministero e senza che il giudice abbia rilevato vizi nella formulazione dell'imputazione, non è consentito all'imputato eccepire la nullità della richiesta di rinvio a giudizio per genericità ed indeterminatezza del capo di imputazione (Cass. Sez. 6, 15.12.2011-1-6-2012 n. 21265; Cass. Sez. 6. 13.2.2011 m. 13133);
1.2. è infondato quanto alla denuncia di omessa risposta alle doglianze mosse con l'appello in ordine alla mancata individuazione dei beni oggetto di sottrazione, perché la stessa ricorrente da atto che le doglianze erano mosse attraverso la formulazione di domande e quindi in forma perplessa ed ipotetica, cioè generica, in violazione dell'art. 581 c.p.p., lett. c), che impone che ogni richiesta sia giustificata dall'indicazione specifica delle ragioni di diritto (e degli elementi in fatto) a sostegno della richiesta stessa, violazione sanzionata con l'inammissibilità dall'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c) (cfr. Cass. Sez. 6, 3.3.2011 n. 21873). La sentenza di primo grado aveva infatti, come rammentato dalla Corte territoriale, diffusamente riportato i passaggi di numerose conversazioni oggetto di intercettazione le quali in tempo reale descrivevano le condotte delittuose volta per volta portate a segno.
2. Il secondo motivo di ricorso;
2.1. è manifestamente infondato relativamente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., n. 2, perché proprio la giurisprudenza di questa Corte citata dalla ricorrente è tassativa nel ritenerne la sussistenza nel caso in cui la violenza sulle cose sia stata esercitata proprio sulla placca antitaccheggio. Ed invero va ribadito che in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose (art. 625 c.p., n.2), non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita (Cass. Sez. 4, 14.2.2006 n. 14780);
2.2. è infondato relativamente all'aggravante di cui all'art. 625 c.p., comma 4. Ed invero non sfugge l'orientamento interpretativo (apparentemente) favorevole alla tesi difensiva (Cass. Sez. 5, 16.3.2011 n. 26560). Ma nel caso in esame, in punto di fatto si è dato conto dell'approntamento da parte del (o dei) soggetto agente di cautele particolari per sfuggire ai controlli, sicché va ribadito che sussiste la circostanza aggravante della destrezza (art. 625 c.p., comma 1, n. 4), qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa;
l'approfittamento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante non ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza (Cass. Sez. 5, 22.12.2009-23.3.2010 n. 11079).
3. Il terzo motivo di ricorso è infondato.
Condivide il collegio la regola secondo la quale ai fini della determinazione della pena per il reato continuato deve aversi riguardo alla violazione più grave considerata in astratto (Cass. SU 26.11.97-3.2.1998 n. 15).
Non sfugge il diverso orientamento interpretativo secondo il quale l'individuazione della violazione più grave ai fini di computo della pena deve essere effettuata in concreto e non già con riguardo alla valutazione compiuta in astratto dal legislatore (Cass. Sez, 6, 6.3.210 12 n. 25120) ne' che la questione è stata nuovamente rimessa alle Sezioni unite di questa Corte (è fissata udienza al 28.2.2013). Quel che è risolutivo è che nel caso in esame si tratta di furti seriali commessi con le medesime modalità e di pari gravità, sicché correttamente la Corte territoriale ha quantificato la pena in relazione ad uno qualsiasi dei delitti posti in essere.
4. Il quarto motivo di ricorso è dedotto in maniera inammissibile, perché a fronte della motivazione della sentenza impugnata che ha giustificato il convincimento di immeritevolezza delle attenuanti generiche, il ricorrente propone una lettura alternativa attraverso l'introduzione di elementi di natura fattuale e quindi sollecita una ulteriore non consentita valutazione di merito.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostenere il suo convincimento o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula infatti dai poteri della Corte di cassazione quello della "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice del merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Cass. S.U. 30.4/2.7,97 n. 6402, ric. Dessimone e altri;
Cass. S.U. 24.9-10.12.2003 n. 47289, ric. Petrella).
5. Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, on condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2013