Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18192 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPF 1 8 1 9 2 / 02 REPUBBLICA ITALIANA ANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Stefano CICIRETTI R.G. N. 7653/01 Dott. Natale CAPITANIO - Consigliere Cron. 41896 Dott. Camillo FILADORO - Consigliere Rep. Consigliere Ud. 29/10/02 Dott. Paolo STILE Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: BA LU, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MUGGIA 33, presso lo studio dell'avvocato PIETRO GIGANTE, rappresentato e difeso dall'avvocato PIETRO MESSINA, giusta delega in atti;
T ricorrente
contro
FF.SS. SPA FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA GIROLAMO DA CARPI 6, presso lo studio dell'avvocato FURIO TARTAGLIA, che lo rappresenta e 2002 difende, giusta delega in atti;
4245 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 260/00 del Tribunale di CIVITAVECCHIA, depositata il 13/03/00 R.G. N. 580/99; ¡udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato MESSINA;
udito l'Avvocato TARTAGLIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- - Svolgimento del processo 2.7.1998 il Pretore di Civitavecchia, Con sentenza giudice del lavoro, in accoglimento della domanda di AN IG, ha dichiarato il diritto di costui al ricalcolo della indennità di buonuscita con inclusione nella base di calcolo delle competenze accessorie. Il Tribunale di Civitavecchia, in accoglimento s.p.a. Ferrovie dello Stato ed indell'appello della riforma della sentenza pretorile, ha respinto la domanda del ricorrente. Il Tribunale ha rilevato preliminarmente che la indennità *x4 di buonuscita per i dipendenti delle FS collocati а riposo fino al 31.12.1995, è regolata dall'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829, con disciplina autonoma rispetto a quella del trattamento di fine rapporto dettata dall'art. 2120 cod. civ. Tale disciplina autonoma, escludendo gli accantonamenti annui e prevedendo una base di calcolo più ampia (l'ultimo stipendio), compenserebbe, secondo il Tribunale, in tal modo, il mancato ricorso al criterio di onnicomprensività. In secondo luogo il Tribunale ricordava che la Legge 28 gennaio 1994, n. 87 ha inserito nella base di calcolo della indennità di buonuscita la indennità integrativa 3 speciale;
da ciò desumendo che la nozione di "ultimo retribuzionestipendio" non è equiparabile a quella di globale di fatto relativa all'ultimo anno di servizio. faceva notare che la contrattazione In terzo luogo collettiva considera gli elementi aggiuntivi della retribuzione in modo del tutto distinto dallo stipendio vero e proprio, con la sola eccezione della tredicesima mensilità e della indennità integrativa speciale, che infatti sono state espressamente inserite nella base di calcolo della indennità di buonuscita in esame. Infine il Tribunale ha dichiarato manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale sollevata in relazione a tale interpretazione del sistema, rilevando da un lato che la normativa in esame si riferisce a categorie di lavoratori non omogenee, dato che all'epoca i dipendenti FS erano soggetti ad uno statuto pubblicistico;
dall'altro perché non è scontato che il sistema di calcolo adottato dalla Legge 14 dicembre 1973, n. 829 porti ad un risultato meno favorevole, per le ragioni esposte sopra. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, con due motivi. L'intimata s.p.a. Ferrovie dello Stato Società di servizi e trasporti, ritualmente costituita con controricorso, ha resistito, ed ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.. Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2120 e 2121 cod. civ.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso 1'applicabilità diretta degli artt. 2120 e 2121 cod. civ. Deduce contrarietà all'art. 4 commi 10 e 11 dru L. 29 maggio 1982, n. 297, i quali dispongono "Sono abrogate tutte le altre norme di legge o aventi forza di legge che disciplinano le forme di indennità di anzianità, di fine rapporto e di buonuscita, comunque denominate. Sono nulle e vengono sostituite di diritto dalle norme della presente legge tutte le clausole dei contratti collettivi regolanti la materia del trattamento di fine rapporto." Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829; omessa, insufficiente e contraddittoria circa un punto decisivo della controversia motivazione (art. 360, n. