Sentenza 18 giugno 2014
Massime • 1
È valido l'avviso al difensore della data di fissazione dell'udienza di convalida dell'arresto comunicato tramite l'invio di messaggio lasciato sulla segreteria telefonica dello studio professionale, sia perchè l'urgenza di provvedere alla comunicazione esclude l'inidoneità di tale mezzo, sia perchè grava sul difensore l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio e di ascoltare le comunicazioni memorizzate. (Fattispecie in cui il messaggio era stato trasmesso alle ore 3,25 mentre l'udienza era stata fissata per le ore 13,50 dello stesso giorno).
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 18/06/2014, n. 37653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37653 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 18/06/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1072
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - N. 11866/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TT BE N. IL 20/07/1982;
avverso la sentenza n. 504/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 22/01/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 18/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa in data 22 gennaio 2013 la Corte d'appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo in data 23 novembre 2010, che all'esito di giudizio abbreviato condannava TO RT, con la riduzione per il rito, alla pena di mesi sei e giorni venti di reclusione, ritenendolo responsabile del reato di evasione di cui all'art. 385 c.p., commi 1 e 3, accertato in Palermo il 12 ottobre 2010, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari cui si trovava sottoposto per effetto dell'ordinanza emessa in data 5 agosto 2010 dal locale Tribunale.
2. Avverso la su indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo tre motivi di doglianza: a) violazione di legge con riferimento all'art. 179 c.p.p., per avere la Corte d'appello erroneamente rigettato l'eccezione difensiva di nullità assoluta del decreto di citazione per il giudizio direttissimo e di tutti gli atti successivi, non avendo potuto il difensore partecipare alla udienza di convalida dell'arresto ed al successivo giudizio, in quanto avvisato mediante messaggio lasciato sulla segreteria telefonica dello studio professionale alle ore 3.25 del giorno dell'arresto, e dunque per avere appreso dell'arresto e dell'imminente giudizio solo successivamente, nonostante la segreteria telefonica contenesse l'indicazione dell'utenza mobile ai fini della reperibilità del difensore;
b) violazione di legge con riferimento all'art. 99 c.p., avendo la Corte d'appello erroneamente confermato l'aumento di pena disposto in ragione della contestata recidiva, sebbene lo stesso non fosse obbligatorio e la difesa avesse evidenziato, a supporto della relativa richiesta, il carattere facoltativo mantenuto dalla recidiva a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 251 del 2005, la non riconducibilità del reato alle fattispecie contemplate dall'art. 407 c.p.p., comma 2, e la necessità di accertare in concreto la presenza di una più spiccata pericolosità dell'imputato; c) violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, atteso il mancato riscontro motivazionale alle eccezioni sollevate dalla difesa con l'atto d'impugnazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è infondato e va conseguentemente rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
4. In ordine al primo motivo di ricorso, reiterativo di analoga doglianza prospettata sia dinanzi al Giudice di primae curae che in sede di gravame, la Corte d'appello ha già escluso, con congrua ed esaustiva motivazione, la presenza di qualsiasi concreta incidenza negativa sulla effettività e pienezza dell'esercizio del diritto di difesa, muovendo dal dirimente rilievo, in punto di fatto, che il difensore di fiducia fu avvisato nelle prime ore del giorno in cui si procedette all'arresto (ossia, alle ore 3.25) mediante un messaggio registrato sulla segreteria telefonica dello studio professionale, e che la relativa udienza di convalida venne celebrata nella tarda mattinata del medesimo giorno (alle ore 13.50), con ampia possibilità, dunque, sia di consultare la propria segreteria telefonica che di preparare la relativa difesa.
Nel caso in esame, sulla base delle indicazioni dettate da questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 39414 del 30/10/2002, dep. 22/11/2002, Rv. 222554; Sez. 1, n. 4515 del 14/01/2008, dep. 29/01/2008, Rv. 238945; v., inoltre, Sez. 4, n. 30984 del 11/07/2012, dep. 30/07/2012, Rv. 254014; Sez. 4, n. 2364 del 03/10/2013, dep. 20/01/2014, Rv. 258213), deve escludersi, data l'urgenza di provvedere alla comunicazione, che la forma prescelta fosse inidonea a consentire la conoscenza dell'avviso da parte del difensore, sul quale grava, peraltro, l'onere di assicurarsi della perfetta funzionalità degli apparecchi di cui è dotato il proprio studio professionale e di ascoltare le comunicazioni ivi memorizzate. Nè, del resto, risulta esser stata dimostrata la circostanza inerente alla disponibilità, da parte degli organi procedenti, di un numero di telefono cellulare al quale egli potesse essere raggiunto per la pronta comunicazione dell'avviso.
Al riguardo, ancora, deve soggiungersi che la Corte d'appello non ha mancato di rilevare il fatto che in sede di convalida il difensore d'ufficio chiese un termine a difesa, dal Tribunale concesso, consentendosi in tal modo al difensore di fiducia di formulare, in occasione della successiva udienza, la richiesta di procedere nelle forme del rito abbreviato, senza che il giudizio direttissimo sia stato celebrato in assenza del difensore di fiducia dell'imputato.
5. Manifestamente infondate, infine, devono ritenersi le ulteriori doglianze dal ricorrente prospettate, dovendosi ritenere che i Giudici di merito abbiano correttamente valutato, nella motivazione dell'impugnata pronuncia, il riconoscimento della contestata recidiva, da un lato operando un complessivo apprezzamento della dosimetria del trattamento sanzionatorio alla stregua di una globale considerazione dei criteri direttivi di cui all'art. 133 c.p., - con la valorizzazione, in particolare, della rilevanza del dato inerente ai numerosi, reiterati e specifici precedenti penali a carico dell'imputato, dall'altro lato confermando il vaglio delibativo già espresso al Giudice di primae curae in ordine all'esclusione della presenza di valide ragioni giustificative ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche.
Al riguardo, peraltro, deve ritenersi sufficiente che il giudice mostri di aver considerato i criteri enunciati nell'art. 133 c.p., essendo sottratto al sindacato di legittimità il controllo della motivazione, se aderente ad elementi di giudizio logicamente corretti e direttamente ricavati dalle emergenze processuali. Trattasi, invero, di un giudizio di merito che non risponde ad alcun automatismo, essendo lasciato alla prudente valutazione discrezionale dei giudici di merito, ai quali è solo richiesto, come avvenuto nel caso di specie, il rispetto delle regole della logica e delle massime di comune esperienza, in una prospettiva di ragionevoli letture della realtà dell'illecito stesso e della personalità del suo autore (v. Sez. 6, n. 43288 del 08/10/2013, dep. 23.10.2013).
6. Al rigetto del ricorso, conclusivamente, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 12 settembre 2014