Sentenza 9 aprile 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/04/2003, n. 5527 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5527 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2003 |
Testo completo
REPUBB 5527 /03 Aula 'A' IN NOME DEL POPOÑO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 17653/0 Dott. Alberto SPANO' Consigliere cron. 12243 Dott. Giovanni MAZZARELLA Consigliere Rep. Dott. Guido VIDIRI Consigliere Ud.03/12/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: AS SA LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CARLO POMA 2. presso lo studio dell'avvocato G. SANTE ASSENNATO, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INAIL ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA IV NOVEMBRE 144, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO CATANIA, RITA RASPANTI, giusta 2002 procura speciale atto notar CARLO FEDERICO TUCCARI di 5046 -1- ROMA del 28 settembre 2000, REP. n▸ 55173; - controricorrente avverso la sentenza . 11. 729/99 del Tribunale di LA SPEZIA, depositata il 30/09/99 R.G.N. 479/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 03/12/02 dal Consigliere Dott. Aldo DE MATTEIS;
udito l'Avvocato FAVATA per delega CATANIA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Con sentenza 812/1997 il Pretoro del lavoro di La Spezia ha respinto la domanda di UI IE AS di rendita per malattia professionale, sulla base delle valutazioni della ctu espletata. L'appello della AS è stato respinto dal Tribunale di La Spezia, con sentenza 20/30 settembre 1999 n. 729. T 1 Tribunale ha rilevato che la ctu espletata in primo grado ha accertato che l'assicurata è portatrice di asma bronchiale allergica da sensibilizzazione agli acari;
ha escluso ilna specifica responsabilità dell'ambiente di Aze lavoro agricolo, cui la AS era addetta, ritenendo noto il carattere ubiquitario di tali agenti patogeni. Ha respinto la richiesta di rinnovo della ctu, ritenendo quella espletata in prime cure convincente nell'escludere la malattia professionale denunciata, e ritenendo altresì che le doglianze dell' appellante si risolvevano in mere allegazioni, prive di sia pur minimi elementi istruttori. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione la AS, con unico motivo. Istituto si è costituito con controricorso, L' intimato resistendo. Motivi della decisione deducendo Cor unicc motivo di ricorso la ricorrente, applicazione degli artt. 434, 112 violazione e falsa 3 c.p.c., delle tabelle all. à al D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nel tosto di cui al D. P.R. 482/1975 e al D. P.R. 336/1994, motivazione insufficiente e contraddittoria in ordine a punti decisivi della controversia (art. 360, nn. 3 e 5 c.p.c.), censura la sentenza impugnata per omesso esame specifiche censure dell'atto diC motivazione sulle appello, che riporta in ossequio al principic di autosufficienza del ricorso in cassazione. Premetto che la tabella di cui al DPR 9.6.1975 n. 482, alla voce 21, prevedeva per le broncopneumopatie specificatamente la esposizione à polveri di cereali e e che la tabella di cui al ficno (come le graminaceel, alia тосе 24 provede 1' asma D.P.R. 13.4.1994 N 336 estrinseco da sostanze vegetali Ѐ bronchiale primario dcrivati animali. Ciò posto, ricorda in primo luogo che aveva ri lovato la contraddittorietà tra a affermazione del ctu, recepita dal primo giudice, secondo cui "alle prove di allergometria l'attrice risultata significativamente positiva csclusivamente agli acari, mentre nei confronti degli allergeni presenti nel proprio ambiente di lavoro ella è risultata completamente negativa", e l'accertamento dello stesso ctu, сле aveva riconosciuto la AS "debolmenle allergica (+) alle graminacee". Tale ultimo accertamento, prosegue la ricorrente, contrasta e smentisce la "completa 4 Regatività degli allergeni agricoli", visto сле le graminacee costituiscono parte integrante dell'ambiente. Si doleva altresì che la sentenza impugnatâ non avesse motivato sul secondo motivo di appello, con Cui faceva presente che la positività alla polvere degli acari, accertata dal ctu, costituiva una eziologia professionale, poiché gli acari artropodi appartengono alla classe degli quindi le polveri degli acari costituisconoaracnidi, е Derivati animali ai sensi della Voce 24, ampiamente presenti nell'ambiente lavorativo agricolo. Il motivo, nelle sue varie articolazioni, non è fondato. Con case ia ricorrente ripropone pedissequamente le Аз critiche alla ctu già avanzate, correctamente, in primo נ1 supplemento di grado, ed in quella sede risolte con perizia, COI. la quale il ctu ka preso visione delle critiche rivolte dal ctp, che cosi riassume: deglicompleta negatività nei riguardi 1 поп vi è allergeni agricoli, ma positività, in quanto le graminacee costituiscono parte integrante di questo ambiente;
2! l'accertata esposizione della lavoratrice ad allergeni anche ubiquitari rei confronti dei quali sussista sensibilizzazione, consente d affermare la presunzione dell'eziologia professionale dell'asma bronchiale primaria causata da sostanze vegetal e derivati animali. 5 Il ctu ha così replicato: La risposta a tali critiche va ricercata negli osami clinici, cui la periziata si è sottoposta ed il cui risultato è contenuto nei fascicoli di causa. Taii accertamenti hanno sempre dimostrato, alle prove di allergometria cutanea, una debole positività (+) alle graminacee ed una spiccata positività (++++) agli acari. Il fatto che l'interessata è debolmente allergica alle graminacee ħa scarso valore clinico, così Come dimostrabile dalla accertata totale negatività al RAST. Quest'ultimo esame, infatti, ha consentito di rilevare un titolo di IgE anticorpi specifici) completamento negativo nei confronti delle graminaces, mentre è risultato essere positivo solo per gli allergeni perenni (dermatophagoides pteronyssinus e farinae)". Fl carattere radicale del giudizio peritale fa ciustizia relative alla origine animaleanche delle considerazioni degli acari. il ricorso, non riproponendo alcur elemento critico nuovo rispetto a quelli già esaminati in sede di merito, deve essorc respinto, sulia base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le critiche mosse dalla parte alla consulenza tecnica d'ufficio devono cssere prese in considerazione dal giudice, che è tenuto a motivare le ragioni della loro eventuale reiezione, solo quando siano precise e puntuali e non invece quando si 6 tratti di mero affermazioni non corroborate dal richiamo ad la Lesi dcl alcun elemento potenzialmente decisivo per deducente (ex plurimis sert. n. 5158 del 23-05-1998; sent. n. 1153 del 01-02-1995). Nulla per le spese, a norma dell'art. 152 d.a.c.p.c.
P.q.m.
rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Lavoro, i 3 dicembre 2002. Il Presidente bushin I unl 11 Consigliere Relatore Aldo De Marteinманей ✓CANCELLIERE Depositato in Cancelleria 5ogg APR. 2003 CANCELLIERE Ina Amp-basso RG 17653/2000 7