Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 22912
CASS
Sentenza 19 febbraio 2013

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In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'abbandono del domicilio domestico è punibile solo in quanto abbia avuto per risultato la violazione degli obblighi di assistenza inerenti alla qualità di coniuge, con la conseguenza che il giudice non può limitarsi ad accertare il fatto storico dell'abbandono, ma deve ricostruire la situazione in cui esso si inscrive per verificare l'esistenza di eventuali cause di impossibilità, intollerabilità o estrema penosità della convivenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/02/2013, n. 22912
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22912
    Data del deposito : 19 febbraio 2013

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