Sentenza 24 luglio 2012
Massime • 2
L'acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non può dirsi terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva, salva la prova di aver agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'illecita operazione lottizzatoria dopo aver adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza. (Nella specie l'acquirente di un camping oggetto di lottizzazione era stato colto dagli agenti accertatori mentre eseguiva lavori in muratura all'interno della struttura, così dimostrando la consapevolezza della perpetrazione dell'illecito e l'intenzione di aggravarne le conseguenze).
L'esistenza di un'attività, sia pure autorizzata, di campeggio non è incompatibile con la figura del reato di lottizzazione abusiva ove la stessa venga radicalmente mutata in uno stabile insediamento abitativo e di rilevante impatto negativo sull'assetto territoriale. (Fattispecie relativa alla realizzazione di novanta piazzole di sosta e quarantatre strutture abitative in ferro e plastica ancorate stabilmente al terreno e servite da rete idrica).
Commentario • 1
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 3455 del 20https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 3 Num. 3455 Anno 2013 Presidente: LOMBARDI ALFREDO MARIA Relatore: GRAZIOSI CHIARA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) DI ROSA CONCETTA N. IL 20/01/1944 avverso l'ordinanza n. 15/2012 TRIB. LIBERTA' di LATINA, del 02/02/2011 sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CHIARA GRAZIOSI; lette/sentite le conclusioni del PG Dott. Uditi difensor Avv.; Data Udienza: 20/11/2012 23198/2012 CONSIDERATO IN FATTO 1. Il Tribunale di Latina, con ordinanza del 2 febbraio 2012, ha respinto le richieste di riesame proposte da Esposito Giovanni, D'Onofrio Gaetano, Del Santo Nunziatina, Guarino Giuseppe e Di Rosa Concetta (nella qualità di curatrice speciale della minore Di Tella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. feriale, sentenza 24/07/2012, n. 31921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31921 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2012 |
Testo completo
Майлин 3 19 2 1/ 12 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE FERIALE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 24/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N.N7-2012;. Dott. ANTONIO ESPOSITO - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. FAUSTO IZZO N. 23863/2012 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - Dott. MARIA VESSICHELLI - Consigliere - - Rel. Consigliere - Dott. GASTONE ANDREAZZA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) AL TO N. IL 28/06/1964 avverso la sentenza n. 8640/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 09/03/2012 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GASTONE ANDREAZZAConsole store Seperale in persona del Dott GABRIELE MALLOTTA che ha concluso per ☑ijet del 262 Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. Francesco Petillo del Forodi Benven RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 09/03/2012 la Corte d'Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina in data 21/12/2010 di condanna di EL BE alla pena di mesi nove di arresto ed euro 30.000,00 di ammenda per il reato di cui agli artt. 110 c.p., 30 e 44 I. n. 380 del 2001 e 1 I. n. 34 del 1974 per avere, in concorso con altri, e quale amministratore unico della Società Roma Gest, proprietaria dal 2005, abusivamente lottizzato l'area di mq. 13.920 di cui al foglio 249 del Comune di Latina part. 662, 664, 320, 343, 349 e 339 con realizzazione di 11 manufatti destinati ad usi vari, tre bungalows ad uso residenziale, 58 piazzole di sosta e opere varie di urbanizzazione.