Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2006, n. 14780
CASS
Sentenza 14 febbraio 2006

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Massime1

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, cod. pen.), non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla "res" oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.

Commentario1

  • 1Furto nei box garage condominiali: integra il reato di furto in abitazione se il garage è pertinenza della privata dimora (Torre Annunziata - n. 476/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 marzo 2026

    Massima Integra il delitto di furto in abitazione ex art. 624-bis c.p. la condotta di chi si introduce all'interno di box o garage pertinenziali ad immobili destinati a privata dimora, anche se collocati in struttura separata o condominiale, purché si tratti di luoghi non aperti al pubblico e funzionalmente collegati all'abitazione dei titolari. Il reato sussiste anche quando l'accesso avvenga mediante violenza sulle cose, come la rottura delle centraline di apertura delle serrande dei box. Tribunale Torre Annunziata, 17/03/2025, (ud. 14/03/2025- dep. 17/03/2025) - n. 476 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con decreto che dispone il giudizio, emesso in data 25.05.2023, La.Mu. è stato rinviato a …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/02/2006, n. 14780
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14780
Data del deposito : 14 febbraio 2006

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