Sentenza 9 giugno 2005
Massime • 2
Il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza.
Allorchè già risulti la prescrizione del reato, la sussistenza di nullità, anche di ordine generale, non è rilevabile nel giudizio di cassazione, risultando l'inevitabile rinvio al giudice di merito incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva, salvo che la sentenza di merito ipoteticamente affetta da nullità abbia deciso non solo in ordine al reato per cui è intervenuta la prescrizione, ma anche in ordine al risarcimento dei danni da esso cagionati o alle restituzioni, giacchè in tal caso la nullità, ove sussistente, deve essere comunque rilevata e dichiarata in sede di legittimità, in quanto si riflette sulla validità delle statuizioni civili. (Fattispecie nella quale era stata dedotta con ricorso per cassazione l'incompetenza per materia del giudice che aveva emesso la sentenza di condanna di primo grado; la Corte, ritenendo fondato il motivo di ricorso e rilevata altresì l'avvenuta estinzione del reato per prescrizione, ha annullato senza rinvio le sole statuizioni civili della sentenza di appello osservando che la presupposta decisione sulla responsabilità doveva considerarsi viziata e "tamquam non esset").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 09/06/2005, n. 26064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26064 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Pier Francesco Presidente del 09/06/2005
Dott. AMATO Alfonso Consigliere SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo Consigliere N. 1388
Dott. ROTELLA Mario Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio Consigliere N. 32506/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NA GO N. IL 11/07/1960;
avverso SENTENZA del 10/02/2004 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
Udito il PG in persona del sost. proc. gen. Dr. F. Salzano che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. udito l'avv. M. Morcella per la parte civile, che si è associato alla precedente richiesta, udito l'avv. G. Valentino, difensore dell'imputato che, illustrando i motivi di ricorso, ne ha chiesto l'accoglimento;
OSSERVA
quanto segue:
L'avv. ON UG è stato condannato dal Tribunale di Reggio Calabria, con concessione di attenuanti generiche ritenute equivalenti alla aggravante, alla pena di mesi 8 di reclusione perché riconosciuto colpevole del delitto ex art. 595 cp per avere redatto un esposto, diretto anche al Procuratore della repubblica di Messina, con il quale, nell'interesse di un collaboratore di giustizia, tra l'altro, deduceva, in relazione al rigetto di istanza di revoca di misura cautelare, che il giudice relatore ed estensore del provvedimento era la d.ssa Celi Maria Tindara, sorella di un pregiudicato indicato dal predetto collaboratore, con ciò attribuendo mancanza di serenità al predetto magistrato. BA CE e LO AZ, imputati a loro volta di diffamazione a mezzo stampa (per avere dato notizia del recapito alla d.ssa Celi di un inesistente avviso di garanzia, così offendendone la reputazione) sono stati condannati, il primo, alla pena di anni uno di reclusione, la seconda, con attenuanti generiche equivalenti, alla pena di mesi otto di reclusione.
Tutti gli imputati hanno goduto del beneficio della sospensione condizionale. Gli stessi sono anche stati condannati al risarcimento dei danni nei confronti della PC (lire 50 mln per ON e altrettanto, in solido, per BA e LO).
La Corte di appello di Reggio Calabria, con sentenza 10.2.2004, in parziale modifica della pronunzia di primo grado, ha dichiarato NDP nei confronti di tutti gli imputati per essere i delitti estinti per prescrizione;
ha confermato le statuizioni civili. Ricorre per cassazione, tramite il difensore, il solo ON e deduce violazione di legge sostanziale e processuale e carenze motivazionali. Argomenta:
1) la Corte ha errato innanzitutto nel non accogliere la censura con la quale si contestava la sussistenza degli estremi della connessione ex art. 12 lett. c) cpp, che ha determinato la competenza del Tribunale anche per il reato addebitato al ON. Sul punto, oltretutto, la motivazione è sostanzialmente assente. Si è comunque verificata violazione del dettato dell'art. 578 cpp, in quanto, prima di statuire la estinzione per prescrizione del reato, la Corte territoriale avrebbe dovuto esaminare approfonditamente tutti i motivi di appello, cosa che non ha fatto. 2) Con particolare riferimento al secondo motivo d'appello, la Corte ha omesso di rilevare come le circostanze riportate nell'esposto rispondessero al vero e come, in ogni caso, l'esposto non avesse valenza offensiva. 3) Nessuna considerazione poi è stata validamente svolta in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, essendosi i giudici di secondo grado, in pratica, limitati ad affermare che il reato ex art 595 cp è connotato da dolo generico, assumendo apoditticamente, che ON era "sicuramente consapevole" della non rispondenza al vero di quanto aveva scritto, 4) era inoltre stata rappresentata la presenza della esimente ex art. 598 cp, dovendo ritenersi l'esposto in questione quale atto facente parte di un ricorso amministrativo (relativo alla "gestione" di un collaboratore di giustizia). Le espressioni contenute nel detto esposto erano in rapporto di funzionalità con la finalità propostasi dal ricorrente. Sul punto, la motivazione tace, 5) quanto ai capi civili della sentenza, con l'appello, era stata evidenziata la esosità della somma liquidata (in pratica pari a quella posta a carico degli altri imputati chiamati a rispondere del ben più grave reato di diffamazione a mezzo stampa). Era stata rappresentata in particolare le scarsa lesività della condotta, essendo stato l'esposto inviato a pochi e ben delimitati destinatari, ma, anche su questo punto, la motivazione è completamente carente. Con memoria difensiva, il ricorrente ha ribadito le argomentazioni già svolte in ricorso.