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato tramite il difensore. Con un primo motivo deduce, in sintesi, violazione di legge processuale a seguito della intervenuta separazione del processo per abusivismo edilizio, poi definito dal Gip del Tribunale di Latina con sentenza del 13/05/2011, passata in giudicato il 08/07/2011, di non doversi procedere per intervenuta prescrizione da quello per lottizzazione abusiva, definito in secondo grado con la sentenza impugnata, con conseguente violazione del principio del ne bis in idem e del diritto di difesa ex art. 24 Cost. Deduce che tale separazione è stata attuata in violazione dei principi di concentrazione ed unitarietà della valutazione, posto che la condotta della lottizzazione conteneva in sé quella di abusivismo. Lamenta inoltre che, avendo rinunciato alla prescrizione nel processo per lottizzazione abusiva, la separazione non gli avrebbe consentito di rinunciare alla prescrizione altresì nel processo per abusivismo, con conseguente violazione del diritto di difesa. Inoltre sul fatto deciso con la sentenza qui impugnata sussisterebbe già decisione passata in giudicato. Con un secondo motivo, invocando violazione della legge penale, deduce che l'error in procedendo già illustrato avrebbe comportato l'erronea applicazione della norma relativa alla lottizzazione in luogo di quella di abusivismo edilizio. In sintesi rileva che da tutti gli atti del processo risulta che non vi sono mai state nel camping ulteriori strutture viarie che non fossero quelle previste dalle concessioni edilizie rilasciate in adempimento e conformità della legge regionale;
le "vie" cui si è riferita la Corte d'appello sarebbero, in realtà, i percorsi interni al camping per permettere ai villeggianti di muoversi senza ostacoli e separare le roulottes l'una dall'altra. Inoltre, come emerso da quanto precisato dal perito Frasca, e dal consulente di parte CH, le reti fognarie, idriche ed elettriche non vi sarebbero mai state. Il ricorrente ha inoltre dimostrato di avere fatto uso di tutti i mezzi a sua disposizione per acquistare l'immobile libero da qualunque peso di illiceità e illegittimità: prima di acquistare il campeggio aveva fatto redigere due perizie giurate, richiamate anche nel contratto preliminare e nell'atto pubblico di 1 acquisto, che facevano riferimento soltanto alla sussistenza dell'abusivismo edilizio e che dimostravano la buona fede dell'acquirente, sicché alla conoscenza di tali abusi edilizi da parte sua non poteva essere equiparata, come fatto dai giudici, la consapevolezza della lottizzazione abusiva, mai sussistita. La separazione in due processi ha condotto invece i giudici probabilmente ad intersecare tra loro i due profili di conoscenza. L'unico reato effettivamente configuratosi è quello di abusivismo per il quale, anche contro la sua volontà, il ricorrente si è visto riconoscere la prescrizione con sentenza ormai definitiva. Del resto nella specie era risultata con evidenza l'assenza della stipulazione di atti di trasferimento ad hoc, secondo un progetto di lottizzazione, essendo l'atto stipulato soltanto uno, e l'assenza di opere destinate ad abitazione, essendo state poste in essere unicamente piccole realizzazioni edilizie idonee a rendere più facile la vita in roulotte e non essendo lavori di urbanizzazione primaria e secondaria i manufatti e le reti elettriche, idriche e di scarico, che rientrano nelle comuni opere previste per i camping. I giudici avrebbero dunque dovuto accertare la non permanenza del reato e la non sussistenza di una lottizzazione capace di trasformare il camping in villaggio turistico. Con un terzo motivo lamenta contraddittorietà della motivazione sia relativamente all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo del reato;
invoca inoltre l'inapplicabilità della confisca. Contrariamente a quanto affermato in sentenza non sarebbe mai emersa la sussistenza di negozi di trasferimento dei lotti ed il camping a tutt'oggi è ancora in piena proprietà della Roma Gest. Né i giudici avrebbero tenuto conto dell'avvenuta rimozione di tutte le opere elencate nel piano di demolizione di per sé incompatibile con la contestazione del reato permanente di lottizzazione abusiva. Nessuna delle particelle in oggetto, del resto, si caratterizzava come particella di un terreno con destinazione agricola per il quale non era possibile la realizzazione di infrastrutture, essendo invece destinate a campeggio da molto tempo prima dell'acquisto effettuato dallo EL. Ulteriormente contrastante con le risultanze processuali è poi l'asserzione della sentenza, finalizzata a comprovare la sussistenza dell'elemento soggettivo, secondo cui successivamente all'acquisto della lottizzazione, sarebbero state eseguite ulteriori opere. Al contrario, lo EL non aveva realizzato alcuna nuova opera ma demolito quelle preesistenti. Nessun nesso causale poteva inoltre individuarsi, nella specie, tra venditore - lottizzatore ed acquirente e la buona fede del compratore doveva comportare l'inapplicabilità della confisca. