Sentenza 14 febbraio 2006
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, cod. pen.), non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.
Commentario • 1
- 1. Furto nei box garage condominiali: integra il reato di furto in abitazione se il garage è pertinenza della privata dimora (Torre Annunziata - n. 476/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 marzo 2026
Massima Integra il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. la condotta di chi si introduce all'interno di box o garage pertinenziali ad immobili destinati a privata dimora, anche se collocati in struttura separata o condominiale, purché si tratti di luoghi non aperti al pubblico e funzionalmente collegati all'abitazione dei titolari. Il reato sussiste anche quando l'accesso avvenga mediante violenza sulle cose, come la rottura delle centraline di apertura delle serrande dei box. Tribunale Torre Annunziata, 17/03/2025, (ud. 14/03/2025- dep. 17/03/2025) - n. 476 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 25.05.2023, La.Mu. è stato rinviato a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2006, n. 14780 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14780 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 14/02/2006
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 288
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - N. 009103/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AV AC TA RE, N. IL 22/10/1973;
avverso SENTENZA del 03/07/2002 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. FERRI Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
La Corte di Appello di Bologna, investita dell'impugnazione proposta dall'imputata ET GA BE EN contro la sentenza del Tribunale della stessa città, con la quale era stata dichiarata colpevole del reato di furto aggravato commesso in supermercato e condannata alla pena ritenuta di giustizia, decideva di riformare parzialmente quella resa in primo grado, riducendo solo la pena a mesi 2 di reclusione ed Euro 100,00 di multa.
Avverso tale sentenza l'imputata proponeva ricorso per cassazione, adducendo violazione di legge, sia sul rilievo che erroneamente sarebbe stato ritenuto configurabile il delitto nella forma consumata, anzicché tentata in un caso, come quello in esame, in cui alla sottrazione non era seguito un effettivo impossessamento;
sia sul rilievo che erroneamente sarebbe stata ritenuta l'aggravante della violenza nella semplice azione di estrazione della placca antitaccheggio. Trattasi di ricorso inammissibile, in quanto le doglianze espresse in ricorso, a parte la genericità delle argomentazioni, sono affidate a motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate persuasivamente dal giudice del gravame, dovendosi, pertanto, gli stessi considerare non specifici.
La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. e), all'inammissibilità.
Non offrendo alcuna deduzione di natura diversa da quella già decisa dal giudice di merito e ponendosi, anzi, in dissonanza con le coerenti argomentazioni offerte in motivazione dalla sentenza impugnata, non resta che dichiarare inammissibile il ricorso. La sentenza, infatti, sui punti censurati, motiva correttamente, da un lato spiegando che costituisce furto consumato la sottrazione di merce da un supermercato, strutturato con il sistema self-service, realizzato, come nella fattispecie, mediante allontanamento dalla cassa, con la merce riposta in una borsa;
dall'altro lato, osservando che l'etichetta magnetica inserita su oggetti esposti in grandi magazzini è strumento materiale atto a garantire una più efficace difesa del patrimonio, con la conseguenza che la sua asportazione, finalizzata al furto dell'oggetto, concreta la fattispecie di furto aggravato da violenza sulle cose, ove essa ne risulti danneggiata. Invero, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale (quale è appunto la placca antitaccheggio magnetica) inserito sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini e destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.
Devesi, pertanto, condannare l'imputata ai sensi dell'articolo 616 c.p.p. al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della sanzione pecuniaria equitativamente fissata, in ragione dei profili e dell'entità della colpa riconoscibili nella condotta processuale, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e, inoltre, al versamento della somma di 1000,00 Euro in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 14 febbraio 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006