Sentenza 21 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4202 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Aula 'B' 42 02/0 3 REPUBBLICA ITAL NOME DEL I TALIANO LA CORTE UTREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Stefano CICIRETTI Presidente R.G. N. 401/00 - Consigliere Cron.968 Dott. Paolino DELL'ANNO Dott. Federico ROSELLI Consigliere Rep. Consigliere Ud.30/10/02 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO Rel. Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente 362 S ENT ENZA sul ricorso proposto da: DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI ALESSANDRIA, in del legale rappresentante pro tempore, persona domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO che la rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
ES EL;
intimata avverso la sentenza n. 542/98 del Pretore di CASALE - R.G.N. 597/96; MONFERRATO, depositata il 31/12/982002 la relazione della causa svolta nella pubblica 4281 udita -1 - udienza del 30/10/02 dal Consigliere Dott. Camilla DI IASI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per 1'inammissibilità del ricorso ed in subordine il rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Considerato in fatto Che la Direzione Provinciale del Lavoro di Alessandria propone ricorso per cassazione avverso Con la sentenza la quale il Vice pretore onorario di ha SE AS FE (Pretura Moncalieri) annullato l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del lavoro di Alessandria nei confronti di MA IN;
che il ricorso, affidato ad un unico motivo, censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione degli artt. 21 1. n. 29.4.1949 e 26 1. n. 56 del 1997; che nessuno si è costituito per la IN;
Ritenuto in diritto Che il ricorso manca assolutamente dell'espo- sommaria dei fatti della causa richiesta sizione 3 dell'art. 366 c.p.c. e che tale esposi- dal 1. zione non può essere sostituita dalla sentenza impugnata, nella specie integralmente riportata, quando anche tale sentenza sia affatto carente sul anzi, proprio in tale caso, l'esposi-punto, ma, zione deve essere più circostanziata per consentire al giudice di legittimità di comprendere la portata delle censure, soprattutto quando esse non 3 riguardano violazione della legge processuale (che abiliterebbero questo giudice alla lettura degli atti di causa), ovvero vizi di motivazione (che potrebbero emergere ictu oculi anche dalla sola lettura della sentenza impugnata, specie quando essa, come in questo caso, è così carente), bensì solo violazione di norme sostanziali;
che anche la lettura dell'unico motivo di consente ricorso non carente di ricostruire adeguatamente fatti di causa la cui esposizione risulta omessa, considerato che tale motivo dà per presupposta una conoscenza nella specie manchevole e che, peraltro, esso censura affermazioni (quali la difficoltà ad effettuare una non meglio indicata comunicazione entro un non meglio specificato termine) che nella sentenza impugnata non trovano alcun riscontro;
che pertanto, alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile (v., tra moltissime altre, sez. I n° 4916 del 1999 RV 526459 e sez. I n° 7131 del 2000 RV 37025); che, non essendovi stata costituzione dell'intimata, nessuna decisione va assunta in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Roma, 30 ottobre 2002 Il Presidente: h Il Cong. estensore: IL CANCELERE Cancelleria Denog) 21 MAR. 200313/ CANCELLIERE CANCELLIERE 101 Giovanni Cantelo 3 3 5 . 0 N 1 . 3 T 7 R - A A 9 S ' - S L 1 L A 1 I E T , D D E A , I S G S O E L N G P L E S E I S O L B N I I G A A D O L O L A A T E T T D I S D E R O , I P O D M R I O T S I A G D E E R T N E S E 5