Tanto premesso, va subito rilevato che, se è vero che i provvedimenti - meramente ordinatori - che dispongono la riunione dei giudizi non sono di regola impugnabili (atteso che essi postulano una discrezionale valutazione circa la sussistenza di ragioni di speditezza e di convenienza, il cui apprezzamento è demandato al giudice di merito), non di meno, quando la disposta riunione abbia comportato violazione della regola relativa agli effetti della connessione sulla competenza funzionale, non può negarsi all'interessato di adire il giudice di legittimità (in senso conforme, per quel che riguarda il precedente ordinamento processuale, ASN 198911818-RV 182016).
Ciò posto, non può esser certamente condiviso il "passaggio" della sentenza impugnata, che, nel rigettare l'eccezione di incompetenza per materia, fa riferimento alle considerazioni espresse dai precedenti giudicanti;
ed invero, il giudice di primo grado, a sua volta investito della questione, la aveva risolta con un'ordinanza dibattimentale solo apparentemente motivata ("è da ritenere sussistente la connessione di tipo occasionale tra l'imputazione addebitata al predetto ON e quelle ascritte a LO AZ e BA CE, connessione che, ai sensi dell'art 12 lett. c) cpp, determina il radicarsi della competenza davanti al Tribunale..."). Il nudo richiamo alla lettera della legge equivale alla generica affermazione della corrispondenza della fattispecie concreta a quella astratta e si traduce in un mero atto di imperio da parte della autorità procedente. La connessione di cui alla lettera c) del ricordato art 12 del codice di rito sussiste, come è noto, quando i reati per i quali si procede siano in rapporto di strumentala (vale a dire quando gli uni siano stati commessi per eseguire od occultare gli altri). Nel caso in esame, viceversa, la ipotesi di diffamazione a mezzo stampa (che radicò la competenza innanzi al Tribunale) non aveva, per quanto leggesi nel provvedimento impugnato, connessione alcuna con la ipotesi di diffamazione (semplice) ascritta al ON, posto che alla Celi venivano attribuite condotte distinte (ritorsione nei confronti del "pentito", secondo le accuse del ON, favoreggiamento nei confronti di taluni malavitosi, secondo le affermazioni dei giornalisti). In ogni caso, i giudicanti non hanno mai evidenziato, ma solo genericamente (e, oltretutto, implicitamente) affermato, la sussistenza del vincolo di strumentalità.
Consegue che erroneamente il Tribunale ha ritenuto la sua competenza a giudicare il ON.
Ne deriverebbe la necessità di annullare, oltre alla sentenza di appello, anche quella di primo grado, ma a ciò osta la intervenuta prescrizione (per altro, come premesso, già dichiarata in appello). Vanno tuttavia eliminate le statuizioni civili, fatte viceversa salve dal giudice di secondo grado sulla base della intervenuta condanna pronunziata dal Tribunale. Poiché tuttavia, come premesso, il primo giudice non aveva competenza a pronunziarsi circa la imputazione formulata a carico del ON, la relativa sentenza è da considerarsi tamquam non esset.
P.Q.M.
la Corte annulla le statuizioni civili della sentenza impugnata. Così deciso in Roma, il 9 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2005