Sentenza 12 luglio 2001
Massime • 1
La risoluzione della locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore non si estende alle prestazioni già eseguite, in base alle previsioni dell'art. 1458, comma primo, cod. civ. in tema di contratti ad esecuzione continuata e periodica, ove si tratti di leasing cosiddetto di godimento, pattuito con funzione di finanziamento, rispetto a beni non idonei a conservare un apprezzabile valore residuale alla scadenza del rapporto, e dietro canoni che configurano esclusivamente il corrispettivo dell'uso dei beni stessi. La risoluzione si sottrae, invece, a dette previsioni, e resta soggetta all'applicazione in via analogica delle disposizioni fissate dall'art. 1526 cod. civ. con riguardo alla vendita con riserva di proprietà, ove si tratti di leasing cosiddetto traslativo, pattuito con riferimento a beni atti a conservare alla scadenza un valore residuo superiore all'importo convenuto per l'opzione, e dietro canoni che scontano anche una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto, rispetto al quale la concessione in godimento assume valore strumentale. Ne consegue che l'indagine, rimessa al giudice del merito, in ordine alla intenzione delle parti tradottasi nell'accordo negoziale, deve mirare ad accertare se, nella fattispecie, i beni concessi in leasing abbiano esaurito le potenzialità di cui erano capaci nel periodo di durata del contratto; a verificare il rilievo del patto di opzione per le parti; stabilire se i canoni versati abbiano costituito il corrispettivo del godimento dei beni e siano stati corrispondenti al valore di consumazione economica degli stessi, ovvero abbiano compreso anche una frazione del prezzo. (Nella specie, la S.C. ha annullato la decisione della Corte territoriale che aveva accolto la impugnazione, da parte di una società di leasing, della sentenza del tribunale che aveva rigettato la opposizione allo stato passivo del fallimento di altra società, che aveva escluso il credito vantato dalla opponente per i canoni maturati in relazione al contratto con il quale questa aveva concesso in locazione finanziaria alla società poi fallita un impianto per la produzione di calzature, esclusione determinata dalla circostanza che, trattandosi di leasing di tipo traslativo, con conseguente applicabilità dell'art. 1526 cod. civ., la curatela aveva maturato il controcredito per il rimborso delle somme versate. La S.C. ha ritenuto non adeguatamente motivata la sentenza con la quale il giudice di seconde cure si era limitato ad affermare che, non avendo la curatela assolto l'onere della prova della natura traslativa del contratto in questione, non poteva escludersi che il bene oggetto dello stesso fosse suscettibile di rapida usura e superamento tecnologico, ciò che avrebbe giustificato la modesta entità del prezzo di riscatto, senza compiere alcuna valutazione, ed immotivatamente rifiutando di disporre l'indagine tecnica richiesta dalla curatela al fine di verificare il valore dell'impianto di produzione di calzature alla fine del periodo di validità del contratto).
Commentario • 1
- 1. La riduzione ad equità della clausola penale nel contratto di leasing traslativo (Cass. 18195/07)Studio Legale Calvello · https://www.studiolegalecalvello.it/articoli/ · 2 maggio 2024
La penale può essere diminuita equamente dal giudice In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio per ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare meritevole di tutela, e ciò sia con riferimento alla penale manifestamente eccessiva, sia con riferimento all'ipotesi in cui la riduzione avvenga perché l'obbligazione principale è stata in parte eseguita, giacché in quest'ultimo caso la mancata previsione da parte dei contraenti di una riduzione della penale in caso di adempimento di parte dell'obbligazione si traduce comunque in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/07/2001, n. 9417 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9417 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. DONATO PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. WALTER CELENTANO - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CURATELA DEL FALLIMENO SIMON Srl, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PINETA SACCHETTI 470, presso l'avvocato GIANFRANCO LANCELLOTTI, rappresentato e difeso dall'avvocato DOMENICO FRANCO, giusta mandato a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
FIME LEASING SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE QUATTRO FONTANE 10, presso l'avvocato LUCIO GHIA, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI IMPERLINO, giusta procura a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 870/98 della Corte d'Appello di BARI, depositata il 15/10/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/12/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il resistente, l'Avvocato Imperlino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Svolgimento del processo
Con ricorso 21.11.1990 la società Fime Leasing s.p.a. propose opposizione allo stato passivo del fallimento della società Simon, s.r.l., dichiarato dal Tribunale di Trani il 6.6.,1990, lamentando la esclusione del proprio credito vantato nella misura di L. 454.248.220, per canoni maturati in relazione al contratto 28.10.1986, per il quale era stata invocata la risoluzione per inadempimento della locataria a far tempo dal 29.3.1990 e con il quale aveva concesso alla fallita società in locazione finanziaria un impianto per la produzione di calzature, esclusione determinata dalla circostanza che la curatela aveva maturato il controcredito per il rimborso delle somme versate, al netto dell'equo indennizzo per l'uso dei macchinari.
