Sentenza 28 marzo 2000
Massime • 1
Nell'ipotesi in cui, a seguito di decreto di autorizzazione emesso ai sensi del secondo comma dell'art.468 cod.proc.pen., la parte non provveda alla citazione del testimone, il giudice non può - per ciò soltanto - revocare la prova ammessa, a meno che essa non risulti superflua secondo quanto prevede il quarto comma dell'art.495 cod.proc.pen. Ciò in quanto l'omessa citazione del testimone non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione della prova. (Ha specificato la Corte che se può porsi un problema di ammissibilità della prova in caso di mancata indicazione del testimone nelle liste, ne' l'omessa citazione ne' l'omessa presentazione dei testimoni al dibattimento comportano per contro alcuna decadenza della prova medesima.)
Commentario • 1
- 1. Processo penale, testimoni, citazione, termine, prescrizioneAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 ottobre 2013
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/03/2000, n. 5603 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5603 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. Guido Ietti Presidente del 28/03/2000
Dott. Pierfrancesco Marini Consigliere SENTENZA
" UL Ferrua " N.661
" Sandro Occhionero " REGISTRO GENERALE
" Aniello Nappi " N.42570/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da OL IN, n. a Crotone il 10 febbraio 1946
avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma depositata il 15 luglio 1999 Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI Udite le conclusioni del P.M. Dr. G. Febbraro che ha chiesto l'a.s.r. per prescrizione
Motivi della decisione
La ricorrente impugna per cassazione la sentenza che ne ha confermato la dichiarazione di colpevolezza in ordine ai delitti di ingiuria e di lesioni personali ai danni di DE AZ. Propone tre motivi d'impugnazione, riformulando analoghe censure disattese dalla corte d'appello.
Con il primo motivo la ricorrente lamenta come ingiustificatamente la corte d'appello abbia disatteso la sua eccezione di nullità del giudizio di primo grado, celebrato nella sua contumacia nonostante la documentazione di un assoluto impedimento a comparire. Con il secondo motivo lamenta che illegittimamente la corte d'appello abbia ritenuto corretta la decisione del pretore che l'aveva dichiarata decaduta dalla prova tempestivamente articolata e già ammessa, addebitandole di non aver citato i testimoni. Con il terzo motivo la ricorrente deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata, incongruamente fondata sulle sole dichiarazioni accusatorie della persona offesa.
Il primo motivo del ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, che plausibilmente valutò non rilevante l'impedimento dedotto come derivante da uno stato febbrile di cui non era stato attestato il grado. Censure attinenti al merito della decisione impugnata propone anche il terzo motivo del ricorso.
Fondato è invece il secondo motivo del ricorso.
La Corte d'appello invero ha affermato che il pretore aveva correttamente dichiarato la decadenza dell'impugnata dalla prova per non aver citato i testimoni indicati nella lista pur tempestivamente depositata. Tuttavia, mentre nel codice di procedura civile una tal decadenza è prevista dall'art. 104 disp. att., nessuna norma del codice di procedura penale prevede la decadenza dalla prova della parte che abbia omesso di citare i testimoni.
L'art. 468 comma 2 c.p.p. riconosce alle parti la facoltà di richiedere la citazione dei testimoni, in alternativa alla diretta presentazione in dibattimento prevista al terzo comma. Ma l'art. 468 comma 1 c.p.p. prevede l'inammissibilità solo per il mancato o intempestivo deposito della lista testimoniale;
e l'art. 493 comma 3) c.p.p. ribadisce che un problema di ammissibilità della prova si pone solo per la mancata indicazione del testimone nelle liste, non per la mancata citazione. Sicché, non essendo configurabile una decadenza non esplicitamente prevista dalla legge (art. 173 comma 1 c.p.p.; Cass., sez. II, 17 ottobre 1994, Miceli, m. 199705), deve ritenersi che ne' l'omessa citazione ne' l'omessa presentazione al dibattimento dei testimoni comporti decadenza dalla prova, che peraltro viene ammessa solo in un momento successivo, secondo quanto prevede l'art. 495 c.p.p. D'altro canto, nonostante contrarie indicazioni giurisprudenziali, neppure può ritenersi che "nell'ipotesi in cui la prova testimoniale richiesta dalla parte sia stata ammessa, quest'ultima ha l'obbligo di provvedere alla citazione ovvero di adoperarsi al fine di ottenere la presenza del teste in udienza"; e che, "qualora l'interessato ometta tale adempimento non può lamentarsi della mancata escussione, ritenuta non più necessaria dal giudice" (Cass., sez. III, 8 gennaio 1993, Ricca, m. 192746, Cass., sez. IV, 11 giugno 1999, Mattei, m. 214255). L'omessa citazione del testimone, infatti, non ha alcuna incidenza sui criteri di ammissione della prova indicati dall'art.190 c.p.p.; e quindi il giudice non può revocare la prova ammessa se non quando risulti superflua, secondo quanto prevede l'art. 495 comma 4 C.P.P. La fondatezza di questo motivo del ricorso rende rilevabile la sopravvenuta estinzione del reato per prescrizione, che altrimenti sarebbe stata preclusa dall'inammissibilità degli altri motivi d'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2000.
Depositato in Cancelleria il 12 maggio 2000