Sentenza 24 settembre 2008
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto cui all'art. 570, comma secondo, n. 2, cod. pen., l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento d'altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo.
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- 2. È reato non versare l’assegno di mantenimento a favore dei figli minoriCorbi Mariagabriella · https://www.diritto.it/ · 4 marzo 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/09/2008, n. 38125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38125 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 24/09/2008
Dott. MILO Nicola - Consigliere - SENTENZA
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - N. 1192
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 008644/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PI LF, N. IL 28/11/1957;
avverso SENTENZA del 20/11/2007 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. MATERA LINA;
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Trieste, in riforma della sentenza emessa in data 18-7-2003 dal Tribunale di Udine, appellata dal Procuratore della Repubblica di Udine, ha dichiarato LA LF colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p., comma 2, per aver fatto mancare dal maggio del 2000 al settembre del 2001 i mezzi di sussistenza alla figlia minore NI, omettendo di versare alla moglie l'assegno mensile di L. 600.000 fissato dal Tribunale di Siracusa in sede di separazione personale e, concesse le attenuanti generiche, ha condannato l'imputato alla pena di mesi uno di reclusione ed Euro 200,00 di multa, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, concedendo i doppi benefici di legge. Ricorre il LA, a mezzo del suo difensore, lamentando con un primo motivo l'erronea applicazione dell'art. 570 c.p.. Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal giudice di appello, nella specie non sono configurabili gli estremi integrativi della fattispecie criminosa prevista da tale norma di legge, risultando dagli atti che alle parti offese non sono mai mancati i mezzi di sostentamento, garantiti dallo stipendio mensile percepito dalla moglie con la sua attività lavorativa alle dipendenze della P.A..
Col secondo motivo il ricorrente denuncia la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, sostenendo che la Corte di Appello si è limitata a dare atto della mancata corresponsione della somma indicata nella sentenza di separazione, senza considerare che l'imputato provvedeva a varie elargizioni in favore della figlia e senza tener conto del fatto che la beneficiaria dell'assegno non aveva alcun bisogno della corresponsione di somme da parte del marito, avendo un buon lavoro e un buon reddito.
DIRITTO
1) Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Secondo un principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in materia di violazione degli obblighi di assistenza familiare, la minore età dei discendenti, destinatari dei mezzi di sussistenza, rappresenta "in re ipsa" una condizione soggettiva dello stato di bisogno, con il conseguente obbligo per i genitori di contribuire al loro mantenimento, assicurando ad essi detti mezzi di sussistenza (Cass. Sez. 6, 2-5-2007 n. 20636; Cass. Sez. 6, 15-1-2004 n. 715). È stato altresì puntualizzato che, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, l'obbligo di fornire i mezzi di sussistenza al figlio minore ricorre anche quando vi provveda in tutto o in parte l'altro genitore con i proventi del proprio lavoro e con l'intervento di altri congiunti, atteso che tale sostituzione non elimina lo stato di bisogno in cui versa il soggetto passivo del quale, viceversa, costituisce la prova (Cass. Sez. 6, 21-9-2001 n. 37418). Nel caso di specie, la Corte di Appello ha accertato, in punto di fatto, che l'imputato, pur avendo piena capacità economica, dal maggio 2000 al settembre 2001 non ha mai corrisposto, nemmeno in minima parte, l'assegno (L. 600.000 mensili) fissato dal giudice della separazione per il mantenimento della figlia minore NI;
e che nel periodo in questione al mantenimento di quest'ultima ha provveduto interamente la madre, con l'aiuto di parenti ed amici. Del tutto legittimamente, pertanto, il giudice del gravame, a fronte di tale totale inadempienza, ha ravvisato nella condotta dell'imputato gli estremi integrativi del reato contestato, ritenendo irrilevante il fatto che alla somministrazione dei mezzi di sussistenza per la figlia abbia provveduto la madre, atteso che l'obbligo di mantenere la prole grava su entrambi i genitori. 2) Il secondo motivo propone censure inammissibili in sede di legittimità, mirando, attraverso l'apparente denuncia di vizi di motivazione, a contestare gli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito e le valutazioni da questi espresse in ordine alla condotta inadempiente dell'imputato e allo stato di bisogno della minore.
3) Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2008