Il curatore si costituì, chiedendo in via riconvenzionale tale rimborso ed il Tribunale di Trani, con sentenza 27.2.1996, rilevato che la locazione finanziaria intercorsa era stata di tipo traslativo, tale da giustificare l'applicazione dell'art. 1526 c.c., rigettò la opposizione, determinò in L. 700.000.000 il compenso per l'uso dei macchinari e in L.
1.108.248.310 l'importo delle somme percepite dalla opponente e condannò la Fime Leasing al pagamento della differenza pari a L. 408.248.310.
La sentenza fu impugnata dalla società di leasing, che sostenne la natura di godimento del contratto, dedusse che i canoni riscossi erano stati inferiori a quelli determinati dal tribunale, essendo consistiti in sette mensilità, contro i quaranta mesi di durata dell'utilizzo dei macchinari, e contestò la reformatio in peius del provvedimento del giudice delegato, assumendo che fosse inammissibile la domanda riconvenzionale del curatore. Concluse per la integrale ammissione al passivo del credito vantato e in via subordinata per l'ammissione del conguaglio, detratto l'importo corrispondente all'equo compenso.
La curatela resistette alla impugnazione, che la Corte di Appello di Bari, con sentenza 15.10.1998, accolse, ritenendo che non fosse stata prevista la natura traslativa del leasing, e ammise il credito di L. 454.248.220 della soc. Fime Leasimg, oltre interessi legali, rigettando la riconvenzionale, con compensazione integrale delle spese giudiziali.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il curatore del fallimento con due motivi, resistito dalla società di leasing, che ha depositato controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Motivi della decisione
Con il primo motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2697c.c. e la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Assume che la corte barese abbia disatteso le regole sull'onere della prova, ritenendo che la natura traslativa del leasing dovesse essere provata dalla curatela in quanto ipotesi eccezionale, mentre nella pratica attuazione dell'istituto è il leasing traslativo ad essere più diffuso, residuando quello di godimento come ipotesi marginale;
sicché incombeva alla società Fime Leasing l'onere di provare che il contratto con la fallita era di godimento.
Con il secondo motivo il ricorrente ha denunziato la violazione dell'art. 1526 c.c., la erronea qualificazione del contratto di leasing e la omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia. Ha lamentato che il giudice di merito abbia offerto una motivazione delle determinazioni adottate incongrua e inidonea al controllo di logicità, affermando, senza spiegare i motivi del proprio convincimento e senza riscontri probatori, che un impianto di produzione di calzature è soggetto a rapida usura e al superamento tecnologico, assegnando valore esclusivo alla modesta entità del prezzo di riscatto ed omettendo di valutare, invece, gli elementi probatori acquisiti al processo, da cui desumere la intenzione effettiva delle parti, tradottasi nell'accordo negoziale;
giudicando irrilevante la clausola contrattuale, che prevedeva che il rischio di perdita delle cose ricadesse sull'utilizzatore, clausola invece significativa della funzione traslativa del contratto, posto che nel caso esso avesse avuto ad oggetto il godimento del bene, ricadendo la responsabilità della perdita su chi lo detiene, suppone necessariamente una situazione di colpa da parte sua (artt. 1588 e 1805 c.c.). A riguardo la motivazione della decisione impugnata sarebbe apparente e comunque viziata, non avendo considerato la questione, che avrebbe invece comportato una diversa decisione. Ulteriore vizio motivazionale avrebbe commesso la corte di merito per non avere valutato che la società di leasing aveva avuto una prospettiva di vendita in relazione al fatto che oggetto del contratto era stato un complesso di beni e non singoli beni;
mentre erroneo era stato il giudizio di irrilevanza del realizzo della vendita, che invece rivelava il fine di determinare il valore dell'impianto nel momento dell'esercizio della opzione, tenuto conto del fatto che era stato venduto poco più di un anno dopo la scadenza della durata quinquennale del contratto.
