Sentenza 19 ottobre 1999
Massime • 1
Poiché il vigente codice di rito non contiene, all'art. 168, la statuizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la relazione di notifica "fa fede fino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza", il giudice può liberamente valutare le attestazioni contenute nella relazione predetta.
Commentario • 1
- 1. Atto del pubblico ufficiale non ha fede privilegiata nel processo penale (Cass. 1361/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 gennaio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/10/1999, n. 12622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12622 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1. Dott. Pietro Sirena Presidente del 19/10/1999
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
3. Dott. Secondo Carmenini Consigliere N. 1272
4. Dott. Nicola Bottalico Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Antonio Esposito Consigliere N. 20021/99
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
AZ SI, n. 16.12.71 Milano
avverso la sentenza 1.4.99 della corte d'appello di Milano;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Galati, che ha concluso per l'inammissibilità
Svolgimento del processo.
La corte d'appello di Milano il 1^ aprile 1999 ha confermato la sentenza del pretore locale, che il 28 ottobre 1998 aveva condannato alla pena di due anni di reclusione e lire ottocentomila di multa SS AZ, ritenuto colpevole di ricettazione dell'auto sottratta ad EL AN e delle targhe montate su altra vettura sottratte (unitamente a quest'ultima) a Benito De Nunzio, acc. in Milano l'otto gennaio 1994.
Ricorre l'imputato, deducendo violazione dell'art. 171 cod. proc. pen., poiché la corte territoriale ha ritenuto inesistente la nullità della notifica del decreto di citazione. Tale vizio - assume - era stato tempestivamente eccepito, in quanto l'aiutante ufficiale giudiziario aveva proceduto ai sensi dell'art. 161 mediante consegna al difensore, laddove in sede di primo accesso, dopo avere asserito che il suo cognome non appariva sul citofono (nel quale, invece, sarebbe inserito) non avrebbe svolto alcun altro accertamento o ricerca. Aggiunge che tutte le notifiche antecedenti e successive (estratto contumaciale) sono state eseguite nel luogo ove abita. Rappresenta che comunque doveva essere applicato il procedimento del deposito nella casa comunale, come avvenuto con l'estratto contumaciale.
Motivi della decisione.
Il ricorso va rigettato.
La motivazione della corte d'appello non è condivisibile, poiché l'affermazione secondo cui la relata fa prova fino a querela di falso è erronea, in quanto il vigente codice di rito non contiene all'art. 168 la statuizione del codice abrogato (art. 176) secondo cui la relazione di notifica "fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l'ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza". Il giudice, quindi, liberamente valuta le attestazioni contenute nella relazione. Questa corte, in virtù dell'art. 619 cod. proc. pen., reputa di dovere specificare la rettificazione necessaria, poiché l'errore di diritto compiuto non determina la nullità della sentenza, in quanto non ha avuto influenza sulla decisione adottata, comunque corretta in assenza di prova contraria (oltre il mero assunto del ricorrente). Infatti il domicilio indicato dall'imputato, per la riscontrata assenza in citofono del suo nominativo, era risultata inidonea e non "impossibile". Ne deriva che in tale caso l'ufficiale giudiziario non deve espletare approfondite ricerche, spesso impossibili nei moderni condomini, ma provvedere alla notifica al difensore (nella specie tra l'altro di fiducia). Nell'ipotesi in esame l'ufficiale giudiziario legittimamente ha applicato l'art. 161 quarto comma secondo periodo cod. proc. pen. (essendo emersa l'inidoneità dell'indicazione del domicilio) e non l'art. 157 ottavo comma, che trova attuazione soltanto quando le persone conviventi o il portiere mancano o non sono idonee o si rifiutano di ricevere la copia.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 ottobre 1999.
Depositato in Cancelleria il 6 novembre 1999