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Premesso che, per costante indirizzo di questa Corte, il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei 2 procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza (tra le altre, Sez. 5, n. 26064 del 09/06/2005, Colonna, Rv. 231915), tale provvedimento non appare censurablle neppure sotto il profilo della violazione del principio del ne bis in idem cui lo stesso avrebbe dato luogo per il fatto che avrebbe consentito di procedere, per il reato di lottizzazione abusiva, successivamente alla ormai intervenuta definizione del procedimento per il reato di edificazione abusiva. In realtà, premesso che, sulla base dei rispettivi capi d'imputazione riportati a pag. 2 dello stesso ricorso i fatti ascritti nel procedimento per lottizzazione appaiono ben diversi da quelli contestati nel procedimento ormai definito per prescrizione attenendo alla realizzazione di manufatti non integralmente coincidenti, va in ogni caso osservato che ben può il reato di lottizzazione abusiva, previsto dall'art. 44, comma 1, lett. c), del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, concorrere materialmente con le altre violazioni edilizie previste dalle lettere a) e b) del medesimo articolo, sicché nessun rapporto di specialità appare intercorrere tra gli stessi (Sez. 3, n. 9307 del 24/02/2011, Silvestro e altra, Rv. 249763; sez. 3, n. 6892 del 31/03/1980, Florio, Rv. 145480). Né, infine, al di là della non facile decifrazione di una tale obiezione, il ricorrente può lamentare, nel presente processo, relativo appunto al reato di lottizzazione, una pretesa violazione del diritto di difesa intervenuta nel processo per abusivismo derivante dal fatto che la disposta separazione non gli avrebbe consentito di rinunciare, in quest'ultimo, alla prescrizione, così come già fatto nel presente.
4. Il secondo motivo, essenzialmente volto a contestare la legittimità dell'inquadramento della fattispecie nel reato di lottizzazione, è infondato. La giurisprudenza di questa Corte ha, nel corso degli anni, elaborato una ormai consolidata descrizione generale dell'attività lottizzatoria che può dirsi configurata attraverso qualsiasi utilizzazione del suolo che, indipendentemente dalla entità del frazionamento fondiario e dal numero del proprietari, preveda la realizzazione contemporanea o successiva di una pluralità di edifici a scopo residenziale, turistico o industriale, che postulino l'attuazione di opere di urbanizzazione primaria o secondaria, occorrenti per le necessità dell'insediamento In presenza di un intervento sul territorio tale da comportare una nuova definizione dell'assetto preesistente in zona non urbanizzata o non sufficientemente urbanizzata, per cui esiste la necessità di attuare le previsioni dello strumento urbanistico generale attraverso la redazione e la stipula di una convenzione lottizzatoria adeguata alle caratteristiche dell'intervento di nuova realizzazione allorquando detto intervento non potrebbe essere in nessun caso realizzato, poiché, per le sue connotazioni oggettive, si pone in contrasto con previsioni di zonizzazione e/o 3 localizzazione dello strumento generale di pianificazione, che non possono essere modificati da piani urbanistici attuativi (v., tra le altre, Sez. U., n. 5115 del 28/11/2001, Salvini, Rv. 220708, e, tra le più recenti, Sez. 3 n. 24096 13 giugno 2008; Sez. 3, n. 37472 del 02/10/2008, Belloi e altri, Rv. 241101; Sez.3, n. 39078, del 08/10/2009, Apponi e altri, Rv. 245344; Sez. 3, n. 20006 del 20/04/2011, P.M. in proc. Buratti e altri, Rv. 250387). In particolare, poi, questa Corte ha già affermato, con riguardo al possibile inquadramento, nella previsione normativa della lottizzazione abusiva, della trasformazione in stabile insediamento abitativo di una attività di campeggio, sia pure regolarmente autorizzata, che proprio la introduzione, nel preesistente insediamento concepito in tali limiti, di caratteristiche di stabilità, conseguenti alla trasformazione di strutture mobili, quali roulottes, in vere e proprie unità abitative permanenti e alla realizzazione di infrastrutture, è l'elemento che segna il passaggio ad attività, illecita, di lottizzazione abusiva in considerazione dell'incidenza che una simile trasformazione non può