È pregiudiziale l'esame del secondo motivo, appalesandosi l'eventuale suo accoglimento idoneo ad assorbire il primo. La doglianza, proposta sotto tre distinti profili - violazione dell'art. 1526 c.c.; errata qualificazione del contratto;
omessa o insufficiente motivazione - in realtà si incentra sul vizio motivazionale, non risultando specifiche deduzioni in ordine alla supposta violazione di legge, semplicemente enunciata, ne' risultando denunziate e ancor meno dimostrate le violazioni delle norme di ermeneutica, dalle quali sarebbe derivato l'errore del giudice nella valutazione della volontà negoziale;
per cui la prospettazione della ricostruzione di quella volontà, operata dal giudice in modo difforme rispetto alle aspettative della parte, costituisce una critica che investe il merito ed è per tale motivo inammissibile in sede di sindacato di legittimità.
In sostanza, con riguardo al dedotto vizio motivazionale, assume il ricorrente che la Corte di Appello di Bari abbia omesso di individuare l'intenzione oggettiva delle parti, tradottasi nell'accordo negoziale, e anziché considerare che esse, sin dal momento del perfezionamento del vincolo contrattuale, avevano previsto che la società Simon - dopo aver corrisposto nei cinque anni di durata del rapporto la somma di L. 1.446.806.350, per il complesso dei beni concessi in leasing, del valore di L. 1.000.173.200 - avrebbe versato l'importo irrisorio di L. 10.000.000, benché le attrezzature per la produzione di calzature non realizzassero beni a rapida obsolescenza, aveva affermato, omettendo di fornire le ragioni della statuizione, di non poter escludere che "la natura dell'impianto di produzione del bene de quo, soggetto a rapida usura e a superamento tecnologico, potesse comportare l'azzeramento del valore alla scadenza contrattuale". Addebita, poi, alla sentenza impugnata di avere disatteso il valore della clausola, che onerava l'utilizzatore dei rischi della perdita delle cose, asserendo di non comprendere in quale senso la stessa potrebbe risultare incompatibile con il leasing finanziario, e così incorrendo ancora nel vizio di motivazione, per la mancata considerazione di una circostanza che, se valutata, avrebbe potuto comportare una diversa decisione, posto che il rischio del perimento delle cose a carico dell'utilizzatore è connaturale con il leasing traslativo, al pari della vendita con proprietà riservata;
come pure addebita la mancata considerazione - e per ciò stesso analogo vizio motivazionale - del fatto che la società Fime Leasing, al momento del perfezionamento del vincolo contrattuale, avesse una prospettiva di vendita, dal momento che il contratto contemplava un complesso di beni, difficilmente adattabile a diverse realtà aziendali. Infine censura la sentenza impugnata, per avere ritenuto irrilevante la circostanza della mancata specificazione da parte della società di leasing del realizzo della vendita a terzi, che, invece, era significativa, per il fatto che era avvenuta poco dopo la dichiarazione di fallimento del 6.6.1990, a distanza di circa un anno dalla scadenza del contratto, sorto il 29.10.1986, con durata quinquennale.
La censura è fondata.
La corte territoriale degli elementi indicati - al pari di quello considerato nel primo motivo di gravame, nel quale si è prospettato analogo vizio motivazionale, con riguardo alla richiesta, immotivatamente disattesa, di consulenza tecnica, volta a stabilire lo stato dei macchinari, le condizioni di deterioramento e il valore residuo - ha omesso di compiere qualunque valutazione, assumendo che l'onere di provare la natura traslativa del leasing finanziario incombeva al curatore e concludendo che quell'onere non era stato assolto, inidonea essendo a comprovare la natura traslativa la irrisorietà del prezzo di riscatto, a fronte della circostanza che nessun elemento fattuale concreto la curatela avesse fornito, in ordine all'effettivo prevedibile valore dell'impianto di produzione di calzature alla fine del periodo di validità normale del contratto.
Tale assunto rivela il vizio motivazionale denunziato, con riguardo alla mancata indicazione delle ragioni che avevano portato a non accogliere la richiesta di consulenza tecnica, con la quale, invece, il valore dell'impianto, alla fine del periodo del rapporto, avrebbe potuto essere accertato.
E se la consulenza tecnica di ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio e spetta al giudice di merito stabilire se è necessaria o opportuna, fermo restando l'onere probatorio delle parti, la valutazione a riguardo è suscettibile di essere sindacata in sede di legittimità ogniqualvolta manchi di adeguata motivazione, in relazione al punto delle decisione (Cass. 3423/1998; 1467/1994;
13620/1991), tanto più quando essa costituisca l'unico mezzo per accertare fatti rilevabili solo con il sussidio di cognizioni tecniche (Cass. 9584/1998) e maggiormente allorquando sia mancata dalla controparte la indicazione del prezzo di realizzo della vendita dell'impianto.
