Sentenza 10 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/04/2002, n. 5092 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5092 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
CANCELLERIA 0 5092/02 Aula B I D 21 Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott.Bruno D'Angelo Presidente R.G.15251/99 " Mario Putaturo Donati V. Consigliere " Giancarlo D'Agostino "I Rep. "" Maura La Terza Cron.15609 " Saverio Toffoli Ud. 10/1/2002 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta DRE SENTENZA dal Sig. per diritti L. 155 Sul ricorso proposto 12 APR. 2002 il IL CANCELLIERE da UNITA' SANITARIA LOCALE TARANTO 7,in gestione liquidatoria, in persona del commissario liquidatore pro-tempore, dott. Giuseppe Brizio, elett.dom.in Roma, via Romeo Romei n.27,presso lo studio e difesa dagli dell'avv.Maurizio Romagnoli, rappresentata avv. Giuseppe Panza e Pierfrancesco Lupo,per procura speciale a margine del ricorso;
RICORRENTE CONTRO 80 FULLONE, elett.dom.in NC EN D'DD e ་ Roma, viale Giulio Cesare n. 183,presso lo studio della dtt.Ursula 1 R + e Filomene D'AD Benincampi, rappresentati e difesi dağli avulima Matteo Malandrino, per procura speciale a margine del controricorso;
CONTRORICORRENTI per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Taranto in data 20 gennaio 1999,n.73 (R.G.N.1719/1997); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 10/1/2002,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
uditi gli avv.Pierfrancesco Lupo e Matteo Malandrino;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost.Proc.Gen.Dr.Umberto De Augustinis che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO L'avv.Filomena D'ADo chiedeva al Pretore del lavoro di inTaranto di ingiungere al Commissario liquidatore della US Ta/7,i liquidazione, il pagamento della somma di lire 1.178.964,precisando di essere creditrice della detta somma,in virtù di provvedimento di determinazione delle spese e competenze di una procedura mobiliare, in esecutiva, pronunciato dal Pretore di Taranto, G.E. data 9 febbraio 1995,in presenza di dichiarazione negativa resa dal terzo pignorato in procedura esecutiva presso terzi,promossa in danno della disciolta US Ta/7,dall'avv.D'ADo, in proprio e nell'interesse di RA LL. Il Pretore, in accoglimento del ricorso, ingiungeva con provvedimento del 9 agosto 1995 alla US Ta/7,in liquidazione,il 2 R pagamento della somma indicata in ricorso, oltre accessori,in favore dell'avv.Filomena D'ADo. La US Ta/7 proponeva opposizione al decreto ingiuntivo contestando la carenza di legittimazione attiva della creditrice opposta, l'inesistenza del credito e la insussistenza dei presupposti per l'emissione del provvedimento. Si costituivano in giudizio sia l'opposta che RA LL il quale spiegava intervento volontario litisconsortile e adesivo esponendo di essere creditore, in solido con l'avv. ADo, delle spese del processo esecutivo per il quale era stato chiesto il provvedimento monitorio. Con sentenza dell'11 marzo 1997 il Pretore del lavoro di Taranto accoglieva l'opposizione proposta e, previa revoca del decreto ingiuntivo, condannava la USL Ta/7 al pagamento in favore dell'avv.D'ADo della somma di lire 435.289, oltre interessi. La decisione, su gravame della US Ta/7,veniva confermata dal Tribunale locale che, con sentenza del 20 gennaio 1999, rigettava l'appello confermando la pronuncia pretorile. Osservava, in particolare,il Tribunale che:era applicabile, in via analogica, la disciplina di cui all'art. 95 c.p.c. anche nella ipotesi come nella specie di conclusione negativa del processo - - esecutivo per cause non imputabili al creditore procedente;
il creditore aveva,infatti,diligentemente promosso la espropriazione forzata nella forma del pignoramento presso terzi, individuando il debitor debitoris nell'istituto di credito titolare del servizio di tesoreria della US,nel ragionevole convincimento che presso la 3 Å banca tesoriera fossero depositate somme di competenza della debitrice;
né era applicabile il combinato disposto di cui agli c.p.c.,essendo tale disciplina dettata in via artt.632 e 310 ecslusiva per le ipotesi di estinzione del processo per rinuncia agli atti del giudizio, inattività delle parti e mancata comparizione all'udienza;era infine infondata la doglianza secondo cui erroneamente il giudice di prime cure aveva attribuito le spese del procedimento esecutivo all'avv.D'ADo,pur in difetto di prova circa la effettiva anticipazione da parte del difensore aveva interesse né del creditore procedente;