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per avere applicato la norma pubblicistica a lavoratori ormai privatizzati. Il ricorrente propone poi questione di questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 Legge 14 dicembre 1973, n. 829, nonché delle leggi 17 maggio 1985, n. 210, art. 1 commi 32 e 33; е 24 dicembre 1993, n. 537, d.l. 1.4.1995, n. 98, convertito nella legge 30.5.1995, n. 204, per contrasto con gli artt. 3, 36, 38 Cost., nella parte in cui consentono che nell'ambito della stessa azienda ci siano due categorie di lavoratori con Asy trattamenti differenziati e, quindi, discriminatori, sulla base della circostanza, del tutto accidentale, della decorrenza temporale del collocamento a riposo. Tutti gli argomenti, sia dei due motivi di ricorso, sia di illegittimità costituzionale, vannodell'eccezione esaminati congiuntamente, data la loro connessione. Con essi il ricorrente pretende di operare una commistione tra due discipline legislative di trattamenti ben distinti di fine rapporto: quella dell'art. 2120 cod.civ. come modificata dalla legge 297 del 1982, basata sul meccanismo di accumulazione di quote della retribuzione annua, poi rivalutate, e quella della legge 829 del 1973 per i ferrovieri, basata sul meccanismo del tutto diverso di un moltiplicatore dell'ultimo stipendio. 6 Tale possibilità è stata esclusa da questa Corte, con più pronunce che formano ormai un orientamento consolidato (Cass. 27-12-2000 n. 14223; Cass. 10-7-2001 n. 9336; 20-12-1999 n. 14324). La più recente di questeCass. (Cass. 11-2-2002 n. 1936) ha compiutamente ricapitolato il pensiero della Corte sul tema controverso statuendo che: "Con riferimento ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato cessati dal servizio entro la data del 31 dicembre 1995, per i quali, a norma degli art. 21 legge n. 210 del 1985 e 13 legge n. 204 del 1995, *74 trova ancora la disciplina dettataapplicazione dall'art. 14 legge n. 829 del 1973, l'indennità di stipendiobuonuscita va commisurata all'ultimo in base al quale siano stati versati i contributi previdenziali, dovendosi escludere dal relativo calcolo i compensi che, pure erogati in modo continuativo, non rientrino in tale nozione di stipendio e non potendosi ritenere, al riguardo, che la base di calcolo ampliata per effetto delladell'indennità risulti sentenza della Corte costituzionale n. 243 del 1993 (che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme che prevedevano l'esclusione dal calcolo dell'indennità integrativa) del susseguente intervento del legislatore (legge n. 87 del 1994), posto 7 che la necessità di un tale intervento (analogo a quello concernente l'inclusione della tredicesima) esclude la vigenza di un principio di onnicomprensività l'introduzione di un analogo principio da parte 0 della stessa Corte costituzionale;
né, d'altra parte, una eventuale disparità di trattamento rispetto ai dipendenti cessati dal servizio successivamente alla suddetta data del 31 dicembre 1995 susciterebbe dubbi di illegittimità costituzionale, all'art. 3 Costituzione, in quanto la in relazione *24 diversità temporale, diversificando le situazioni, ne impedirebbe il raffronto. A tale consolidato orientamento il Collegio intende attenersi, sia per la sua persuasività, fondata sulla norme di legge, sia per la interpretazione corretta funzione nomofilattica. Anche sulla proposta questione di illegittimità costituzionale questa Corte si è già espressa, giusto in fattispecie relativa alla diversa disciplina prevista per l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato a seconda che siano cessati dal servizio prima o dopo il 31 dicembre 1995, statuendo che, qualora, per effetto di modifiche normative di del lavoro, si succedano una diversa organizzazione 8 nel tempo, in relazione ad una stessa posizione lavorativa, trattamenti retributivi diversi, non può l'illegittimità per dedursene violazione del principio di eguaglianza, di cui all'art. 3 della Costituzione, in quanto tale principio presuppone l'esistenza di situazioni uguali riferibili ad uno stesso periodo di tempo e non può, pertanto, essere invocato quando si abbia il succedersi nel tempo di situazioni diversamente regolate (Cass. 27-12-2000 n. 14223: Cass. 1936/2002 cit.). Poiché la sentenza impugnata si è correttamente attenuta ai principi sopra ribaditi, il ricorso va respinto. Quanto alle spese processuali del presente giudizio, non trova applicazione l'art. 152 disp. att. cod. proc. sull'esonero dell'assicurato dalla condanna alla civ. rifusione delle spese del giudizio (Cass. 10-7-2001 n. 9336 cit;
Cass. 4535/2000), poiché l'indennità di buonuscita dovuta ai dipendenti delle Ferrovie dello Stato ha natura retributiva, e non previdenziale. Tuttavia nel caso presente appare opportuno compensarle, in considerazione della data di presentazione del ricorso, anteriore al consolidarsi dell'orientamento decisorio sopra esposto. 9
p.q.m.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma, nella camera di Consig Sezione Lavoro il 29 ottobre 2002. Il Presidente Cu m cicize r Il Consigliere Estensore Aldo де Майней IL CANCELLIERE Depositate in Cancelleria 20.01.2012 IL CANCELLIERE Lav\fs buonuscita-ballerano RG 7653/2001 10 lio della SA S 0 A 1 , T . 3 T SPESA 3 R 5 'A . L L M I E N 3 D G -7 I O S A N A E D S T , A E O G ISTR O G T E IT G L IR E R A D L L O E D