In luogo di analizzare gli elementi proposti, in particolare stabilendo se i beni concessi in leasing avessero esaurito le potenzialità di cui erano capaci nel periodo di durata del contratto, accertandone il valore residuale in corrispondenza del prezzo di opzione, tenuto conto che il discrimine tra leasing di godimento e leasing traslativo risiede nella previsione originaria, ad opera delle parti, di quello che sarà, alla scadenza del contratto, il rapporto tra valore residuo del bene e prezzo di opzione, nel senso che, mentre la previsione di una apprezzabile differenza di valore può essere rivelatrice, sia pur solo in via sintomatica e indiretta, della originaria volontà delle parti, volta essenzialmente al trasferimento della proprietà del bene inizialmente concesso in godimento, l'opposta previsione può invece indurre alla individuazione di una volontà negoziale finalizzata alla sola concessione del godimento (Cass. SS.UU. 65/1993; Cass. 5573/1989); verificando quale rilievo avesse avuto il patto di opzione per le parti;
se i canoni versati avessero costituito il corrispettivo del godimento dei beni e avessero corrisposto al loro valore di consumazione economica, ovvero avessero compreso anche una frazione del prezzo, e così pervenendo alla ricostruzione della intenzione delle parti, trattandosi di una quaestio voluntatis, la cui soluzione è compito specifico del giudice di merito, la corte territoriale ha giudicato non assolto l'onere della prova incombente al curatore sulla natura del leasing, immotivatamente rifiutando di disporre l'indagine tecnica da lui richiesta, indispensabile per la verifica dell'elemento significativamente discriminatorio. Essa si e limitata a rilevare che non fosse possibile escludere che "in rapporto alle condizioni di uso e al progredire della tecnologia, proprio la natura di impianto di produzione del bene de quo, soggetto per sua natura a rapida usura e a superamento tecnologico, potesse comportare l'azzeramento del valore alla scadenza contrattuale", quando tale possibilità, ovvero quella contraria, era dato in concreto accertare a mezzo della consulenza tecnica richiesta;
e ad asserire che, pure a fronte di una specifica pattuizione, con cui si era conformato il c.d. prezzo del riscatto a quanto previsto dalla legge per le operazioni di leasing agevolato nei territori del Mezzogiorno, in forza della quale il rapporto aveva beneficiato di un finanziamento statale, non fosse possibile "escludere che la clausola detta comunque non ha il significato sintomatico della effettiva volontà delle parti alla stessa attribuito, ma solo quello di adesione alla disposizione di legge", anche in questo caso incorrendo nel vizio motivazionale, incongrua logicamente apparendo tale asserzione, laddove priva di significato la pattuizione, pur dando atto che la volontà delle parti fosse di aderire alla disposizione normativa, la cui finalità necessariamente imponeva all'interprete di essere indagata, per stabilire se il finanziamento statale, a fronte di un prezzo irrisorio di opzione, non fosse quello di favorire gli incrementi patrimoniali in funzione produttiva delle imprese sovvenute. Ne consegue la contraddittorietà della argomentazione che la clausola non è significativa di una specifica volontà delle parti, nel momento in cui viene ammessa la volontà di conformarsi ad una disposizione di legge, di indubbia valenza finalistica, ancor più contraddittoriamente disattesa, allorché si è ritenuto di contestarne la portata, in difetto del "presupposto logico del discorso, del non esaurimento, durante la vita di ordinaria vigenza del contratto, della normale fruibilità economica del bene", atteso che di quel presupposto la curatela aveva richiesto l'accertamento con la consulenza tecnica, che la corte di merito non ha disposto, benché abbia finito per ritenerlo indispensabile, con il quale avrebbe potuto anche verificare se i canoni pattuiti, anziché essere "il risultato contabile del piano della società finanziata, inteso al recupero dei mezzi impiegati per l'acquisto del macchinario e alla realizzazione dell'utile legittimo" non lo eccedessero e contenessero anche una frazione di prezzo. L'accoglimento del mezzo di gravame, che porta all'assorbimento del primo motivo, determina l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di Appello di Bari, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo;
dichiara assorbito il primo;
cassa in relazione al motivo accolto la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Bari, altra sezione, anche per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 dicembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2001