la US non legittimazione a dolersi della soluzione adottata poichè l'unico soggetto danneggiato, legittimato alla impugnazione, era in astratto il cliente dell'avv.D'ADo-creditore procedente nel pignoramento presso terzi il quale, spiegando intervento volontario litisconsortile, aveva già nel primo grado di giudizio espressamente ratificato,quale concreditore in solido, le conclusioni formulate dall'avv.D'ADo confermandone con ciò la qualità di anticipante e quindi la legittimazione attiva. L'US Ta/7 ha proposto ricorso per cassazione con due motivi cui hanno resistito con controricorso,illustrato da memoria,la D'ADo e il LL. MOTIVI DELLA DECISIOBE Con il primo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione degli artt.95,632 e 310 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che, anche in caso infruttuoso della procedura espropriativa,per cause non imputabili al creditore 4 用 procedente sia applicabile,in via analogica, la previsione dell'art.95 c.p.c.,senza considerare che l'avverbio "utilmente" ivi usato dal legislatore non consente alcuna deroga. Quanto poi al giudizio di non applicabilità, nella specie, degli artt.632 e 310 c.p.c., è da dire che, pur essendosi verificata l'estinzione della procedura per motivi diversi rispetto alle previsioni di cui agli artt.629,630 e 31 c.p.c.,ci si trova di fronte a un arresto atipico della esecuzione che, in direttamente al debitoreassenza di circostanze imputabili esecutato, è sempre un caso da considerare nel novero di quelli previsti dall'art.632 c.p.c. Il motivo va accolto perché fondato. In caso di procedimento di espropriazione presso terzi conclusosi per effetto di dichiarazione negativa del terzo non contestata dal creditore esecutante, nessuna norma assicura a quest'ultimo il recupero delle spese processuali, dato che l'art.95 c.p.c., nel porre a carico del soggetto che subisce l'esecuzione le relativo procedimento, presupponespese del espressamente un'esecuzione fruttuosa e,d'altra parte, non può farsi riferimento neanche all'art.306 c.p.c., operante nel giudizio di cognizione nel caso in cui si verifichi la volontaria desistenza dall'azione (Cass., 12 maggio 1999, n.4695;vedi anche Cass., 4 agosto 2000,n.10306). Siffatti principi sono stati violati dall'impugnata sentenza che ha erroneamente applicato,in via analogica,la disciplina di all'art.95 c.p.c. in un caso di conclusione negativa delcui 5 processo esecutivo per cause non imputabili al creditore formulazione dellaprocedente, senza tenere conto della espressa norma che presuppone una procedura utilmente esperita. Con il secondo motivo, denunciandosi insufficiente contraddittoria motivazione in ordine a un punto decisivo della controversia,si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto che la US non aveva interesse né legittimazione a contestare la statuizione con la quale il giudice di prime cure aveva deciso di attribuire direttamente le spese del processo di esecuzione al difensore del creditore procedente, piuttosto che a quest'ultimo. Anche se l'avv.D'ADo avesse fornito la prova circa la sussistenza del proprio credito, in ogni caso, il Pretore, nel revocare il decreto ingiuntivo opposto, per carenza dei presupposti c.p.c. riconoscendo tuttavia in capodi cui agli artt.633 e ss. all'interventore volontario l'originario interesse dovuto adeguare la propria decisione alla all'azione, avrebbe premessa, anche nella parte dispositiva.Il giudice di appello, nel limitarsi a riconoscere la sussistenza sostanziale dell'opposto dell'avv.D'ADo, a motivo della sua posizione di diritto concreditore,in solido col creditore procedente, non ha preso alla lamentata carenza dialcuna decisione in ordine legittimazione dell'l'appellante avv.D'ADo. Il motivo va rigettato perché infondato. Esattamente il Tribunale ha rilevato che la US non aveva interesse né legittimazione a dolersi della soluzione adottata dal giudice di prime cure,che aveva attribuito le spese del 6 R procedimento esecutivo all'avv.D'ADo, poiché l'unico soggetto danneggiato, legittimato all'impugnazione,era in astratto il cliente dell'avv.D'ADo-creditore procedente nel prignoramento presso terzi il quale, spiegando intervento volontario litisconsortile, aveva già nel primo grado di giudizio espressamente ratificato, quale concreditore in solido, le conclusioni formulate dall'avv.D'ADo confermandone con ciò la qualità di anticipante e quindi la legittimazione attiva. La sentenza impugnata va perciò cassata, ai sensi dell'ultimo dell'art.382 c.p.c., in relazione al primo motivo,per comma assoluta carenza di tutela giudiziaria del diritto azionato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il la domanda;
compensasecondo; cas sa e dichiara inammissibile le spese dell'intero giudizio. Roma, 10 gennaio 2002 Il Presidente Il Consigliere est. Мик ательно . O L L S . Shill S O T B A R * " * 7 I A 5 D 3 : 7 L A N . E T IL CANCELLIERE G 8 D S - O O Depositato in Cancelleria I 1 S P A 1 D N M I E E E 10 APR. 2012 S , G A E .oggi, I O D G IL CANCELLIERS R A R E P T E S L O T I T T N G R T A E E I O C S L R R E I L E D D O R 7