non comportare sull'assetto urbanistico (Sez. 3, n. 8933 del 29/04/1983, Angiulli, Rv. 160872 e Sez. 3, n. 4974 del 17/12/07, EL, Rv. 238789). Ora, i gludici di appello, richiamando la sentenza di primo grado, hanno posto in evidenza l'avvenuta realizzazione, rilevata durante il sopralluogo in data 25/02/2005 da parte degli agenti del Corpo forestale dello Stato, di novanta piazzole di sosta sulle quali erano state realizzate, oltre a varie opere (segnatamente, secondo la sentenza di primo grado, trentasei strutture in legno o pannelli laminati coibentati, quarantatre strutture abitative di vario materiale con cucinini di varia grandezza, nonché complessive quarantacinque intelaiature di ferro con sovrastanti telai in plastica ovvero pannelli rigidi coibentati), stabilmente ancorate al terreno, anche vie principali e secondarie, nonché reti idriche, elettrice e di scarico. Si era inoltre appurato che ciascuna di tali unità abitative era recintata da incannucciate o staccionate ed era dotata di un autonomo vialetto di ingresso. Tali interventi, ha poi precisato il Tribunale, erano stati operati in zona la cui destinazione urbanistica, legittimante l'originaria concessione, era quella di verde privato attrezzato a camping, verde pubblico e viabilità, mentre alcuni dei lotti così realizzati erano stati venduti a singoli, che avevano, in tal modo, contribuito al frazionamento del terreno. A tali elementi di fatto, incontestabilmente tali, tra l'altro, da consentire di differenziare una mera condotta di edificazione abusiva da quella, ritenuta nella specie, di lottizzazione, il Tribunale dapprima e la Corte d'Appello poi, hanno fatto logicamente seguire la conclusione in ordine all'avvenuta integrazione del reato contestato;
infatti la lottizzazione abusiva è connotata dalla lesione del bene giuridico protetto dal D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, art. 30, che è non solo quello dell'ordinata pianificazione urbanistica e del corretto uso del territorio, ma anche (e soprattutto) quello relativo all'effettivo controllo del territorio da parte del soggetto titolare della stessa funzione di pianificazione - cioè del comune - cui spetta di vigilare sul rispetto delle vigenti prescrizioni urbanistiche, con conseguente legittima repressione di qualsiasi intervento di tipo lottizzatorio, non previamente assentito (v. Cons. Stato, Sez. 4, n. 5849, 6 ottobre 2003). Nella specie, in particolare, la realizzazione degli interventi già descritti consente di qualificare la lottizzazione come "lottizzazione mista" in quanto caratterizzata dalla compresenza di attività materiali e attività negoziali (cfr. Sez. 3, n. 13687 del 28/02/2007, Signori, Rv. 236340; Sez. 3, n. 10889 del 21/01/2005, Garbari, Rv. 230976; Sez. 3, n. 6396 del 07/11/2006, Cleri, Rv. 236075). A tale ricostruzione, esaustiva e logica, nonché coerente con i principi elaborati da questa Corte, e da cui si desume, dunque, l'avvenuta realizzazione di una trasformazione edilizia ed urbanistica del territorio, che ha conferito ad una porzione di esso un assetto non permesso dalla pianificazione generale comunale, il ricorrente ha, a ben vedere, opposto censure in fatto, insuscettibili di apprezzamento nella presente sede, vuoi con riferimento al fatto che, in contrasto con quanto emergente dalle sentenze di merito, e sulla base di una relazione del consulente tecnico del P.M. basata, tuttavia, sullo stato di fatto successivo alla intervenuta demolizione delle opere, non sarebbero mai state realizzare reti fognarie, idriche ed elettriche, vuoi con riferimento alla asserita assenza di opere destinate ad abitazione, essendo state poste in essere unicamente piccole realizzazioni edilizie idonee a rendere più facile la vita in roulotte, vuoi, infine, con riferimento alla inesistenza di negozi di trasferimento. Deve tuttavia ribadirsi che il sindacato della Cassazione, anche successivamente alle modifiche dell'art. 606 lett. e) c.p.p. ad opera della legge n. 46 del 2006 continua a restare quello di sola legittimità sì che esula dai poteri della stessa quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, anche laddove venga prospettata dal ricorrente una diversa e più adeguata valutazione delle risultanze processuali (tra le altre, Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, P.G. In proc. Vignaroli, Rv. 236893).
