Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9417
CASS
Sentenza 12 luglio 2001

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Massime1

La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, comma primo, cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione si sottrae, invece, a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, rispetto al quale la concessione in godimento assume valore strumentale. Ne consegue che l'indagine, rimessa al giudice del merito, in ordine alla intenzione delle parti tradottasi nell'accordo negoziale, deve mirare ad accertare se, nella fattispecie, i beni concessi in leasing abbiano esaurito le potenzialità di cui erano capaci nel periodo di durata del contratto; a verificare il rilievo del patto di opzione per le parti; stabilire se i canoni versati abbiano costituito il corrispettivo del godimento dei beni e siano stati corrispondenti al valore di consumazione economica degli stessi, ovvero abbiano compreso anche una frazione del prezzo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della Corte territoriale che aveva accolto la impugnazione, da parte di una società di leasing, della sentenza del tribunale che aveva rigettato la opposizione allo stato passivo del fallimento di altra società, che aveva escluso il credito vantato dalla opponente per i canoni maturati in relazione al contratto con il quale questa aveva concesso in locazione finanziaria alla società poi fallita un impianto per la produzione di calzature, esclusione determinata dalla circostanza che, trattandosi di leasing di tipo traslativo, con conseguente applicabilità dell'art. 1526 cod. civ., la curatela aveva maturato il controcredito per il rimborso delle somme versate. La S.C. ha ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza con la quale il giudice di seconde cure si era limitato ad affermare che, non avendo la curatela assolto l'onere della prova della natura traslativa del contratto in questione, non poteva escludersi che il bene oggetto dello stesso fosse suscettibile di rapida usura e superamento tecnologico, ciò che avrebbe giustificato la modesta entità del prezzo di riscatto, senza compiere alcuna valutazione, ed immotivatamente rifiutando di disporre l'indagine tecnica richiesta dalla curatela al fine di verificare il valore dell'impianto di produzione di calzature alla fine del periodo di validità del contratto).

Commentario1

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9417
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 9417
Data del deposito : 12 luglio 2001

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