Sentenza 4 aprile 2000
Massime • 1
In tema di giudizio contumaciale, la detenzione per altra causa dell'imputato, già citato in giudizio in stato di libertà e successivamente arrestato, preclude la svolgimento del giudizio contumaciale solo nel caso in cui lo stato di detenzione sia stato tempestivamente portato a conoscenza del giudice, così da consentirgli di disporre la traduzione dell'imputato.
Commentari • 2
- 1. Imputato detenuto ha sempre diritto di partecipare al suo processo (Cass. 37483/06)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 5 marzo 2022
Nell'ottica di un processo a carattere accusatorio, la partecipazione dell'imputato al "suo" processo è condizione indefettibile per il regolare esercizio della giurisdizione; essa afferisce al fondamentale diritto di difesa (autodifesa) e non è perciò confiscabile, nulla, peraltro, ostando a che, come altri diritti, anche questo possa essere semmai oggetto di rinuncia da parte del titolare dello stesso, in presenza di non equivoca manifestazione di volontà abdicativa in tal senso. Ove il giudice accerti la sussistenza di un legittimo impedimento dell'imputato a comparire, e la mancanza di una sua dichiarazione di volontà che il processo si svolga in sua assenza, tanto dà di per sé …
Leggi di più… - 2. Cassazione penale, SS.UU., sentenza 14/11/2006 n° 37483Accesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 9 gennaio 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2000, n. 5689 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5689 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUCIANO DI NOTO Presidente del 04/04/2000
1. Dott. ADOLFO DI VIRGINIO Consigliere SENTENZA
2. Dott. BRUNO OLIVA " N. 727
3. Dott. TITO GARRIBBA " REGISTRO GENERALE
4. Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 2771/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da CH NO, nato a [...] l'[...];
avverso la sentenza in data 15/10/1999 della Corte di appello di Catania;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Bruno Oliva;
Udito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore generale Dott. Antonio Frasso, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO
CH NO ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della decisione del locale Pretore, ha ridotto a tre mesi di reclusione la pena inflittagli in quanto responsabile del reato di cui all'art. 385 c.p.. Con unico mezzo il CH denuncia l'erronea applicazione di legge processuale e l'omessa motivazione con riferimento alla reiezione della eccezione di nullità del procedimento di primo grado, celebrato in sua assenza nonostante che fosse noto all'ufficio il suo stato di detenzione e che egli avesse tempestivamente comunicato la sua intenzione di presenziare al dibattimento.
Il ricorso è inammissibile attesa la manifestata infondatezza della cennata doglianza.
È dato assumere dagli atti, e risulta correttamente evidenziato nelle sentenze di primo e secondo grado, che l'imputato, ritualmente citato a mani della madre il 1/2/1995 per l'udienza del 22 marzo successivo, non ha fatto pervenire alcuna giustificazione della propria assenza, ne' a tanto hanno provveduto i suoi difensori di fiducia, ai quali il decreto di citazione era stato correttamente notificato. Il processo di fronte al Pretore di Catania è stato, quindi, celebrato in contumacia dell'imputato e regolarmente definito. Successivamente, nella stessa giornata, è stato consegnato al giudicante il fax, pervenuto nella mattinata, con il quale si comunicava lo stato di detenzione dell'imputato e la sua intenzione di presenziare al dibattimento.
Alla luce di tali dati di fatto non sussiste la denunciata violazione di legge, poiché la Corte territoriale, nel disattendere l'eccepita nullità del dibattimento e della sentenza di primo grado conseguente al legittimo impedimento dell'imputato costituito dalla sua detenzione in carcere, ha fatto corretto riferimento al noto principio secondo cui la detenzione per altra causa dell'imputato, già citato in giudizio in stato di libertà e successivamente arrestato, preclude la possibilità giuridica di svolgimento del giudizio in contumacia - e lo inficia di nullità assoluta qualora celebrato - soltanto nel caso in cui lo stato di detenzione sia stato tempestivamente portato a conoscenza del giudicante, così da consentirgli di disporre la traduzione dell'imputato. Trattasi di principio che trae fondamento dall'onere, per l'imputato detenuto per altra causa, di attivarsi, eventualmente tramite il proprio difensore, per far conoscere in tempo utile al giudice il suo stato e rendere possibile, con la traduzione disposta, il processo a suo carico.
Ciò non è avvenuto nell'ipotesi in esame, poiché il CH ha maliziosamente portato a conoscenza dell'ufficio il suo stato di detenzione nella stessa giornata fissata per il dibattimento, tra l'altro in tempo non utile.
Alla inammissibilità del ricorso segue a norma di legge la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali e della somma, stimata equa, di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di L.
1.000.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2000