Sentenza 3 dicembre 2003
Massime • 1
Non costituisce causa di nullità della notificazione , non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 171 cod. proc. pen., ma dà luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'art. 157, comma settimo, cod. proc. pen. e dall'art. 59 disp. att. cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 03/12/2003, n. 841 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 841 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VAROLA Luigi Presidente del 03/12/2003
Dott. SIRENA Pietro Antonio Consigliere SENTENZA
Dott. BOTTALICO Nicola Consigliere N. 1802
Dott. FENU Luigi Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni Consigliere N. 25051/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IA AV;
avverso la sentenza della Corte di appello di Catanzaro, sezione 1^ penale, in data 16 aprile 2003. Sentita la relazione della causa fatta dal Consigliere Dott. Pietro Antonio Sirena.
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dott. Oscar Cedrangolo, il quale ha concluso chiedendo che la Corte dichiari il ricorso inammissibile;
osserva:
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza del 19 marzo 2001, il Tribunale di Catanzaro dichiarò IA AV responsabile del reato di ricettazione continuata di alcuni assegni bancari e, con la concessione delle attenuanti generiche, lo condannò alla pena di un anno e sette mesi di reclusione e di lire 1.700.000 di multa.
Avverso tale provvedimento l'imputato propose impugnazione, ma la Corte di appello di Catanzaro, con sentenza del 16 aprile 2003, respinse il gravame.
Ricorre per Cassazione il difensore dell'imputato deducendo:
a) violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera c) c.p.p.; il ricorrente assume che il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale gli sia stato mal notificato in quanto l'ufficiale giudiziario, avendo utilizzato la procedura prevista dall'articolo 157, comma 8, c.p.p., non avrebbe esperito in secondo tentativo di notificarlo a mani dell'imputato e non avrebbe eseguito le ricerche previste prima di attivare la procedura degli irreperibili. Inoltre, sempre secondo il ricorrente, la notificazione dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado sarebbe nulla perché, sebbene il IA fosse stato arrestato nel corso del dibattimento, i giudici del Tribunale gli avevano notificato quell'atto ai sensi dell'articolo 157 c.p.p.. E ancora, secondo la tesi difensiva, l'imputato sarebbe stato considerato contumace, senza una specifica dichiarazione in tal senso e non gli sarebbe stata notificata copia dell'ordinanza di rinvio del dibattimento celebratosi il 30 marzo 1998, sebbene a quella data fosse stato dichiarato solo assente.
b) Violazione dell'articolo 606, comma 1, lettera e), c.p.p.; ad avviso del ricorrente la sentenza impugnata sarebbe motivata in maniera manifestamente illogica:
- perché avrebbe affermato che gli assegni oggetto della ricettazione sarebbero stati sottratti, circostanza questa smentita dalla stessa parte offesa, che li avrebbe persi;
- per il motivo che i giudici del secondo grado avrebbero ritenuto inattendibile la testimonianza di IA EN, affermando - contrariamente al vero - che questi fosse fratello dell'imputato;
- e infine perché gli assegni in atti sarebbero solo due e non tre, e quindi il fatto reato avrebbe dovuto essere ridimensionato. Il ricorso è inammissibile.
La prima censura si articola in una serie di doglianze, che sono tutte manifestamente infondate.
A tal fine va anzitutto chiarito che nei confronti del IA non è stato emesso decreto di irreperibilità, essendosi invece proceduto alle notificazioni dei vari provvedimenti a suo carico, ai sensi dell'articolo 157, comma 8, c.p.p., e cioè mediante deposito nella casa comunale.
