Sentenza 14 ottobre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/10/2003, n. 15322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15322 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE E BOLLO ARTT. 46 E 39 L. 21-11-1991, N.374 REPUBBLICA ITALIANA (ST.NE GIUDICE DI PACE) LA CORTE SUPRE1 5322/ 03 IN NOME DEL POLOHTALM ggetto Incapacità a testimoniare SEZIONE TERZA CIVILE ed interesse in causa Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 8685/01 Dott. Gaetano FIDUCCIA Presidente Dott. Francesco TRIFONE Rel. Consigliere 31149 Cron. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Dott. Alberto TALEVI - Consigliere Rep. Dott. Giacomo TRAVAGLINO Consigliere Ud. 09/05/03 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IC NO, elettivamente domiciliato in ROMA presso CANCELLERIA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato RAFFAELLO DI PIETRO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
MEIE ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo Procuratore, F elettivamente domiciliata in ROMA VIA G ZANARDELLI 20, FABIO LAIS, che la presso lo studio dell'avvocato difende, giusta delega in atti;
2003 controricorrente 1108 nonchè contro سالا GIOIA ALFREDO, GIOIA PAOLO;
- intimati avversO la sentenza n. 1494/00 del Giudice di pace di ROMA, sezione III emessa il 5/02/2000, depositata il 08/02/00; RG.19463; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/05/03 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato FABIO LAIS;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico SORRENTINO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo e motivi della decisione Premesso che con sentenza pubblicata il giorno 8 febbraio 2000, pronunciando in giudizio di equità ne- cessaria ex art. 113, 2° comma, c.p.c. nel quale Lucia- no CO chiedeva la condanna solidale di DO e OL IA e della compagnia di assicurazione IE SP (nelle rispettive qualità di proprietario, conducente : ed istituto assicuratore r.c.a. di autovettura) al ri- sarcimento dei danni derivati al veicolo di sua pro- prietà da un sinistro nel quale i due mezzi erano rima- sti coinvolti, il giudice di pace di Roma rigettava la domanda e condannava l'attore a pagare le spese a tutti 2 سلام i convenuti;
rilevato che a motivazione della sentenza il giu- dice di pace, sulla scorta delle deposizioni di OL IA e di LI RU (al momento del sinistro alla guida dell'autovettura dell'attore) e delle risultanze del verbale della polizia urbana, valutava come inat- tendibile la ricostruzione che del sinistro aveva dato l'attore e considerava costui l'esclusivo responsabile dello scontro;
rilevato che per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso il soccombente, il quale a sostegno dell'impugnazione deduce i seguenti mezzi di doglianza: a) nullità della sentenza per assenza sostanziale di motivazione (motivazione apparente) e per travisa- mento delle risultanze istruttorie, poiché il giudice di pace aveva affermato la esclusiva responsabilità del conducente l'autovettura di sua proprietà pur premet- tendo che vi sarebbe stata assoluta incertezza sulla dinamica del sinistro ed aveva, altresì, travisato il contenuto del verbale della polizia urbana, nel quale non risultava formulata nessuna delle due ipotesi rico- struttive dell'incidente indicate in sentenza;
b) nullità della sentenza per assenza di motivazio- violazione del diritto di difesa e dei principi ge- ne, nerali dell'ordinamento, anche con riferimento alla ri- 3 pu tenuta mancanza di colpa del conducente dell'autovettura dei convenuti, e violazione del prin- cipio generale di cui all'art. 2054, 1° co., cod. civ.; c) nullità della sentenza per violazione del dirit- to di difesa (art. 24 Cost.) e del diritto alla prova. (artt. 115 e 184 cod. proc. civ.) nonché vizio di omes- sa pronuncia ed omessa motivazione sulla mancata ammis- sione dei mezzi di prova richiesti dall'attore; d) nullità della sentenza per violazione ed errata applicazione delle norme di cui agli artt. 228, 230, 246 e 251 cod. proc. civ., perché il giudice di pace aveva disposto l'interrogatorio di LI RU, che non era parte in causa;
