Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2000, n. 5603
CASS
Sentenza 28 marzo 2000

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Nell'ipotesi in cui, a seguito di decreto di autorizzazione emesso ai sensi del secondo comma dell'art.468 cod.proc.pen., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può - per ciò soltanto - revocare la prova ammessa, a meno che essa non risulti superflua secondo quanto prevede il quarto comma dell'art.495 cod.proc.pen. Ciò in quanto l'omessa citazione del testimone non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione della prova. (Ha specificato la Corte che se può porsi un problema di ammissibilità della prova in caso di mancata indicazione del testimone nelle liste, ne' l'omessa citazione ne' l'omessa presentazione dei testimoni al dibattimento comportano per contro alcuna decadenza della prova medesima.)

Commentario1

  • 1Processo penale, testimoni, citazione, termine, prescrizioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2000, n. 5603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 5603
Data del deposito : 28 marzo 2000

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