Sentenza 19 febbraio 2013
Massime • 1
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono del domicilio domestico è punibile solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi ad accertare il fatto storico dell'abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso si inscrive per verificare l'esistenza di eventuali cause di impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 22912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22912 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 19/02/2013
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 333
Dott. FIDELBO Giorgio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 36912/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M. , nata ad (omesso) ;
avverso la sentenza del 4 aprile 2012 emessa dalla Corte d'appello di Palermo;
visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
udita la relazione del consigliere Giorgio Fidelbo;
udite le richieste del Sostituto Procuratore generale Gabriele Mazzotta, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la decisione in epigrafe indicata la Corte d'appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza emessa il 25 giugno 2010 dalla Sezione distaccata di Monreale del Tribunale di Palermo, ha confermato la responsabilità di G..M. in ordine al reato di cui all'art. 570 c.p., riducendo la pena ad una mese e giorni dieci di reclusione per effetto dell'applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
I giudici di merito hanno ritenuto la colpevolezza dell'imputata per essersi allontanata dal domicilio domestico portando con sè i figli minori e così impedendo al coniuge di vederli per un lungo periodo di tempo, protrattosi per quasi un anno.
2. L'avvocato Nino Zanghì, nell'interesse dell'imputata, ha presentato ricorso per cassazione e con un unico motivo ha dedotto la violazione degli artt. 603 c.p.p. e art. 54 c.p., nonché il vizio di motivazione. Si sostiene che l'allontanamento della M. dal domicilio domestico sia stato necessario al fine di sottrarre se stessa e i figli minori da condotte di maltrattamento cui erano sottoposti dal coniuge, G..P. , peraltro già
condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. con sentenza irrevocabile del 13 aprile 2010 n. 1224, sentenza la cui acquisizione era stata richiesta con i motivi di appello e che i giudici di secondo grado hanno invece ritenuto non necessaria per la decisione. In altri termini, secondo la difesa la Corte d'appello ha posto a base della valutazione circa la sussistenza del reato solo il dato oggettivo dell'allontanamento, omettendo di ricercare le cause di un tale comportamento, cause che andavano individuate nell'intollerabilità e impossibilità di proseguire la convivenza con il proprio coniuge, situazione questa che avrebbe dovuto condurre a giustificare la condotta della M. e ad escludere che avesse cagionato volontariamente l'inadempimento degli obblighi di mutua assistenza materiale e morale scaturenti dal vincolo coniugale. CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
3.1. L'abbandono del domicilio domestico non è punibile di per sè, ma solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge ed infatti l'art. 570 c.p., comma 1 riconduce l'abbandono a una delle possibili condotte contrarie all'ordine o alla morale delle famiglie. Ne consegue che la norma incriminatrice considera connotato da disvalore etico sociale l'allontanamento non in quanto tale, ma solo se è privo di una giusta causa.
Infatti, a seguito della riforma del diritto di famiglia si deve ritenere che possa costituire giusta causa di abbandono, preclusiva di conseguenze penali, ogni situazione oggettiva tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi e da recare pregiudizio all'educazione dei figli, con esclusione di quelle situazioni aventi a base motivi futili o comunque scelte non rispondenti all'assunzione di una responsabilità familiare. Pertanto, il compito del giudice non può esaurirsi nell'accertamento del fatto storico dell'abbandono, ma comprende necessariamente la ricostruzione della situazione in cui esso si è verificato, onde valutare la presenza di cause di giustificazione, per impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza (Sez. 6, 14 ottobre 2004, n. 44614 , Romeo). Una tale ricostruzione non risulta compiuta nella sentenza impugnata in cui si fa carico alla difesa di non aver dimostrato la obiettiva invivibilità della convivenza, senza considerare che era dovere del giudice di merito e non onere della parte l'accertamento completo della fattispecie.
In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto non provati i maltrattamenti che, secondo quanto riferito dall'imputata, sarebbero stati la causa del suo allontanamento dal domicilio coniugale, nonostante nell'atto di appello, assolvendo all'onere di allegazione, fosse stata indicata la sentenza con cui il marito era stato condannato per il reato di cui all'art. 572 c.p. commesso nel corso del XXXX (sentenza n. 1224 del 13 aprile 2010). Sicché correttamente la ricorrente lamenta la mancata acquisizione ex art. 603 c.p.p., comma 3 di tale decisione, necessaria per l'accertamento completo dei fatti contestati.
4. Il rilevato difetto di motivazione giustifica l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 19 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 27 maggio 2013