aveva escussO come teste il conve- nuto OL IA;
aveva tenuto conto delle dichiarazio- ni rese alla polizia urbana da ND RC, pur avendone ritenuta la incapacità a testimoniare ex art.246 stesso codice per la sua qualità di proprieta- rio e conducente di un terzo veicolo coinvolto nel me- desimo incidente;
rilevato che resiste con controricorso la società IE Assicurazioni SP e che non hanno svolto difese gli intimati DO e OL IA;
ritenuto che
contro le sentenze del giudice di pace da decidere secondo equità -quale è quella in esame, in cui la domanda è stata espressamente contenuta nel 4 ри limite di cui al secondo comma dell'art. 113 c.p.c.- pacifico, secondo preciso indirizzo di questo giudice di legittimità (Cass., sez. un., n. 716/99), che il ri- corso per cassazione è ammissibile solo per il mancato rispetto delle regole processuali, per violazione di 11 norme costituzionali о comunitarie (se di rango supe- riore a quelle ordinarie) e non anche per violazione di norme di diritto poste da leggi ordinarie, e che, inol- tre, avverso le medesime sentenze il vizio di motiva- zione può essere denunciato solo nel caso in cui la mo- tivazione manchi del tutto ovvero sia meramente appa- rente o intrinsecamente contraddittoria, siccome emerge dallo stesso indirizzo interpretativo;
considerato che
i primi due motivi d'impugnazione, di cui sub a) e b) sono inammissibili, in quanto ri- guardano la violazione di norme di carattere sostanzia- le ovvero denunciano un vizio di motivazione, che in questa sede non può venire in evidenza siccome non ap- prezzabile in termini di insanabile contraddittorietà o di mera apparenza delle argomentazioni svolte e che il preteso travisamento del fatto, ove pure potesse rite- nersi sussistente nei termini in cui risulta denuncia- to, costituirebbe vizio revocatorio non denunciabile in questa sede;
considerato che
in ordine alla censura di cui sub 5 ре c), circa la mancata ammissione della prova orale, ri- leva questa Corte che trattasi di motivo inammissibile per genericità in quanto il ricorrente non ha indicato specificamente le circostanze di fatto oggetto della prova, così impedendo il doveroso controllo della deci- sività del mezzo istruttorio negato, del quale, peral- tro, il giudice di merito implicitamente ha spiegato anche la irrilevanza ai fini della decisione in presen- za degli altri sufficienti elementi di giudizio;
considerato, quanto alla censura di cui sub d), che, in ordine alla dedotta incapacità a deporre di OL IA (quale interessato alla causa in veste di proprietario e conducente del veicolo coinvolto nel si- nistro stradale), la relativa eccezione ex art. 246 c.p.c. -essendo le disposizioni limitative della capa- cità a deporre dettate nell'esclusivo interesse delle parti- non risulta essere stata formulata nel corso dell'espletamento della prova testimoniale o quanto me- no nella prima istanza e difesa (Cass., n. 7869/90 ex plurimis) e che, per il resto, le dichiarazioni di An- drea RC sono state valutate in quanto facenti parte del verbale della polizia urbana, non essendo stato lo stesso ammesso come teste, per cui anche detta censura, nel suo complesso, è inammissibile perché so- stanzialmente diretta ad ottenere, in sede di giudizio 6 pe di legittimità, un diverso apprezzamento del materiale probatorio;
Osserva questa Corte che il ricorso deve, pertanto, essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare interamen- KG WE 39 L. 21-11-1991, N.374 te tra le parti le spese del presente giudizio di le- (IST.NE GIUDICE DI PACE) gittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di cassazione. Roma, 9 maggio 2003. Il Consigliere est. 1 PresidenteFiduconGaran зири Depositata in Cancelleria oggil 4 OTT. 2003 IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Maria Aiello