Ciò posto, va rilevato che non corrisponde al vero che l'ufficiale giudiziario, nel notificare il decreto di citazione a giudizio innanzi al Tribunale di Catanzaro non avrebbe effettuato le ulteriori ricerche previste dal comma 7 del citato articolo 157 c.p.p.;
risulta, infatti, dalla relazione di notificazione che prima di procedere al deposito di quell'atto presso la casa comunale, il menzionato ufficiale giudiziario ebbe a recarsi una seconda volta, in data 10 gennaio 1998, alle ore 8 e 45, al domicilio dell'imputato;
peraltro, è appena il caso di ricordare che anche in mancanza di tale secondo accesso non si sarebbe verificata alcuna nullità, dal momento che secondo la giurisprudenza di questa Corte - "non costituisce causa di nullità della notificazione, non rientrando tra le ipotesi tassativamente previste dall'articolo 171 c.p.p., ma da luogo a semplice irregolarità, la mancata reiterazione degli accessi, in violazione di quanto previsto dall'articolo 157, comma 7, c.p.p., e dall'articolo 59 delle disposizioni di attuazione del c.p.p.", (Cass. pen., sez. V, 9 giugno 1998, Tobia, RV 211388). Nè corrisponde al vero che l'imputato sarebbe stato considerato contumace senza una specifica dichiarazione in tale senso: dal processo verbale del dibattimento risulta, infatti, che all'udienza del 30 marzo del 1998 venne regolarmente dichiarata la contumacia del IA, al quale pertanto non doveva essere notificata la copia dell'ordinanza di rinvio del procedimento.
Inoltre, anche l'estratto della sentenza di primo grado venne regolarmente notificato all'imputato (la cui eventuale detenzione per altra causa non era conosciuta dai giudici del Tribunale), tanto che questi, in data successiva alla detta decisione, nominò un difensore di fiducia, conferendogli "mandato speciale per proporre impugnazione avverso la sentenza numero 318/2001 P.RG. sent. emessa il 19 marzo 2001 dal Tribunale di Catanzaro in composizione monocratica". Ma anche la seconda doglianza è completamente destituita di fondamento.
Del tutto irrilevante è, infatti, che gli assegni ricettati siano stati sottratti al Consacrino o che questi li abbia perduti, dal momento che "nell'ipotesi di smarrimento di cose che, come gli assegni o le carte di credito, conservino chiari ed intatti i segni esteriori di un legittimo possesso altrui, il venire meno della relazione materiale fra la cosa ed il suo titolare non implica la cessazione del potere di fatto di quest'ultimo sul bene smarrito, con la conseguenza che colui che se ne appropria senza provvedere alla sua restituzione commette il reato di furto e non quello di appropriazione di cose smarrite" (Cass. pen., sez. 2^, 26 aprile 2000, Gorini, RV 216589; conformi: RV 214359; RV 206545; RV 182839);
e perciò, nel caso concreto il delitto presupposto della ricettazione è pur sempre quello di furto e non quello di appropriazione di cosa smarrita previsto dall'articolo 647 C.P.. Quanto alla valutazione delle dichiarazioni rese da IA EN, va anzitutto precisato che non si tratta di dichiarazioni rese da un testimone, ma da persona imputata in un procedimento connesso;
quindi, anche se i giudici della Corte di appello avessero errato a ritenere che costui fosse fratello dell'imputato, correttamente è stato affermato in sentenza che l'attendibilità della suddetta persona era assai modesta, dal momento che "la sua posizione di imputato di reato connesso palesava uno specifico interesse anche personale ad avallare tesi di comodo".
E ciò senza contare che i giudici del secondo grado hanno anche aggiunto che la versione resa da AM EN nel dibattimento era contrastante con quella precedentemente resa durante le indagini preliminari;
e che in ogni caso costui non aveva "dichiarato che i tre assegni provenivano da una vincita al gioco", essendosi limitato a riferire che l'imputato gli aveva detto di "avere vinto una consistente somma di denaro, senza che sia dato di conoscere se la notizia fosse realmente vera e, soprattutto, se gli assegni posti all'incasso provenissero dalla citata vincita".
Del tutto irrilevante è, infine, che agli atti vi siano solo due assegni e non i tre oggetto della contestazione, essendo pacifico che l'imputato ebbe a scambiarli tutti, facendoli versare su conto corrente di sua moglie.
Ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l'imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di seicento euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di seicento euro alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2004