5. Anche il terzo motivo di ricorso, incentrato sulla estraneità dell'imputato alla attività di lottizzazione, è infondato. Sul punto la Corte romana, dopo avere premesso che era risultato che EL aveva acquistato il camping con atto del 13/04/2005 (ovvero successivamente alla realizzazione dei lavori riscontrati in data 22/02/05) e che egli stesso era stato colto nel corso di sopralluogo effettuato in data 23/03/2006 mentre eseguiva all'interno del camping lavori in muratura, ha rilevato che l'imputato - acquirente doveva ben essere consapevole della intervenuta divisione in lotti, del carattere permanente della installazione delle roulottes sprovviste di ruote e della realizzazione delle infrastrutture già menzionate, così come doveva necessariamente essere al corrente dell'intervenuta vendita di alcuni dei lotti a terzi;
ha così individuato l'elemento soggettivo colposo ascrivibile all'imputato nel consapevole acquisto della lottizzazione e nella prosecuzione della sua realizzazione mediante l'esecuzione delle ulteriori opere. 5 Tale conclusione è, allora, conforme a quanto ripetutamente statuito da questa Corte con riguardo al fatto che l'acquirente di immobili o terreni abusivamente lottizzati non è, per ciò solo, terzo estraneo rispetto al reato di lottizzazione abusiva, ma, ove agisca scientemente o non abbia adempiuto ai doveri di informazione e conoscenza richiesti dall'ordinaria diligenza, concorre con il venditore nella consumazione del reato, fatta salva la prova di avere agito in buona fede partecipando inconsapevolmente all'illecita operazione lottizzatoria (Sez. 3, n. 39078 del 13/07/2009, Apponi e altri, Rv. 245345; Sez.3, n. 17685 del 17/03/2009, P.M. in proc. Quarta e altri, Rv. 243749; Sez.3, n. 37472 del 26/06/2008, Bello e altri, Rv. 241098). Si è poi detto che integra un contributo causale alla illecita condotta del venditore di un immobile o di un terreno abusivamente lottizzato il comportamento dell'acquirente che ometta di acquisire ogni prudente informazione circa la legittimità dell'acquisto, così ponendosi colposamente in una situazione di inconsapevolezza (Sez.3, n. 48924 del 21/10/2009, Tortora e altri, Rv. 245763). Dal canto suo, invece, il ricorrente ha, anche in tal caso, opposto censure in fatto assumendo, in contrasto con le risultanze affermate in sentenza, l'inesistenza di opere eseguite successivamente all'acquisto della lottizzazione o addotto elementi (come la risultanza, da perizie giurate fatte redigere prima dell'acquisto, unicamente di abusi edilizi) inidonel, secondo la logica ricostruzione operata dai giudici di merito, ad incidere sulla ritenuta consapevolezza della lottizzazione in capo all'imputato, desunta proprio dai lavori posti in essere, in definitiva volti ad imprimere all'insediamento, come detto sopra, un significativo carattere di stabilità. Quanto alla confisca, la stessa, di natura obbligatoria, consegue all'accertamento della lottizzazione a norma di quanto disposto dall'art. 44, comma 2, del d.P.R. n. 380 del 2001. Va infine precisato non potere in ogni caso operare la prescrizione del reato, cui il ricorrente ha rinunciato con dichiarazione formulata, nel corso del processo di primo grado, all'udienza del 21/12/2010. 6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
F Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 24 luglio 2012 DEPOSITATO IN CANCELLERIA il Presidente Il Consigliere estensore Gastone Andreazza Antonio EspositoIL 07 AGO 2012