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Sentenza 26 settembre 2023
Sentenza 26 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2023, n. 39158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39158 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA AN SA nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 05/05/2022 della CORTE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN MI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. MAURIZIO ROSARIO D'ANDREA, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39158 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FA-M) 1. Il difensore di La MA ER ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari 5 maggio 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale La MA era stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato la censura di nullità della sentenza di primo grado per essere stato dichiarato in udienza che l'imputato era difeso di ufficio dall'Avv. D'Andra, così da sostituirlo ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in violazione del diritto dell'imputato di essere assistito e difeso dal proprio difensore di fiducia, e perché il processo era stato chiamato prima dell'orario fissato;
la nomina di un difensore ex art. 97 cod. proc. pen. non era neppure giustificata sotto il profilo dell'immediata reperibilità, posto che l'ora centralissima di celebrazione dell'udienza vedeva presenti nelle aule del tribunale miriadi di avvocati, inclusi i difensori d'ufficio di turno che, se chiamati, avrebbero potuto ben di assistere l'imputato con la richiesta di un termine di difesa. 1.2 Il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato il motivo di gravame sulla nullità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato la nullità del verbale di perquisizione e sequestro dei carabinieri causata da un errore in personae (così in ricorso) nell'identificazione del difensore di fiducia dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304)/ che nel verbale di udienza precedente a quella del 17 gennaio 2018, in cui si sarebbe verificata la eccepita nullità, era espressamente previsto che il processo a carico di La MA veniva rinviato all'udienza del "17/01/18 ore 9.30"; indipendentemente, pertanto, dall'esistenza di un protocollo sugli orari di celebrazione delle udienze, ciò che faceva fede nel caso in esame, era il verbale di udienza, nel quale era contenuto espressamente l'orario dell'udienza successiva. Peraltro, nell'atto di appello la questione era stata posta in modo diverso: in quell'atto, infatti, il difensore si era limitato a lamentare che il processo a carico di La MA era l'undicesimo in ordine di trattazione e che era stato 2 trattato alle ore 10.05; soltanto nel presente riscorso viene evidenziato che i processi avrebbero dovuto essere trattati in differenti fasce orarie, che il processo a carico di La MA era previsto nella seconda fascia (quella dalle 11 alle 13) e che non poteva essere quindi chiamato prima, in base ad un protocollo concordato (che non viene prodotto); ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del' giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorso è privo di specificità nella parte in cui non si confronta con la motivazione della Corte di appello secondo cui dal verbale di perquisizione e sequestro risulta che il legale era stato contattato telefonicamente ed aveva dichiarato di non voler presenziare alle operazioni. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 12/09/2023
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE COSCIONI;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore AN MI, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
letta la memoria del difensore del ricorrente, Avv. MAURIZIO ROSARIO D'ANDREA, che ha insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39158 Anno 2023 Presidente: BELTRANI SERGIO Relatore: COSCIONI GIUSEPPE Data Udienza: 12/09/2023 RITENUTO IN FA-M) 1. Il difensore di La MA ER ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari 5 maggio 2022, che aveva confermato la sentenza di primo grado con la quale La MA era stato ritenuto responsabile dei reati di ricettazione e riciclaggio. 1.1 Al riguardo il difensore eccepisce che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato la censura di nullità della sentenza di primo grado per essere stato dichiarato in udienza che l'imputato era difeso di ufficio dall'Avv. D'Andra, così da sostituirlo ex art. 97 comma 4 cod. proc. pen. in violazione del diritto dell'imputato di essere assistito e difeso dal proprio difensore di fiducia, e perché il processo era stato chiamato prima dell'orario fissato;
la nomina di un difensore ex art. 97 cod. proc. pen. non era neppure giustificata sotto il profilo dell'immediata reperibilità, posto che l'ora centralissima di celebrazione dell'udienza vedeva presenti nelle aule del tribunale miriadi di avvocati, inclusi i difensori d'ufficio di turno che, se chiamati, avrebbero potuto ben di assistere l'imputato con la richiesta di un termine di difesa. 1.2 Il difensore lamenta che erroneamente la Corte di appello aveva rigettato il motivo di gravame sulla nullità della sentenza di primo grado per non aver dichiarato la nullità del verbale di perquisizione e sequestro dei carabinieri causata da un errore in personae (così in ricorso) nell'identificazione del difensore di fiducia dell'imputato. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Con riferimento al primo motivo di ricorso, questa Corte ha constatato, potendo esaminare direttamente gli atti per verificare l'integrazione della violazione denunziata, quale giudice del fatto processuale (Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304)/ che nel verbale di udienza precedente a quella del 17 gennaio 2018, in cui si sarebbe verificata la eccepita nullità, era espressamente previsto che il processo a carico di La MA veniva rinviato all'udienza del "17/01/18 ore 9.30"; indipendentemente, pertanto, dall'esistenza di un protocollo sugli orari di celebrazione delle udienze, ciò che faceva fede nel caso in esame, era il verbale di udienza, nel quale era contenuto espressamente l'orario dell'udienza successiva. Peraltro, nell'atto di appello la questione era stata posta in modo diverso: in quell'atto, infatti, il difensore si era limitato a lamentare che il processo a carico di La MA era l'undicesimo in ordine di trattazione e che era stato 2 trattato alle ore 10.05; soltanto nel presente riscorso viene evidenziato che i processi avrebbero dovuto essere trattati in differenti fasce orarie, che il processo a carico di La MA era previsto nella seconda fascia (quella dalle 11 alle 13) e che non poteva essere quindi chiamato prima, in base ad un protocollo concordato (che non viene prodotto); ne consegue che sul punto il ricorso è inammissibile, essendo noto che non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare perché non devolute alla sua cognizione, ad eccezione di quelle rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del' giudizio e di quelle che non sarebbe stato possibile proporre in precedenza (Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368; Sez. 3, n. 16610 del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632; Sez. 2, n. 6131 del 29/01/2016, Menna, Rv. 266202). Il principio trova la sua ratio nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione della sentenza di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso non investito dal controllo della Corte di appello, perché non segnalato con i motivi di gravame. 1.2 Quanto al secondo motivo di ricorso, il ricorso è privo di specificità nella parte in cui non si confronta con la motivazione della Corte di appello secondo cui dal verbale di perquisizione e sequestro risulta che il legale era stato contattato telefonicamente ed aveva dichiarato di non voler presenziare alle operazioni. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso il 12/09/2023